IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere il piu' breve possibile; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva simazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.