IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, recante «Interventi
correttivi  di finanza pubblica», in particolare l'art. 11, comma 27,
in  cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per
le  imprese  agricole  operanti  nei  territori  montani e nelle zone
agricole svantaggiate;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, concernente
«Conferimento  alle  Regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale»;
  Visto  il  decreto  legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente
«Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge
8 agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di  previdenza agricola», che
prevede:
    la  ridistribuzione delle agevolazioni di cui al citato comma 27,
art. 11 della legge n. 537/1993, in base ad una nuova classificazione
delle zone svantaggiate;
    «la   classificazione   e   la  misura  delle  agevolazioni  sono
determinate  dal  Comitato  interministeriale  per  la programmazione
economica su proposta del Ministro delle risorse agricole»;
  Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 42 (Gazzetta Ufficiale
n.  169/2000) che definisce i criteri per l'individuazione delle zone
agricole  svantaggiate,  fissa  il livello delle agevolazioni, prende
atto  dell'elenco di comuni svantaggiati proposto dal Ministero delle
politiche  agricole e forestali, attribuisce alle Regioni la facolta'
di  delimitare  una  quota  di  aree  svantaggiate, stabilisce che il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali trasmetta a questo
Comitato   una   proposta  di  delimitazione  definitiva  delle  aree
svantaggiate comprensiva delle aree individuate dalle Regioni;
  Vista  la  propria  delibera  1° febbraio  2001,  n.  13  (Gazzetta
Ufficiale n. 101/2001) con cui e' stato approvato l'elenco definitivo
dei comuni svantaggiati;
  Vista la proposta n. SG/233 del 10 febbraio 2003 del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali relativa alla riclassificazione del
comune  di  Paludi  (Cosenza)  da  zona  agricola svantaggiata a zona
particolarmente  svantaggiata  e  la  successiva  nota n. S/18536 del
1° ottobre  2003  contenente  l'analisi svolta dalla regione Calabria
concernente   la   ricaduta   economica  del  provvedimento,  la  cui
attuazione  comporta  un  maggiore  impegno  di  spesa  pari  a  euro
92.070,00;
  Tenuto  conto che questo Comitato con la citata delibera n. 42/2000
ha  stabilito  che  restano  a  carico  dei  bilanci delle rispettive
Regioni  tuffi  gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  da nuove
delimitazioni  regionali, rispetto all'elenco dei comuni svantaggiati
predisposto  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, e
approvato da questo Comitato;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali.
                              Delibera:
  E'  approvata  la  proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali  di  inserimento del comune di Paludi (Cosenza) nell'elenco
delle zone particolarmente svantaggiate.
  Si   prende   atto   della  ricaduta  economica  del  provvedimento
quantificato dalla regione Calabria, dipartimento agricoltura, caccia
e pesca pari a euro 92.070,00.
  Di  tale  onere  si fara' carico la regione Calabria che, comunque,
puo' applicare il meccanismo di compensazione previsto dalla delibera
n. 42/2000 citata in premessa.
  Gli adempimeriti derivanti dalla presente delibera saranno a carico
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
    Roma, 19 dicembre 2003

                                               Il Presidente delegato
                                                      Tremonti



Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 69