IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto  in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto  l'art.  13  del  decreto  n.  30012  del  6 giugno 2001, del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
adottato  ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2
luglio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n.  32221  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
15 maggio  2003,  con  il  quale  e' stata autorizzata la proroga del
trattamento di mobilita' fino al 31 dicembre 2002 ai sensi del citato
art.  52,  comma 46,  della legge n. 448/2001, in favore di un numero
massimo  di  26  lavoratori  ex dipendenti dalla societa' Velcarta di
Scafati  (Salerno),  individuati  dall'elenco  nominativo allegato al
verbale   di   riunione   del   30 dicembre  2002,  stipulato  presso
l'assessorato  al  lavoro  della  provincia  di Salerno ai fini della
richiesta della proroga in questione;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  -  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  -  che  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  verbale  di  riunione  dell'11 marzo  2003, con il quale
l'assessorato  al  lavoro  della provincia di Salerno ha recepito, da
parte   del   competente   Ufficio  regionale,  un  nuovo  elenco  di
beneficiari  della  proroga del trattamento in questione, relativo ad
un numero di lavoratori pari a 77 unita', anziche' 26;
  Vista  la  nota  del  20 marzo  2003,  con  la quale l'I.N.P.S. ha,
invece,  comunicato  che  da  un  indagine  effettuata presso le sedi
dell'istituto  che  gestiscono le singole pratiche degli interessati,
e'  risultato  che  i  lavoratori aventi diritto alle proroghe di cui
trattasi, a partire da luglio 2000, sono complessivamente 35 unita';
  Viste  le  note del 7 aprile 2003 e 15 luglio 2003, con le quali il
competente  Ufficio  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  viste  le informazioni discordanti in merito ai beneficiari
delle  proroghe  in questione, ha richiesto un accertamento ispettivo
congiunto  I.N.P.S.  -  Direzione  provinciale  del lavoro, alfine di
stabilire   definitivamente   ed   esattamente  l'esatto  numero  dei
lavoratori aventi diritto;
  Visto  il  verbale di riunione del 27 giugno 2003, stipulato presso
l'assessorato  al  lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale
di   Salerno,  nel  quale  sono  stati  richiamati  i  contenuti  dei
precedenti  verbali  del  30 dicembre  2002 e 11 marzo 2003, e con il
quale   le  parti,  pur  prendendo  atto  del  predetto  accertamento
ispettivo  in  corso,  hanno  richiesto la proroga del trattamento di
mobilita'  fino  al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei 26 ex dipendenti
della  societa'  Velcarta  S.p.a. di Scafati (Salerno), gia' fruitori
del  trattamento  fino  al  31  dicembre  2002,  sulla  base  decreto
interministeriale n. 32221 del 10 aprile 2003;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32941
del  16 ottobre  2003,  registrato  alla  Corte  dei  conti in data 8
novembre  2003,  registro n. 5, foglio n. 1, con il quale, sulla base
del  citato  verbale  del  27 giugno 2003 e nell'attesa del riscontro
alla  predetta  richiesta  di accertamento ispettivo congiunto, si e'
ritenuto,  comunque,  di  autorizzare  la  proroga del trattamento di
mobilita'  fino  al  31 dicembre  2003,  ai sensi del citato art. 41,
comma  1,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, in favore di 26
lavoratori   ex   dipendenti   dalla  societa'  Velcarta  di  Scafati
(Salerno);
  Vista  la  nota  datata  13 novembre 2003, con il quale il Servizio
ispezione del lavoro di Salerno, nel dare riscontro agli accertamenti
richiesti   e   sulla  scorta  delle  informazioni  e  degli  elenchi
nominativi  acquisiti  dall'I.N.P.S.,  comunica  che  i lavoratori ex
dipendenti  della  societa' Velcarta, aventi diritto alle proroghe di
cui trattasi, e' pari a 36 unita';
  Verificato,  dalla  documentazione  allegata alla predetta nota del
13 novembre  2003,  che  due nominativi risultavano gia' inseriti nel
primo elenco relativo ai 26 lavoratori, gia' fruitori del trattamento
di mobilita' di cui trattasi sulla base dei decreti interministeriali
n.  32221  del  10 aprile  2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003 e che,
pertanto, l'esatto numero degli aventi diritto e' di 34 unita';
  Considerato  che  dai  citati  verbali  di riunione del 30 dicembre
2002,  11 marzo  2003  e  27 giugno 2003, emergono le possibilita' di
rioccupazione  degli  ex dipendenti dalla societa' Velcarta S.p.a. di
Scafati   (Salerno)   tramite   gli   interventi  in  atto  nell'area
comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa
400  milioni  di  euro,  tendenti alla riqualificazione della filiera
agro-alimentare,  attraverso  il contratto di programma approvato dal
Cipe nell'anno 2000;
  Ritenuto,  pertanto, di poter concedere le proroghe del trattamento
di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  fino  al  31 dicembre 2002 ed ai sensi dell art. 41,
comma  1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino al 31 dicembre
2003  in  favore  di  ulteriori  8 lavoratori, oltre i predetti 26 in
favore  dei  quali  il  beneficio  di  cui  trattasi  e'  gia'  stato
autorizzato, sulla base dei citati decreti interministeriali n. 32221
del 10 aprile 2003 e n. 32941 del 16 ottobre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52,
comma  46  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 il trattamento di
mobilita'  di  cui  all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del
24 novembre  2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001
e'  prorogato  fino  al  31 dicembre  2002,  in favore di ulteriori 8
lavoratori   ex   dipendenti   dalla  societa'  Velcarta  di  Scafati
(Salerno),  individuati  tramite  gli elenchi inviati dalla Direzione
provinciale del lavoro di Salerno, Servizio ispezione del lavoro, con
nota  del  13 novembre  2003,  che  fa  parte integrante del presente
provvedimento;