IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania il 31 maggio 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che e' ha conseguito il titolo accademico in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Bologna nell'ottobre 2002, reso equipollente in Albania; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Bologna in data 23 dicembre 2002 valido fino al 15 novembre 2004; Decreta: Art. 1. Al sig. Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a Tirana (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.