IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 5 agosto 1996, con il quale e'
stata   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  dei  vini  «Chianti»  ed  e'  stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto 10 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  72 del 28 marzo 2003, recante modifiche al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «Chianti»;
  Vista  la  domanda  presentata  dal Consorzio del Chianti intesa ad
ottenere  deroga  per  il  termine di iscrizione all'albo dei vigneti
della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Chianti»
superiore  gia'  impiantati precedentemente all'entrata in vigore del
decreto 10 marzo 2003 e fissata, nello stesso, al 30 aprile 2003;
  Visto  il parere favorevole della regione Toscana pervenuto in data
9 aprile  2004  sulla  sopra  citata  domanda  intesa ad ottenere una
proroga  di  un  anno per l'iscrizione in deroga all'albo dei vigneti
«Chianti»  superiore per quei vigneti gia' impiantati precedentemente
all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003;
  Considerato che le motivazioni addotte dalla regione stessa trovano
riscontro  nella complessita' di gestione legata alla nuova normativa
sull'organizzazione degli albi dei vigneti a denominazione di origine
istituiti   presso   le  province  e  che,  nel  caso  in  questione,
interessano  gran  parte  delle  superfici  coltivate a vigneto della
regione stessa;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere alla concessione
della proroga richiesta;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In  deroga  al  comma  2  dell'art.  2  del  decreto 10 marzo 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 72 del
10 marzo  2003 e recante «modifiche al disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Chianti», i vigneti
destinati  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Chianti»  Superiore,  gia'  impiantati  precedentemente
all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003 sopra citato, possono
essere iscritti all'albo fino al 30 aprile 2005.
  Restano  ferme  tutte  le  altre disposizione contenute nel decreto
ministeriale 10 marzo 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  entra  in  vigore  dalla  data  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 26 aprile 2004
                                         Il direttore generale: Abate