IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004
relativa   alla   non   iscrizione  della  sostanza  attiva  simazina
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  in  particolare  il  punto  9  delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono  conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
simazina;
  Considerato   che  ai  sensi  dell'art.  3  della  decisione  della
Commissione  2004/247/CE  del  10 marzo 2004, il periodo di moratoria
per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la  commercializzazione e
l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  di prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  simazina  deve essere il piu' breve
possibile;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  sostanza  attiva simazina non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.