IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta  «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi
dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con
sede  in  Zero  Branco  (Treviso),  via  Scandolara  n. 80, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» nel quadro
della  procedura  prevista  dall'art.  17  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 62702 del 19 aprile 2004, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  17 aprile  2004,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   «Radicchio  variegato  di  Castelfranco»,  in  attesa  che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Radicchio
di  Treviso,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato
di Castelfranco», secondo il disciplinare di produzione che recepisce
la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del
Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
«Radicchio  variegato  di  Castelfranco»  che  recepisce  la modifica
richiesta  dal  Consorzio  Radicchio  di  Treviso  e che si allega al
presente decreto.