IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991,
8 marzo  1992,  23 marzo  1993  con  le  quali  sono stati sospesi la
vendita  e  l'impiego  di  tutti i prodotti fitosanitari a base della
sostanza  attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per
il risanamento delle acque destinate al consumo umano;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la
sospensione   per   due  anni  dell'efficacia  dei  provvedimenti  di
registrazione  dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
atrazina;
  Visto  il  decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato
il  periodo  di  sospensione  delle  autorizzazioni all'immissione in
commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a  base della sostanza attiva
atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla
sostanza attiva in questione;
  Vista  la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004
relativa   alla   non   iscrizione  della  sostanza  attiva  atrazina
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  in  particolare  il  punto  9  delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono  conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il
ritiro  dal  mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese
interessate  non  hanno  richiesto  la  riclassificazione  di  cui al
decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;
  Ritenuto   di   dover   attuare   la  decisione  della  Commissione
2004/248/CE  del  10 marzo  2004  che prevede la non iscrizione della
sostanza  attiva  atrazina  nell'allegato  I  del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora
sospesi  per  effetto  del  citato decreto ministeriale del 16 maggio
1996;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva atrazina non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  che  ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.