IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della Sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visti  i decreti di autorizzazione alla produzione, alla immissione
in  commercio  e alla vendita come prodotti fitosanitari dei prodotti
riportati in allegato;
  Visto  il  documento  6621/VI/99 rev. 20 del 25 giugno 2003, con il
quale  la  Commissione  europea  e'  pervenuta  alla decisione di non
applicabilita'  della direttiva 91/414/CEE per le sostanze pinolene e
proteine  idrolizzate  in  quanto i prodotti contenenti tali sostanze
non  rientrano  nella definizione di prodotti per la protezione delle
piante  (prodotto  fitosanitario)  di  cui  all'art.  2  della citata
direttiva;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  17 febbraio  2004 di revoca delle
autorizzazioni  a  suo  tempo  concesse  per  i prodotti riportati in
allegato, gia' registrati come prodotti fitosanitari, al fine di dare
applicazione alla decisione della Commissione europea;
  Considerato   che   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione
dei  procedimenti  di autorizzazione alla produzione, alla immissione
in  commercio  e  alla  vendita  di  prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti,  al  Capo IV prevede l'autorizzazione e la registrazione
dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
  Rilevato  che  i  decreti  di  autorizzazione  a  suo  tempo emessi
indicavano   erroneamente  che  i  prodotti  di  cui  trattasi  erano
considerati  prodotti fitosanitari, mentre la loro accertata funzione
consiste   esclusivamente   in  quella  di  coadiuvanti  di  prodotti
fitosanitari;
  Ritenuto, di conseguenza, di procedere all'annullamento del decreto
di  revoca  del  17 febbraio  2004  e  alla  contestuale modifica dei
decreti   di  autorizzazione  alla  produzione,  alla  immissione  in
commercio  e  alla vendita per i prodotti di cui trattasi nelle parti
riferite  all'attribuzione  come  prodotti fitosanitari anziche' come
coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   E'   annullato   il   decreto  dirigenziale  17 febbraio  2004
concernente la revoca delle autorizzazioni a suo tempo concesse per i
prodotti  riportati  in  allegato  al presente decreto, contenenti le
sostanze pinolene o proteine idrolizzate.