IL RETTORE

  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato, ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con
decreto  rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  293  in  data  16 dicembre 1995 e successive
modificazioni  di  cui al decreto rettorale n. 237 dell'8 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000;
  Vista  la delibera adottata in data 23 aprile 2004 dal consiglio di
amministrazione  integrato,  ai  sensi  del combinato disposto di cui
all'art. 40 della legge n. 590/1982 e art. 6 della legge n. 168/1989;
  Visto  il  nulla-osta  del Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca,  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  6, comma 9 della legge n.
168/1989,  con  provvedimento direttoriale del 27 aprile 2004 - prot.
n. 1136;
  Preso  atto del parere favorevole reso dalla giunta della provincia
autonoma  di  Trento, con deliberazione n. 986 del 30 aprile 2004, ai
sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982;
                              Decreta:
  1.  A far data dal presente decreto, sono emanate le modifiche allo
statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, di cui al decreto
rettorale  n.  2430 di data 1° dicembre 1995, in conformita' al testo
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
  2.  In  conformita'  alle  modifiche,  il nuovo testo dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trento e' il seguente:
                               Art. 1.
              Istituzione e autonomia dell'Universita'
  1.  L'Universita'  di Trento, di seguito denominata Universita', e'
dotata   di  speciale  autonomia,  secondo  i  principi  della  legge
14 agosto  1982,  n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168,
al  fine  di  corrispondere alla particolare situazione autonomistica
locale   secondo   la   tradizione   storica  e  la  speciale  tutela
costituzionale che la garantisce.
  2.  Essa  opera  osservando  le  norme  del  presente  statuto, dei
regolamenti   di   Ateneo  e  dei  regolamenti  interni  di  ciascuna
struttura,   proseguendo  e  sviluppando  l'esperienza  della  Libera
Universita' degli studi di Trento.
  3.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento sancita dalla Costituzione.
  4.  L'Universita',  per  il raggiungimento delle proprie finalita',
opera  con  il  concorso responsabile degli studenti, dei professori,
dei  ricercatori  e del personale amministrativo e tecnico, assumendo
come  preminente  valore  di  riferimento  il  rispetto  dei  diritti
fondamentali della persona.