IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
    Vista  la  decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio
2004,  in particolare l'art. 1 che stabilisce l'elenco delle sostanze
attive, tra cui il pretilaclor, che non sono iscritte nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
    Visto  l'allegato II della citata decisione, che riporta l'elenco
di  alcune  sostanze  attive  per  le  quali gli Stati membri possono
mantenere   le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che  le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
    Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione
consente  all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di pretilaclor per il
controllo  di  infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono
attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
    Considerato  che  la decisione sopra citata consente di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al loro impiego su riso (usi essenziali);
    Viste   le  istanze  presentate  dalle  imprese  interessate  per
ottenere  il  mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso
(usi  essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli
gia' autorizzati;
    Considerato    che    il    periodo    di    moratoria   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari  riportati in allegato al presente decreto e' fissato al
31 dicembre  2007  ai  sensi  dell'art.  3,  terzo  paragrafo,  della
decisione 2004/129/CE della Commissione;
    Considerato   altresi'   che  il  periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che
riportano  in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra
i  quali  figurano  anche  impieghi  diversi  da  quelli ora ritenuti
essenziali,  e'  fissato  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3,
secondo   paragrafo,   della   citata   decisione  2004/129/CE  della
Commissione;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La sostanza attiva pretilaclor non e' inclusa nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE.