IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  286/1998,  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig  Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a
Tirana  (Albania),  cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «avokat» rilasciato
dalla  «Dhoma  Kombetare  e Avokateve» della Repubblica di Albania il
31 maggio  2003  ai  fini  dell'accesso  ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Considerato   che   e'   ha  conseguito  il  titolo  accademico  in
giurisprudenza   presso   l'Universita'   degli   studi   di  Bologna
nell'ottobre 2002, reso equipollente in Albania;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  pur  non  essendoci differenze dal punto di vista
della  formazione  accademica,  sussistono  invece  differenze tra la
formazione  professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002,  e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di
soggiorno  per  lavoro  subordinato,  lavoro  autonomo  o  per motivi
familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla questura di Bologna in data
23 dicembre 2002 valido fino al 15 novembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Hodaj Julian, nato il 20 ottobre 1976 a Tirana (Albania),
cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.