IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione
delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE, in materia di organizzazione dei
controlli  veterinari  sui  prodotti  provenienti da Paesi terzi, che
sostituisce,  in  relazione  ai  soli prodotti di origine animale, le
modalita'  di  controllo  veterinario  in precedenza disciplinate dal
decreto   legislativo  3 marzo  1993,  n.  93,  di  attuazione  delle
direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale dei servizi veterinari
29 luglio  1993,  recante  modalita'  dei  controlli da effettuare ai
posti   di   ispezione  frontalieri  all'atto  dell'introduzione  dei
prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 182 del
5 agosto  1993,  di  adeguamento  alla  decisione  della  Commissione
europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992;
  Considerato  che  l'art.  16, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo   25 febbraio  2000,  n.  80,  e  l'art.  5  del  decreto
dirigenziale  29 luglio  1993,  escludono  dai  controlli veterinari,
conformemente alle rispettive normative comunitarie di riferimento, i
prodotti  di  origine  animale  contenuti  nei  bagagli personali dei
passeggeri  e  destinati  al  loro  consumo personale, nonche' quelli
oggetto  di  piccole  spedizioni  inviate  a  privati  per  scopi non
commerciali, quando di peso inferiore ad un chilogrammo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  del  22 maggio 2001, recante misure relative
alla  gestione  e  alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a
bordo  di  mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  della
Repubblica italiana, n. 202 del 31 agosto 2001;
  Considerato   che   gli   organismi  scientifici  internazionali  e
comunitari  hanno  piu'  volte  evidenziato  il  rischio sanitario di
introduzione   di   malattie  infettive  e  diffusive  degli  animali
correlato alle sopra citate modalita' di importazione dei prodotti di
origine    animale    nel    territorio   comunitario,   sollecitando
contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2002/995/CE  del
9 dicembre  2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  serie L 353 del 30 dicembre 2002, recante misure transitorie
di  salvaguardia  per  quanto riguarda le importazioni di prodotti di
origine animale per il consumo personale;
  Considerato  che  la  decisione  2002/995/CE sospende, tra l'altro,
l'applicazione delle deroghe riguardanti le importazioni dei prodotti
di   origine   animale   disciplinati   dalle  direttive  72/462/CEE,
91/494/CEE, 92/45/CEE nonche' dalla decisione 93/13/CEE, per cio' che
concerne  le  carni, il latte e i prodotti da essi derivati, quando i
prodotti  in  questione siano introdotti al seguito dei viaggiatori o
spediti a privati per scopi non commerciali;
  Considerato,   pertanto,  necessario  rafforzare  le  modalita'  di
controllo nei confronti dei prodotti di origine animale contenuti nei
bagagli  personali  dei  passeggeri e destinati al consumo personale,
nonche'  quelli  oggetto  di piccole spedizioni inviate a privati per
scopi  non  commerciali,  adeguandole  al  contenuto della richiamata
decisione della Commissione Europea 2002/995/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. E'  vietato  introdurre nel territorio nazionale, in provenienza
da  Paesi terzi ed indipendentemente dalla loro quantita', i prodotti
di  origine  animale  di  cui  all'allegato I, sezione A, al presente
decreto:
    a) contenuti  nei  bagagli  personali dei passeggeri, anche se si
tratta di prodotti destinati al consumo personale;
    b) oggetto  di  spedizioni anche di modica quantita', destinate a
privati per scopi non commerciali.
  2. Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
qualunque  passeggero  che,  provenendo  da  Paesi  terzi,  detiene i
prodotti  di cui al comma 1, deve, prima dell'ingresso nel territorio
nazionale,  dichiararli  e  consegnarli  all'ufficio  doganale che ne
dispone la distruzione.
  3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
    a) il   latte   in  polvere  per  l'infanzia,  gli  alimenti  per
l'infanzia  e gli alimenti speciali per ragioni mediche, a condizione
che tali prodotti non richiedano la refrigerazione prima del consumo,
siano  contenuti  nella  confezione  originale destinata alla vendita
diretta  al  consumatore  finale e che la confezione medesima non sia
aperta.  In  relazione ai soli alimenti speciali per ragioni mediche,
il  detentore  deve,  in  caso  di  controllo,  dichiarare  solo tale
finalita' senza ulteriori specificazioni;
    b) i  prodotti  di  cui  all'allegato  I,  sezione A, al presente
decreto,  provenienti  dai Paesi elencati nell'allegato I, sezione B,
quando  la  natura  e  quantita'  dei  prodotti importati consente di
ritenere plausibile il consumo da parte di un solo individuo;
    c) i  prodotti  di  cui  all'allegato  I,  sezione A, al presente
decreto,  quando il detentore ne dichiara preventivamente la presenza
e  ciascuno  di  essi  e'  accompagnato dalla relativa certificazione
veterinaria  rilasciata  dai  servizi  veterinari ufficiali del Paese
terzo   di   provenienza.  In  tale  caso,  l'ufficio  doganale  deve
richiedere   l'intervento   del   veterinario   ufficiale  del  posto
d'ispezione   frontaliero   piu'  vicino  per  i  relativi  controlli
veterinari,  riguardanti,  principalmente,  la  conformita' formale e
sostanziale della certificazione di accompagnamento dei prodotti alle
prescrizioni  comunitarie; in caso di esito favorevole dei controlli,
il  veterinario  ufficiale  appone,  su  qualunque  spazio libero del
certificato,   la   data  di  esecuzione  del  controllo,  il  timbro
dell'ufficio  e  la  propria firma, conservando copia del certificato
senza rilasciare l'allegato B.
  4. I   prodotti  di  origine  animale  diversi  da  quelli  di  cui
all'allegato  I, sezione A, al presente decreto, provenienti da Paesi
terzi,   possono   essere  introdotti  in  Italia  con  le  modalita'
richiamate  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1, senza necessita' di
dichiararne  il  possesso  all'ufficio  doganale  solo se di peso non
superiore al chilogrammo, per ogni singolo passeggero.
  5. I prodotti che non rispettano le prescrizioni di cui al presente
decreto   devono   essere  distrutti,  su  disposizione  dell'Ufficio
doganale,  secondo  le  modalita'  previste  dal decreto del Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio
2001,  citato  in  preambolo,  con  spese a carico del detentore o di
altro  soggetto responsabile della merce anche nell'ipotesi di cui al
comma 4, qualora i prodotti siano superiori ad un chilogrammo.
  6.  Il  gestore  delle  strutture  nelle  quali  ha  sede l'ufficio
doganale  che  effettua  il controllo deve assicurare lo stoccaggio e
l'idonea  conservazione dei prodotti che devono essere distrutti e di
quelli  che  devono  essere  sottoposti  al controllo del veterinario
ufficiale  del  posto  d'ispezione  frontaliero ai sensi del comma 1,
lettera c).