IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del sig. Castelli Matteo, nato il 3 agosto 1975 a
Atri  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in
combinato  disposto  con  l'art.  12  del decreto legislativo 115/92,
cosi'   come   modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/03,  il
riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at
Law»  di cui e' in possesso dal 28 ottobre 2003, come attestato dalla
«Supreme  Court  of  the State of New York - Appellate Division First
Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
  Considerato  che  il  sig.  Castelli  ha  conseguito  il  titolo di
«Dottore   in   giurisprudenza»   in   data  19 ottobre  1998  presso
1'Universita' di Bologna «Alma Mater Studiorum»;
  Rilevato  che  il  richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Master  of  Law», rilasciato dalla «Columbia University» di New York
(USA) il 22 maggio 2002;
  Rilevato  che  il  sig.  Castelli  ha  prodotto  il  certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Pescara;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92 modificato
dal decreto legislativo n. 277/03, sopra indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Castelli  Matteo,  nato il 3 agosto 1975 a Atri (Italia),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.