IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenziata philosophie» presso l'«Universita' de Fribourg Suisse» in data 18 luglio 1997; Considerato che la richiedente e' autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 25 luglio 2001, come attestato dall'ufficio di sanita' della Repubblica e Cantone del Ticino nella nota datata 17 luglio 2003; Considerato che la sig.ra Martini risulta iscritta alla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi ed alla Associazione ticinese degli psicologi e degli psicoterapeuti (ATPP); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.