IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Martini Ivana, nata a Morbio Inferiore
(Svizzera) il 25 marzo 1971, cittadina svizzera, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  psicologa  conseguito in Svizzera, ai fini
dell'accesso   e   dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologa;
  Rilevato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenziata philosophie» presso l'«Universita' de Fribourg Suisse» in
data 18 luglio 1997;
  Considerato  che  la richiedente e' autorizzata al libero esercizio
della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 25 luglio 2001,
come attestato dall'ufficio di sanita' della Repubblica e Cantone del
Ticino nella nota datata 17 luglio 2003;
  Considerato che la sig.ra Martini risulta iscritta alla Federazione
svizzera  delle  psicologhe  e  degli  psicologi ed alla Associazione
ticinese degli psicologi e degli psicoterapeuti (ATPP);
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003 e del 27 gennaio 2004;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Martini  Ivana, nata a Morbio Inferiore (Svizzera) il
25 marzo  1971,  cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.