IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di La Spezia

  Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte;
  Visti  gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975,
n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice civile
limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale
per   le   cooperative   ha   deliberato,   all'unanimita',  che  nei
procedimenti   finalizzati   all'adozione   del  provvedimento  dello
scioglimento  di  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il
parere   del  comitato  centrale  qualora  ricorrano  le  fattispecie
previste nel citato parere;
  Visti  i  due  decreti  del  sottosegretario di Stato del ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha  determinato  il  limite temporale della presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per
la  nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista   la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive
direzione  generale  per gli enti cooperativi, div. IV, protocollo n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,  sottoscritta  il  30 novembre  2001,  registrata  il 7
dicembre 2001 al n. 2134;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria  del  10 febbraio 2003
eseguita sull'attivita' della societa' cooperativa sotto indicata, da
cui  risulta  che  la  medesima trovasi nelle condizioni previste dal
precitato art. 2544 del codice civile;
  Considerato  che  l'avviso  di istruttoria relativo al procedimento
d'ufficio  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2004 n.
28, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  di  produzione e lavoro «Union-edil coop
a.r.  1.»,  con  sede in La Spezia, via XXIV maggio 6, costituita con
rogito  notaio  dott. Francesco Ceroni il 13 gennaio 1988, repertorio
n.  67071,  rea  n.  79409,  posizione provinciale n. 1000, posizione
nazionale  n.  232284, partita iva n. 00855840112 e' sciolta ai sensi
dell'art.  2544  del codice civile, in virtu' dell'art. 2 della legge
n.  400  del  17 luglio  1975,  senza  dar  luogo  alla  nomina di un
commissario liquidatore.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della Giustizia,
ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La Spezia, 29 aprile 2004


                                    Il direttore provinciale reggente
                                              Mancino Floris