IL RETTORE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 168/1989, con decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 in data 16 dicembre 1995 e successive modificazioni di cui al decreto rettorale n. 237 dell'8 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000; Vista la delibera adottata in data 23 aprile 2004 dal consiglio di amministrazione integrato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982 e art. 6 della legge n. 168/1989; Visto il nulla-osta del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, con provvedimento direttoriale del 27 aprile 2004 - prot. n. 1136; Preso atto del parere favorevole reso dalla giunta della provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 986 del 30 aprile 2004, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982; Decreta: 1. A far data dal presente decreto, sono emanate le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, di cui al decreto rettorale n. 2430 di data 1° dicembre 1995, in conformita' al testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 2. In conformita' alle modifiche, il nuovo testo dello statuto dell'Universita' degli studi di Trento e' il seguente: Art. 1. Istituzione e autonomia dell'Universita' 1. L'Universita' di Trento, di seguito denominata Universita', e' dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce. 2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Universita' degli studi di Trento. 3. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione. 4. L'Universita', per il raggiungimento delle proprie finalita', opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.