IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Viste le ordinanze ministeriali del 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992, 23 marzo 1993 con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano; Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 1994, concernente la sospensione per due anni dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina; Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1996 che ha prorogato il periodo di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva atrazina, fino alla decisione della Commissione europea relativa alla sostanza attiva in questione; Vista la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE; Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di dover attuare la decisione della Commissione 2004/248/CE del 10 marzo 2004 che prevede la non iscrizione della sostanza attiva atrazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e la revoca dei prodotti fitosanitari tuttora sospesi per effetto del citato decreto ministeriale del 16 maggio 1996; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva atrazina non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.