Alle Imprese interessate
                                      Alle Banche concessionarie
                                      Agli Istituti collaboratori
                                      All'A.B.I. All'ASS.I.LEA.
                                      Alla CONFINDUSTRIA
                                      Alla CONFAPI
                                      Alla CONFCOMMERCIO
                                      Alla CONFESERCENTI
                                      All'ANCE
                                      Al Comitato di coordinamento
                                      delle confederazioni artigiane

PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

   Il    Programma    Operativo    Nazionale    (P.O.N.)    "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  approvato dalla Commissione della U.E. con
decisione  C(2000)2342  dell'8.8.2000,  con  la  misura 2, 'Pacchetto
integrato  di  agevolazioni"  -  PIA,  ha  previsto  un nuovo sistema
agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto
dei  relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica
le  procedure  di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal
modo,  le  imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale
di   sviluppo,   completa   ed   articolata   in   diversi  programmi
singolarmente   suscettibili   di   essere  oggetto  di  agevolazioni
finanziarie,  possono  richiedere,  con  un'unica  domanda,  tutte le
diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso,
di istruttoria e di concessione.
   La  prima  modalita'  operativa  della suddetta misura, denominata
"PIA  innovazione" -approvata dal Comitato di Sorveglianza del P.O.N.
"Sviluppo  imprenditoriale  locale", nella seduta del 10 luglio 2001,
nell'ambito del "Complemento di Programmazione" - e' finalizzata alla
concessione  di  agevolazioni  finanziarie alle imprese che intendono
promuovere  iniziative  organiche e complete riferite ad un programma
di   "sviluppo   precompetitivo"   ed  al  conseguente  programma  di
investimenti  per  la "industrializzazione dei risultati" nell'ambito
di  proprie  unita'  produttive  ubicate  nei  territori ammessi agli
interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania,
Puglia,  Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Nell'ambito delle
suddette  iniziative  possono  essere concesse agevolazioni anche per
spese  di formazione del personale e puo' essere, inoltre, richiesta,
dalle sole piccole e medie imprese (PMI) e con l'esclusione di quelle
artigiane,  l'attivazione  del  Fondo  Centrale  di  Garanzia  di cui
all"art. 15 della legge 266/97.
   Il  Comitato  di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale
locale",  con procedura scritta del 26 febbraio 2004, ha approvato le
modalita'  della seconda applicazione della suddetta misura. Al fine,
dunque,  di  consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta,
si  forniscono  le  seguenti  indicazioni  nonche',  in  allegato, il
facsimile  del  modulo  di  domanda  e della scheda tecnica, l'elenco
della  documentazione  e  gli  schemi  delle principali dichiarazioni
necessarie  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Le
disposizioni della presente circolare hanno efficacia con riferimento
alle domande presentate a valere sul secondo bando. In considerazione
della specificita' di questo sistema agevolativo e tenuto conto delle
scadenze fissate dalla Commissione europea per gli impegni di spesa e
per  l'erogazione  a  saldo  delle agevolazioni, si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione delle imprese interessate sulla necessita' di
valutare,  in  termini  molto  realistici l'effettiva realizzabilita'
dell'iniziativa  proposta,  nel  rispetto dei tempi e delle modalita'
previsti dalla presente circolare.

1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per

a) legge  46/82:  l'articolo  14 della legge 46/82 e tutti i relativi
   provvedimenti  attuativi vigenti alla data di apertura dei termini
   di  presentazione  delle  domande  di  agevolazioni  per  il  "PIA
   innovazione".   Per  comodita'  si  ricorda  che  i  provvedimenti
   attualmente vigenti sono la Direttiva del Ministro dell'industria,
   del  commercio  e dell'artigianato 16 gennaio 2001, e la circolare
   11 maggio 2001 n. 1034240;
b) legge  488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n.
   415,  convertito  dalla  legge  19  dicembre 1992 n. 488 e tutti i
   relativi provvedimenti attuativi per il "settore industria" di cui
   alla  lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per
   la  concessione  e  l'erogazione  delle agevolazioni approvato con
   Decreto    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
   dell'artigianato  3 luglio 2000, vigenti alla data di apertura dei
   termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA
   innovazione".   Per  comodita'  si  ricorda  che  i  provvedimenti
   attualmente   vigenti   sono   il   citato  Decreto  dei  Ministro
   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 3 luglio 2000
   (Direttive)  e successive modifiche e integrazioni, il Decreto del
   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  20
   ottobre  1995,  n.  527  (Regolamento)  e  successive  modifiche e
   integrazioni e la circolare 14 luglio 2000, n. 900315 e successive
   modifiche   e  integrazioni.  Per  le  imprese  artigiane  non  si
   applicano  le modalita' semplificate previste ai sensi del Decreto
   del  Ministro  delle  attivita'  produttive del 21 novembre 2002 e
   della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003;
c) incentivi   alla   formazione:  la  misura  3  del  PON  "Sviluppo
   imprenditoriale  locale",  attivata  nel  rispetto del Regolamento
   (CE)   N.68/2001   della  Commissione  pubblicato  sulla  Gazzetta
   Ufficiale delle Comunita' europee del 13.01.2001;
d) Fondo  Centrale  di  Garanzia:  l'articolo 15 della legge 266/97 e
   tutti  i  relativi  provvedimenti  attuativi  vigenti alla data di
   apertura   dei   termini   di   presentazione   delle  domande  di
   agevolazioni  per  il  "PIA innovazione". Per comodita' si ricorda
   che  i  provvedimenti  attualmente  vigenti  sono  il  Decreto del
   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  31
   maggio 1999, n. 248 come modificato e integrato dal D.M. 24 luglio
   2002,  n.  226 e il D.M. 3 dicembre 1999 concernente le condizioni
   di ammissibilita';

   Il  "PIA  innovazione",  pertanto,  permette alle imprese di poter
accedere,  attraverso  un'unica procedura, alle agevolazioni previste
dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
   Per  quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, si
applicano  le  modalita' ed i criteri vigenti per la concessione e la
erogazione  delle  suddette  misure  di  aiuto. Per l'accesso al "PIA
Innovazione"   risulta,  pertanto,  necessario  che  l'impresa  ed  i
programmi    in   cui   si   articola   l'iniziativa   corrispondano,
contemporaneamente,  a tutti i requisiti previsti dalla legge 46/82 e
dalla  legge  488/92.  Mentre  la  legge  46/82 non pone, ad esempio,
alcuna  condizione  circa  il  regime  di  contabilita' delle imprese
beneficiarie,  la legge 488/92 impone, pena la inammissibilita' della
domanda,  che  le  imprese  beneficiarie  si  trovino  in  regime  di
contabilita' ordinaria; risulta evidente che, in questo caso, dovendo
garantire  il  contemporaneo  soddisfacimento dei requisiti richiesti
sia dalla legge 46/82 che dalla legge 488/92, l'impresa, ivi compresa
quella  artigiana,  puo'  presentare  una domanda di agevolazione sul
"PIA  innovazione"  solo  se  si  trova  in  regime  di  contabilita'
ordinaria.
   Al  fine  di  dare  una  completa, anche se schematica, panoramica
delle  predette  normative,  in  Appendice  vengono riportate singole
schede  sintetiche  per  ciascuna  di  esse  ad  eccezione  di quella
relativa  alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla
presente circolare.

1.2 Il  sistema  agevolativo e' applicato attraverso specifico bando.
    Esso  consente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
    la  concessione  delle agevolazioni previste dalle singole misure
    di  aiuto  alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini
    fissati  con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, a
    fronte   di  iniziative  concernenti  un  programma  di  sviluppo
    precompetitivo ed il conseguente programma di industrializzazione
    dei  risultati  oltre  ad  eventuali attivita' di formazione e di
    qualificazione  del  personale;  e'  anche possibile, per le sole
    PMI,   ad   eccezione   delle   imprese  artigiane,  ottenere  la
    "prenotazione" delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia.
1.3 Le  risorse  finanziarie  disponibili per il bando sono stabilite
    dal  Ministro delle attivita' produttive con apposito decreto. La
    concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
    assunta  dalle  iniziative  in  un'unica  graduatoria  di  merito
    relativa   alle   6   regioni   interessate,   seguendo  l'ordine
    decrescente,   dalla   prima   fino   all'esaurimento  dei  fondi
    disponibili.  Al  fini  della  concessione  delle agevolazioni si
    tiene  conto  della  riserva,  a  favore  delle  piccole  e medie
    imprese,  pari  al 70% delle risorse finanziarie disponibili. Per
    l'istruttoria  delle  iniziative,  il  Ministero  si avvale delle
    banche  o  delle  societa'  di  servizi  controllate  da  banche,
    cosiddette  "banche  concessionarie", convenzionate con lo stesso
    Ministero.  La  posizione  assunta  in  graduatoria  da  ciascuna
    iniziativa    e'    determinata    dal    punteggio,   attribuito
    all'iniziativa  stessa, ottenuto sommando algebricamente i valori
    normalizzati  dei seguenti indicatori: 1) grado di "innovativita'
    dell'iniziativa;  2) "qualita'" dell'incremento occupazionale. Il
    valore  di  ciascuno  degli  indicatori puo' essere maggiorato al
    verificarsi delle condizioni previste al successivo punto 7.1.
1.4 La   graduatoria  viene  formata  entro  il  sessantesimo  giorno
    successivo  al  termine  finale  di trasmissione delle risultanze
    istruttorie  da  parte  delle banche concessionarie al Ministero.
    Contestualmente  il  Ministero stesso provvede alla emissione dei
    decreti  di concessione provvisoria in favore delle iniziative il
    cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili
    per la graduatoria medesima.
1.5 Le  agevolazioni  concesse  vengono  rese  disponibili secondo le
    modalita'  previste  da  ciascuna  singola misura di aiuto per la
    relativa attivita',
1.6 A  conclusione  dei  singoli  programmi  compresi nell'iniziativa
    agevolata, l'impresa e, nei casi previsti, la societa' di leasing
    devono produrre le relative documentazioni finali di spesa. Oltre
    alle  relazioni  finali  previste dalla legge 46/82 e dalla legge
    488/92,   a   conclusione   dell'intera   iniziativa,   la  banca
    concessionaria,  sulla base delle documentazioni di spesa e degli
    accertamenti    condotti,    redige    il   rapporto   conclusivo
    sull'iniziativa.  Sulla  scorta  di  detto  rapporto conclusivo e
    delle  risultanze  degli accertamenti, di cui al successivo punto
    8.6  sulla  realizzazione  dell'iniziativa, il Ministero emana il
    decreto  di  concessione  definitiva  e  dispone l'erogazione, in
    favore  dell'impresa  e,  nel  casi  previsti,  della societa' di
    leasing, di quanto eventualmente ancora dovuto.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 I  soggetti  che  possono beneficiare delle agevolazioni previste
    dal   "PIA  innovazione"  sono  le  imprese  che,  alla  data  di
    presentazione  del  Modulo  di  domanda,  risultino  iscritte  al
    registro  delle  imprese e che siano nel pieno e libero esercizio
    dei   propri   diritti,   non   essendo  sottoposte  a  procedure
    concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria. Poiche' il "PIA
    innovazione"  utilizza fondi cofinanziati sia da parte del F.S.E.
    (Fondo  Sociale  Europeo)  che  del  F.E.S.R.  (Fondo  Europeo di
    Sviluppo  Regionale),  non  possono accedere alle agevolazioni le
    imprese  operanti  nei  settori  agroindustriali  individuati dai
    seguenti  codici  di  attivita' della "Classificazione ISTAT 91":
    15.1  - 15.20 - 15.3 - 15.4 - 15.51 - 15.6 - 15.7 - 15.83 - 15.86
    -  15.89.3  -  15.91  -  15.92  - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e
    16.00.
2.2 Le  imprese  vengono  classificate  di  piccola,  media  o grande
    dimensione  sulla  base  dei  parametri stabiliti dai decreti del
    Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18
    settembre  1997  e  del  27  ottobre  1997  e  dei criteri di cui
    all'allegato n. 1 della presente circolare.

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

3.1 L'iniziativa  agevolabile  deve  riguardare,  necessariamente. un
    programma  di  "sviluppo  precompetitivo"  e quello relativo alla
    successiva   "industrializzazione  dei  risultati"  del  suddetto
    programma  di  sviluppo  e  deve  essere  riferita  ad  attivita'
    estrattive   e   manifatturiere,  a  quelle  di  costruzioni,  di
    produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica, di vapore e
    acqua  calda  ed  a  quelle di servizi, nel rispetto dei limiti e
    delle  condizioni specifiche vigenti, contemporaneamente, sia per
    la   legge   46/82  che  per  la  legge  488/92.  Sono,  inoltre,
    agevolabili, nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo
    punto  4.3, anche le spese sostenute per attivita' formative e di
    qualificazione    professionale    del    personale    dipendente
    dell'impresa agevolata ammissibili agli incentivi alla formazione
    e  puo'  essere  "prenotata",  per  le  sole  PMI che ne facciano
    richiesta,  con l'esclusione delle imprese artigiane, la garanzia
    del   Fondo   Centrale   di   Garanzia   a  fronte  di  eventuali
    finanziamenti  bancari  necessari per la copertura del fabbisogno
    derivante   dalla  realizzazione  dell'iniziativa  agevolata.  Va
    precisato  che per ciascuna domanda di agevolazioni restano fermi
    i  vincoli  previsti  dalla  legge 488/92 circa la unicita' della
    unita'     produttiva     oggetto     degli    investimenti    di
    industrializzazione,    mentre    il    programma   di   sviluppo
    precompetitivo  e  le  attivita' di formazione possono riguardare
    anche   piu'  unita'  produttive  dell'impresa  beneficiaria.  Si
    precisa  che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2
    per  lo  svolgimento  del  programma  di sviluppo precompetitivo:
    l'intera    iniziativa    deve   riguardare   unita'   produttive
    dell'impresa  beneficiaria  ubicate  nei  territori  ammessi agli
    interventi  dei  fondi  strutturali  a  titolo  dell'obiettivo 1.
    Inoltre,  fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.2 per
    lo   svolgimento   del   programma  di  sviluppo  precompetitivo,
    l'impresa deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione
    delle  domande,  di un'unita' locale nei territori dell'obiettivo
    1,  idonea  ed  adeguata  per  lo  svolgimento  dell'attivita' di
    sviluppo  precompetitivo. Detta disponibilita' deve risultare dal
    certificato camerale.
La durata  complessiva  dell'iniziativa agevolata non puo' superare i
    30   mesi  a  partire  dalla  data  del  decreto  di  concessione
    provvisoria  delle  agevolazioni. Non saranno concesse proroghe e
    sono   fatti   salvi   eventuali   termini  di  ultimazione  piu'
    restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea.
Non sono  ammissibili  le  iniziative  per  le  quali  i programmi di
    sviluppo  precompetitivo comportino costi agevolabili superiori a
    25  milioni  di euro e beneficino di un aiuto lordo superiore a 5
    milioni di euro.
Non sono,  comunque,  ammissibili le iniziative per le quali la somma
    dei  costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo e
    delle  spese ammissibili dei programma di industrializzazione sia
    superiore a 50 milioni di euro.
Inoltre,  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  alla  vigente
    disciplina   multisettoriale   degli  aiuti  ai  grandi  progetti
    d'investimento  (G.U.C.E.  C70  del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263
    del   1  novembre  2003),  non  sono  ammissibili  le  iniziative
    riguardanti  il  settore  delle  fibre sintetiche individuato dal
    codice di attivita' della "Classificazione ISTAT '91" 24.70.
Nel caso   di   iniziative  che  dovessero  eventualmente  comportare
    l'obbligo   della   notifica  alla  Commissione  della  U.E.,  la
    concessione delle agevolazioni e' subordinata all'approvazione da
    parte   di  quest'ultima.  In  questi  casi  il  Ministero  delle
    attivita'   produttive,  al  ricevimento  degli  esiti  di  detta
    notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce
    tali   esiti,   eventualmente  rideterminando  l'ammontare  delle
    agevolazioni  provvisorie nel limiti di quello notificato e sulla
    base  dei  tempi  delle  effettive  disponibilita' previste dalla
    normativa   vigente   cui   si   riferisce  il  programma,  ed  a
    trasmetterlo  ai  soggetti  interessati  ai fini della successiva
    fase di erogazione delle agevolazioni.

3.2 "Sviluppo precompetitivo"

   Per  sviluppo  precompetitivo si intende il programma diretto alla
progettazione,  sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di
nuovi  prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a
prodotti,  linee  di produzione e processi produttivi, che comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si
concretizzeranno   nella   realizzazione   di   progetti   pilota   e
dimostrativi  nonche'  di  prototipi  non  commercializzabili  e  non
comprendono  modifiche  di routine o modifiche periodiche apportate a
prodotti,  linee  di  produzione,  processi di fabbricazione, servizi
esistenti    anche    se   tali   modifiche   possono   rappresentare
miglioramenti.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni, il
programma di sviluppo precompetitivo puo' comprendere anche attivita'
di ricerca industriale purche' il relativo costo non sia superiore al
20% dei costi relativi alle attivita' di sviluppo precompetitivo e di
ricerca   industriale;   il  programma  puo',  altresi',  comprendere
attivita'     dirette     alta     realizzazione,    a[l'amptiamento,
ammodernamento,   ristrutturazione,   riconversione,   riattivazione,
acquisizione  o  delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si
precisa che:

a) per  attivita'  di ricerca industriale si intendono quelle dirette
   all'acquisizione  di  nuove  conoscenze  finalizzate  alla messa a
   punto  di  nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al
   notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi
   esistenti;
b) le  attivita'  relative  alla  realizzazione  di  nuovi  centri di
   ricerca   ovvero   all'ampliamento,  alla  ristrutturazione,  alla
   riconversione,   alla   riattivazione,   all'acquisizione  o  alla
   delocalizzazione   di   centri  di  ricerca  gia'  esistenti  sono
   ammissibili  all'agevolazione  solo  se  oggetto  di  richiesta di
   agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo
   precompetitivo  ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un
   collegamento  funzionale  con  tali attivita'. I costi agevolabili
   relativi  ai  centri  di  ricerca  non possono superare il 30% del
   totale  degli  altri  costi  agevolabili del programma di sviluppo
   precompetitivo.

   Il  programma  di  "sviluppo  precompetitivo"  deve essere avviato
entro  3  mesi  dalla  data  di pubblicazione della graduatoria sulla
G.U.R.I.,  deve avere una durata minima di 18 mesi e deve concludersi
entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria.
   Per    il   "PIA   innovazione",   il   programma   di   "sviluppo
precompetitivo"  e'  ammissibile  a condizione che, almeno il 75% dei
costi  imputabili,  riguardanti  il  personale  interno  e  le  spese
generali  (riferite  alle  attivita'  di  sviluppo, di ricerca e agli
studi  di  fattibilita' ante domanda), sia relativo a costi sostenuti
nell'ambito  di  unita'  produttive dell'impresa beneficiaria ubicate
nei  territori ammessi agli interventi dei fondi strutturati a titolo
dell'obiettivo 1.
   Per  il  "PIA  innovazione" non sono ammesse le domande presentate
congiuntamente da piu' soggetti.
   Per  le  imprese  di  grandi dimensioni, ai fini dell'accertamento
istruttorio  di  cui  al  successivo  punto 6.5, la capacita' tecnica
dell'impresa  richiedente  puo' essere dimostrata anche tenendo conto
della  capacita' tecnica di societa' controllate e collegate ai sensi
dell'articolo  2359 c.c.. nonche' di altri soggetti appartenenti allo
stesso  gruppo  industriale, ai quali venga affidata la realizzazione
di  attivita'  previste  nel  programma  di  sviluppo precompetitivo,
purche' dette attivita' siano svolte in unita' produttive ubicate nei
territori  ammessi  agli  interventi  dei  fondi strutturati a titolo
dell'obiettivo 1.

   3.3 "Industrializzazione dei risultati"

   Per  industrializzazione  dei  risultati  si  intende il programma
volto  alla  realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle
agevolazioni  della  legge  488/92.,  che sono strettamente collegati
allo  sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente
programma  di  sviluppo  precompetitivo.  A  tal  fine si precisa che
eventuali  spese,  ancorche'  ammissibili  dalla  legge  488/92,  non
riconducibili,   anche   indirettamente,   agli  esiti  del  suddetto
programma  di  sviluppo  precompetitivo  non  sono  ammissibili  alle
agevolazioni del "PIA innovazione".
   I  programmi  di  industrializzazione  relativi  ai  settori della
siderurgia,    della    cantieristica    navale    e   dell'industria
automobilistica,   sono   considerati   ammissibili   e  le  relative
agevolazioni  concesse  secondo le condizioni stabilite dalla vigente
normativa   comunitaria   e,   in   particolare,   dalla   disciplina
multisettoriale  degli  aiuti  ai  grandi  progetti  di  investimento
(G.U.C.E.  C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1 novembre 2003)
e dalla disciplina degli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. C263
del 1 novembre 2003 e G.U.C.E. C317 del 30 dicembre 2003).

   3.4 "Attivita' formative"

   Per  "attivita'  formative"  si intende un programma, collegato al
programma  di  sviluppo precompetitivo ed al conseguente programma di
industrializzazione  dell'innovazione,  per  la  formazione dei nuovi
assunti  e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione
del  personale  gia'  dipendente  dell'impresa  beneficiaria occupato
presso  le  unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo 1,
coinvolte  dall'iniziativa  agevolata,  e riferito alle seguenti aree
tematiche:

a) tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare
   nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche;
b) ricerca e sviluppo;
c) internazionalizzazione dell'impresa;
d) cooperazione filiera aziendale;
e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi;
f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti;
g) innovazione tecnologica;
h) logiche di processo e certificazione per la qualita';
i) tutela e valorizzazione dell'ambiente.

   Sono,  inoltre,  considerati ammissibili, in quanto propedeutici o
complementari alle attivita' formative:

k) gli interventi diretti all'introduzione di strumenti e dispositivi
   finalizzati  allo  sviluppo di un sistema di formazione continua e
   permanente  all'interno  dell'azienda e quelli di supporto tecnico
   per lo svolgimento delle attivita' formative;
l) gli  studi  di  fattibilita'  e  la  progettazione  del  programma
   formativo  finalizzati  all'analisi dei fabbisogni, al bilancio di
   competenze,  alla  definizione  delle  figure  professionali e dei
   percorsi di formazione.

   Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle
imprese   beneficiarie,   da   organismi  che  svolgono  abitualmente
attivita'  formative,  ovvero  da  persone  fisiche  o giuridiche con
particolari  competenze  professionali nell'area d'intervento. A solo
titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso:

- moduli tradizionali svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attivita' pratiche di simulazione;
- percorsi,  individualizzati o non, erogati attraverso gli strumenti
  e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi  misti  basati  sulla  combinazione  di  piu' tipologie di
  intervento.

   Le  imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai
fini  delle  verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e
le  particolari  e  comprovate  competenze professionali nell'area di
intervento  degli  organismi  e/o delle persone cui viene affidato il
progetto  di  formazione  (es.  certificazione  di qualita' ISO 9000,
curricula, etc.).
   Ciascun   dipendente   dell'impresa   beneficiaria,   destinatario
dell'attivita'  formativa,  deve  risultare,  pena  la  revoca  delle
relative   agevolazioni   concesse,   iscritto  nel  libro  matricola
dell'impresa  beneficiaria ed occupato in una delle unita' produttive
ubicate  nei  territori  dell'obiettivo 1 interessate dall'iniziativa
agevolata fin dall'avvio della fase di formazione o di qualificazione
che lo riguarda ed almeno per l'intero esercizio sociale successivo a
quello  nel  quale  si  e'  conclusa,  salvi  i  casi  di  dimissioni
volontarie del dipendente.
   Le  attivita'  formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla
data  del  decreto  di  concessione pena la revoca delle agevolazioni
concesse e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione
dell'iniziativa  agevolata. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle
attivita'  formative,  intendendo per tale quella del primo titolo di
spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni di terzi, ovvero
quella    dichiarata    dal    legale   rappresentante   dell'impresa
beneficiaria,  se  il  programma  si  e'  avviato  con costi interni,
l'impresa   beneficiaria   deve   darne   comunicazione   alla  banca
concessionaria secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6.

   3.5 "Garanzia"

   Per  le  sole  piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle
artigiane,  per  le  quali  il  piano  finanziario  di  copertura dei
fabbisogni  derivanti  dalla  realizzazione dell'iniziativa agevolata
evidenzi  la  necessita'  di far ricorso all'indebitamento bancario a
medio  e  lungo  termine  e  che  ne facciano esplicita richiesta nel
Modulo  di  domanda  e'  concessa  la  "prenotazione"  delle  risorse
necessarie per prestare la "garanzia" del Fondo Centrale di Garanzia,
alle  condizioni  vigenti  previste  dal  Fondo medesimo e nei limiti
delle relative disponibilita'.

   4. SPESE AMMISSIBILI

   4.1 Sviluppo precompetitivo

   Per  l'ammissibilita' delle spese e dei relativi costi agevolabili
del  programma  di  sviluppo  precompetitivo  si  applicano i criteri
vigenti  per  la  concessione delle agevolazioni ai sensi della legge
46/82  (vedasi Appendice a) punto 5). Si ricorda che sulla base della
condizione  di  ammissibilita'  del  programma indicata al precedente
punto 3.2, eventuali costi sostenuti nell'ambito di unita' produttive
dell'impresa   beneficiaria   ubicate   in   territori  al  di  fuori
dell'obiettivo 1 non sono agevolabili.

   4.2 Industrializzazione dei risultati

   Per   l'ammissibilita'   delle  spese  relative  al  programma  di
industrializzazione si applicano i criteri vigenti per la concessione
delle  agevolazioni  ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice b)
punto  6).  Nel  rispetto  di  tali  criteri,  nell'ambito  del  "PIA
innovazione",  le  spese  per  l'acquisizione  di  eventuali beni che
dovessero  essere  utilizzati,  oltre  che  per  lo svolgimento delle
attivita'  previste  dal  programma di sviluppo precompetitivo, anche
per  il programma di industrializzazione sono considerate ammissibili
e imputate per intero a quest'ultimo.

   4.3 Attivita' formative

   Per  lo  svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le
spese riferite alle seguenti voci:

a) costi dei docenti;
b) spese  di  trasferta  del  personale  interno,  dei  docenti e dei
   destinatari della formazione;
c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo
   del  10%  del  totale  delle  spese  ammissibili  per le attivita'
   formative;
d) noleggio  degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la
   quota   da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  le  attivita'
   formative;
e) costi  dei  servizi  di  consulenza  specialistica complementari o
   propedeutici al progetto di formazione, di cui al precedente punto
   3.4  lettere  k) ed l), fino a un massimo del 20% del totale delle
   spese ammissibili per le attivita' formative;
f) costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese
   ammissibili  per  le attivita' formative; tali costi devono essere
   riferiti  esclusivamente  al personale partecipante alle attivita'
   formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla
   formazione,  detratte  le  ore produttive o equivalenti. Le ore di
   partecipazione  alla  formazione, per ciascun dipendente, dovranno
   essere  riportate  in  appositi registri. I costi saranno valutati
   sulla   base   delle  retribuzioni  lorde  dirette  del  personale
   impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico
   del  datore  di  lavoro),  con  l'esclusione  di  qualunque  onere
   variabile e indiretto.

   I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle
voci di spesa suindicate sono riportati nell'Allegato n. 7.
   Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di
presentazione del Modulo di domanda.
   Il  costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto
tra  il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il
numero  dei  dipendenti  destinatari  della formazione, e' fissato in
10.000  euro.  Tale  limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di
programmi  di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne
e/o   di   programmi   aventi  ad  oggetto  esclusivamente  tematiche
ambientali.

   4.4 Garanzia

   L'importo  per  il  quale  viene  concessa  la  "prenotazione"  di
disponibilita'  del  Fondo  Centrale  di  Garanzia,  alle  condizioni
vigenti  previste  dal  Fondo  medesimo  e  nel limiti delle relative
disponibilita',  e'  quello  determinato  dall'esito dell'istruttoria
bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a
prestiti  partecipativi,  necessari  alla  copertura  dei  fabbisogni
derivanti  dalla  realizzazione  dell'intera iniziativa agevolata non
coperti da altre fonti (vedasi Appendice c) punto 3).

   5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita)

   Le   agevolazioni,   relative  alle  spese  ammissibili  sostenute
dall'impresa   beneficiaria   per  la  realizzazione  dell'iniziativa
agevolata,  sono  concedibili con le intensita' e le forme di seguito
stabilite per ciascuna attivita'.

   5.1 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo

   L'agevolazione, commisurata al costo agevolabile per il programma,
consiste in un finanziamento agevolato ed in un contributo alla spesa
concessi  con  i  criteri, le modalita' e nei limiti massimi previsti
dalla  vigente normativa che regola la concessione delle agevolazioni
ai  sensi  della legge 46/82 (vedasi Appendice a) punto 4). La durata
minima  del  periodo  di ammortamento non puo' essere inferiore a tre
anni.

   5.2 Per l'attivita' di industrializzazione

   L'agevolazione   consiste  in  un  contributo  in  conto  impianti
concesso con i criteri, le modalita' e nei limiti massimi, in ragione
della   dimensione   dell'impresa   beneficiaria,   della  ubicazione
dell'unita'  produttiva nella quale si realizza l'industrializzazione
e della tipologia dell'investimento, previsti dalla vigente normativa
di  attuazione  della  legge 488/92 (vedesi appendice b) punto 5). Ai
fini del calcolo delle agevolazioni spettanti da indicare nel decreto
di  concessione  provvisoria,  la  data di disponibilita' della prima
quota  coincide  con quella di avvio a realizzazione del programma di
industrializzazione,  intendendo  per  tale  quella relativa al primo
titolo  di  spesa ammissibile riferito al programma medesimo anche ai
sensi  di  quanto  previsto  al  precedente punto 4.2, indicata nella
Scheda   Tecnica,   come   eventualmente   rettificata   dalla  banca
concessionaria,  ed  il  tasso di attualizzazione applicato e' quello
vigente   alla   data   del   decreto   di  concessione  provvisoria.
L'erogazione delle agevolazioni avviene in 2 quote, indipendentemente
dalla  durata dei programma e fermo restando il rispetto della durata
complessiva  dell'iniziativa  di cui al precedente punto 3. 1. Per le
PMI  che richiedono la "prenotazione- della garanzia su finanziamenti
bancari non a titolo di "de minimis", di cui al successivo punto 5.4,
l'intensita' massima delle agevolazioni concedibili in ESL e' ridotta
di 2 punti percentuali.

   5.3 Per le attivita' formative

   L'agevolazione  consiste  in un contributo alla spesa pari al 45%,
per  le  PMI,  o  al  35%  per le grandi imprese, dei costi sostenuti
dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed
i  limiti  di cui al precedente punto 4.3 ed il cui importo non puo',
comunque, superare 250.000 euro.

   5.4 Per la Garanzia

   L'agevolazione   consiste   nella   "prenotazione"  delle  risorse
necessarie  per  accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo
15  della  legge  266/97 a fronte del finanziamento stimato a seguito
dell'istruttoria bancaria come indicato al precedente punto 4.4 ed al
successivo  punto  6.5.  L'effettiva concessione della garanzia resta
comunque   subordinata   all'istruttoria   che   verra'  condotta  da
Mediocredito   Centrale  SpA  all'epoca  della  effettiva  richiesta.
L'ammontare  dell'agevolazione  relativa  alla  "prenotazione"  della
garanzia  del  Fondo,  la  cui  effettiva  concessione resta comunque
subordinata  alla  istruttoria  che  verra' condotta dal Mediocredito
Centrale    SpA    all'epoca   delta   effettiva   richiesta,   viene
convenzionalmente  stimato  pari  al  2%  in ESL delle spese ritenute
ammissibili   relative  alla  attivita'  di  industrializzazione,  ad
eccezione   del  caso  in  cui  l'impresa  beneficiaria  richieda  la
concessione  della  garanzia  a  titolo di "de minimis". Pertanto, al
fine di non superare i limiti delle intensita' di aiuto fissati dalla
Commissione della U.E., le agevolazioni concesse per gli investimenti
relativi  alla  attivita'  di  industrializzazione  sono  ridotte del
predetto  2%  in  ESL,  fatto  salvo  il caso della concessione della
garanzia a titolo di "de minimis".
   Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione
della  graduatoria  di  cui  al  punto 7.1., trasmette a Mediocredito
Centrale  SpA,  gestore  del  Fondo,  la  lista  delle  prenotazioni,
riferite  alle  iniziative  agevolate, completa degli importi stimati
dei  finanziamenti.  Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e
dei   relativi   importi   dei  finanziamenti  stimati,  provvede  ad
accantonare  le  somme necessarie alla concessione delle garanzie. La
"prenotazione"   effettuata   decade  qualora  non  venga  inviata  a
Mediocredito  Centrale,  entro  24  mesi  dalla data di pubblicazione
sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione
al Fondo da parte del soggetto finanziatore con le modalita' previste
dal vigente regolamento del Fondo.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE

6.1 La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere  presentata,  entro i
    termini   fissati   con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
    produttive,  ad una delle banche concessionarie convenzionate con
    il  Ministero ovvero ad uno degli istituti collaboratori, qualora
    per  la  realizzazione  del  programma di industrializzazione sia
    prevista,  anche  solo  in  parte, l'acquisizione di beni tramite
    locazione  finanziaria  (si  veda l'elenco di cui all'allegato n.
    17).   La   domanda   di   agevolazione,   firmata   dal   legale
    rappresentante  dell'impresa  o  da  un suo procuratore speciale,
    deve   essere  presentata  utilizzando  il  Modulo  appositamente
    predisposto  il  cui facsimile, con le relative istruzioni per la
    compilazione,   e'   riportato   nell'Allegato  n.  2.  La  banca
    concessionaria  o, se del caso, l'istituto collaboratore rilascia
    fotocopia   del   frontespizio   del   Modulo   di  domanda,  con
    l'indicazione  della  data di ricevimento, considerata quale data
    di  presentazione  della  domanda,  e  del  numero  attribuito al
    progetto  nel caso la consegna avvenga a mano o a mezzo corriere,
    mentre nel caso di invio a mezzo posta, celere o con raccomandata
    A/R,  la  data  di  presentazione e' quella del timbro postale di
    spedizione e la banca concessionaria, o l'istituto collaboratore,
    inviera'   all'impresa   la   fotocopia   del   frontespizio  con
    l'indicazione  della  data di ricevimento e del numero attribuito
    al progetto.
6.2 Il   Modulo  deve  essere  corredato,  pena  l'invalidita'  della
    domanda,  di  tutta  la  documentazione di cui all'Allegato n. 3,
    necessaria  per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale
    documentazione  puo'  essere  trasmessa  anche  separatamente dal
    Modulo  e,  comunque,  entro  la  chiusura  dei  termini  per  la
    presentazione  delle  domande di agevolazioni, preferibilmente in
    un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il
    numero  di  progetto  attribuito,  dalla banca concessionaria, al
    Modulo   al   quale   si   riferisce.   Si  precisa  che  tra  la
    documentazione da allegare non e' prevista la dimostrazione della
    piena   disponibilita'   e   della  conforme  destinazione  d'uso
    dell'immobile    ove    verra'   realizzato   il   programma   di
    "industrializzazione dei risultati".
6.3 Tra   la   documentazione   a  corredo  del  Modulo  di  domanda,
    particolare rilievo assumono la Scheda Tecnica, il cui facsimile,
    con  le  relative  istruzioni  per  la compilazione, e' riportato
    nell'allegato  n.  4,  ed  il  "piano descrittivo" dell'impresa e
    dell'iniziativa  proposta,  per  la  compilazione del quale viene
    riportato,  in Allegato n. 5, un indice ragionato degli argomenti
    che  devono essere trattati, da adattare alle circostanze ed alle
    caratteristiche   specifiche   di   ciascuno  dei  programmi  che
    compongono l'iniziativa che si intende realizzare. Il Modulo deve
    essere   compilato   a   macchina,  o  a  mano  con  caratteri  a
    stampatello.  Lo  schema  del  Modulo da compilare, che non e' in
    distribuzione,  deve  essere stampato, su carta comune in formato
    A4, copiando su di un personal computer il relativo file dal sito
    del  Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it). La Scheda Tecnica
    deve  essere elaborata, pena l'invalidita' della domanda, tramite
    personal   computer,   utilizzando  esclusivamente  lo  specifico
    software  predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su
    carta  comune in formato A4. Detto software sara' disponibile, in
    tempo  utile,  presso il citato sito del Ministero e delle banche
    concessionarie.  Le  pagine  del  Modulo,  della Scheda Tecnica e
    quelle  del  "piano  descrittivo"  devono,  per  ciascun  singolo
    documento,  essere  poste nella corretta sequenza e rese solidali
    apponendo,  a  cavallo  di  ciascuna  coppia di pagine cucite, il
    timbro  dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina della Scheda
    Tecnica  e  del  "piano descrittivo" deve essere apposta la firma
    del  legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore
    speciale  con  le  medesime  modalita'  previste per il Modulo di
    domanda.  Tra  la documentazione da allegare al Modulo di domanda
    e'  altresi'  compresa  una  doppia  copia del supporto magnetico
    (floppy  disk) contenente i suddetti file, generati attraverso il
    software  medesimo, di cui una copia e' tempestivamente trasmessa
    dalla banca concessionaria al Ministero unitamente alla fotocopia
    del   Modulo  di  domanda.  L'impresa  richiedente  e'  tenuta  a
    comunicare  tutte  le variazioni riguardanti i dati esposti nella
    Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua
    presentazione.  Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti
    ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  ed intervengano tra la
    chiusura   dei  termini  di  presentazione  delle  domande  e  la
    pubblicazione   delle  graduatorie,  la  relativa  domanda  sara'
    considerata  decaduta.  Cio'  in considerazione della particolare
    procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni
    del   principio  della  parita'  di  condizioni  tra  le  imprese
    partecipanti al medesimo bando.
6.4 Entro  la  data  di  chiusura  dei termini di presentazione delle
    domande   di   agevolazioni,  l'impresa  trasmette  una  semplice
    fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alle regioni
    dell'obiettivo   1   nelle   quali   insistono,   interamente   o
    prevalentemente,     le     unita'     produttive     interessate
    dall'iniziativa.  Gli Uffici regionali interessati sono riportati
    in Allegato n. 8.
6.5 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e
    della  documentazione  prevista,  la banca concessionaria procede
    all'istruttoria  secondo  quanto previsto dalle singole normative
    vigenti   e   redige   una   relazione  attenendosi  allo  schema
    predisposto   dal   Ministero.   La   banca  concessionaria  puo'
    richiedere,   nel   corso   dell'istruttoria,  esclusivamente  la
    rettifica  dei  soli  errori  e  irregolarita'  formali,  nonche'
    precisazioni    e   chiarimenti   ritenuti   necessari   per   il
    completamento  degli  accertamenti  istruttori  con  formale nota
    inviata  con raccomandata A.R.. In tal caso l'impresa e' tenuta a
    corrispondere  alla richiesta della banca concessionaria entro 15
    giorni  dalla  data  di  ricevimento,  pena  la  decadenza  della
    domanda.
L'accertamento  istruttorio,  che  va  condotto  secondo  le  vigenti
    normative delle singole misure, riguarda inoltre:

- la  sussistenza  di  tutte  le  condizioni  per  l'ammissione  alle
  agevolazioni;
- la  validita'  tecnico-economico-finanziaria  dell'iniziativa,  con
  particolare  riferimento  alla  connessione  tra  il  programma  di
  sviluppo    precompetitivo   ed   il   conseguente   programma   di
  industrializzazione;
- la    coerenza   del   programma   di   formazione   nel   contesto
  dell'iniziativa   proposta;   nel   caso  sia  stata  richiesta  la
  prenotazione  della  Garanzia  di  cui  al precedente punto 3.5, la
  sussistenza,  al momento, sulla base della situazione finanziaria e
  patrimoniale  dell'impresa,  delle  condizioni di concessione della
  stessa secondo quanto previsto dal Fondo Centrale di Garanzia;
- i  dati  che  determinano  il  valore  degli  indicatori, e le loro
  eventuali maggiorazioni, di cui al successivo punto 7.1.

   La   banca   concessionaria   puo'   rettificare,  in  esito  agli
accertamenti  istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori
ma,  comunque, mai in modo da determinare incrementi dei valore degli
indicatori   medesimi   che   non   siano  conseguenza  di  riduzioni
dell'investimento  o  dei  costi  ammissibili  o che non dipendano da
rettifiche  di  chiari  errori  o irregolarita' formali comprovati da
riscontri oggettivi.
   Le  risultanze  istruttorie  delle  banche  concessionarie  devono
concludersi  con  un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita'
dell'iniziativa.  In  caso  di  giudizio  negativo  la  banca ne deve
fornire  circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a
comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il
Ministero  si  riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle
domande   proposte,   in   qualsiasi   fase   dell'iter  procedurale.
Contestualmente  all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,
le  banche  concessionarie  inviano  alle imprese interessate ed alle
regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo
degli  indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9), cosi'
come   eventualmente   rettificati  in  sede  istruttoria;  la  banca
concessionaria  comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e
le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili (a titolo di
pertinenza e/o di congruita).
   L'invio  delle risultanze istruttorie avviene entro il novantesimo
giorno  successivo  alla  chiusura  dei  termini per la presentazione
delle  domande,  tenuto  conto  tuttavia  del tempo necessario per la
nomina degli esperti da parte del Ministero.
   La banca concessionaria, inoltre, presta la propria disponibilita'
a finanziare, alle correnti condizioni di mercato, nel rispetto delle
disposizioni  statutarie  e  dell'organo  di  vigilanza nonche' delle
procedure  interne  e  subordinatamente  alla delibera dei competenti
organi deliberanti, la realizzazione del programma istruito con esito
positivo     ed    agevolato,    qualora    l'impresa    beneficiaria
dell'agevolazione lo richieda a fronte di una previsione in tal senso
del  piano  finanziario  relativo al programma stesso, fatte salve le
eventuali  mutate  condizioni  rispetto  a  quelle  esaminate in sede
istruttoria.  Tale  disponibilita' puo' essere in alternativa attuata
tramite  l'assistenza all'impresa per l'ottenimento del finanziamento
da parte di altri soggetti bancari.

7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE

7.1 La  concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla  base  della
    posizione  assunta  da  ciascuna  iniziativa nella graduatoria di
    merito,   seguendo   l'ordine   decrescente,   dalla  prima  fino
    all'esaurimento dei fondi disponibili tenendo conto della riserva
    per  le  PMI.  Nel caso in cui per l'ultima iniziativa agevolata,
    sulla  base  dei  fondi disponibili, l'importo delle agevolazioni
    risulti inferiore a quello spettante, l'impresa beneficiaria deve
    formalmente  comunicare  alla  banca concessionaria, entro trenta
    giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  sulla G.U.R.I.,
    l'accettazione degli importi concessi ritenendo, cosi', agevolata
    l'intera  iniziativa ammessa. Il Ministero, entro il sessantesimo
    giorno  successivo  al  termine  finale di invio delle risultanze
    istruttorie  da  parte delle banche concessionarie, sulla base di
    dette  risultanze  e  previo  parere del Comitato Tecnico, di cui
    alla legge 46/82, sul programma di sviluppo precompetitivo, forma
    la  graduatoria  e  la  pubblica  sulla  Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica  Italiana. Nella suddetta graduatoria vengono inserite
    le  iniziative i cui esiti istruttori delle banche concessionarie
    siano  positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari
    per  la  concessione  delle  agevolazioni a ciascuna iniziativa e
    delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelle
    agevolabili per le quali si potra' provvedere alla emanazione dei
    decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in
    poi,  e  quelle  che  ne  restano escluse per insufficienza delle
    disponibilita'  medesime.  Eventuali somme che dovessero rendersi
    disponibili a seguito di successive esclusioni dalla graduatoria,
    di  rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono
    nelle   disponibilita'  dell'anno.  Il  Ministero  comunica  alle
    imprese  titolari  delle  domande  per  le quali l'istruttoria ha
    avuto  esito  negativo  le  motivazioni  dell'esclusione, dandone
    informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi
    di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative
    motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.
Il punteggio  che  l'iniziativa consegue e che determina la posizione
    della    stessa    nella   graduatoria   e'   ottenuto   sommando
    algebricamente   i   valori  normalizzati  assunti  dai  seguenti
    indicatori:

1) grado di "innovativita'" dell'iniziativa;
2) "qualita'" dell'incremento occupazionale.

   Sono,  inoltre,  previste  le seguenti maggiorazioni del valore di
ciascuno degli indicatori:


  I. pari al 5% nel caso l'impresa beneficiarla si trovi in almeno
     una delle seguenti condizioni:

     a) preveda  di realizzare il  programma di sviluppo precompeti-
        tivo anche attraverso l'affidamento  di commesse a Enti pub-
        blici di ricerca o Universita' per un  importo non inferiore
        al 15%  dei costi totali  ritenuti agevolabili del programma
        di sviluppo precompetitivo;
     b) si impegni a  sottoscrivere  accordi con  Universita' per lo
        svolgimento  di stage della durata minima  di almeno 3 mesi,
        presso i propri stabilimenti  ubicati nelle  regioni dell'o-
        biettivo 1, finalizzati all'inserimento di laureati e diplo-
        mati universitari;
     c) sia stata oggetto di  valutazione positiva a  seguito di in-
        tervento previsto  della misura 1.2 Azione a) del PON Ricer-
        ca.

 II. pari al 10% nel caso l'iniziativa sia finalizzata a realizzare
     una innovazione di prodotto"; detta maggiorazione e' elevabile
     al 15% qualora l'innovazione sia finalizzata all'ottenimento di
     prodotti  secondo i criteri  dell'ecoprogettazione" di  cui al
     successivo punto 7.4.

III. pari al 10% qualora l'iniziativa sia finalizzata a realizzare
     un'innovazione di processo diretta, per unita' di prodotto, a
     ridurre  l'impiego di  materia prima ed energia,  e/o risorsa
     idrica, nonche' a ridurre la quantita' e la pericolosita' dei
     rifiuti speciali prodotti c/o degli scarichi idrici e/o delle
     emissioni gassose in atmosfera.

   Le  maggiorazioni  di  cui  ai  precedenti punti II e III non sono
cumulabili.
   Ai fini della determinazione di ciascuno dei suddetti indicatori e
delle  eventuali  maggiorazioni  degli  stessi,  si  considera quanto
indicato nei punti seguenti:

7.2  L'indicatore  n.  1 e' il risultato della somma dei seguenti due
rapporti:

- rapporto  tra i costi agevolabili relativi al programma di sviluppo
  precompetitivo  e  la  somma  di  questi  e delle spese ammissibili
  relative al programma di industrializzazione;
- rapporto  tra  le  spese  ammissibili  relative  agli  investimenti
  innovativi  del  programma  di  industrializzazione  e la somma dei
  costi  agevolabili relativi al programma di sviluppo precompetitivo
  e    delle    spese    ammissibili   relative   al   programma   di
  industrializzazione.

Per investimenti innovativi si intendono:

a) realizzazione  o  acquisizione  di  sistemi composti da una o piu'
   unita'  di  lavoro  gestite  da  apparecchiature elettroniche, che
   governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
   del  cielo  tecnologico,  destinate  a  svolgere  una o piu' delle
   seguenti   funzioni   legate  al  ciclo  produttivo:  lavorazione,
   montaggio,    manipolazione,    controllo,    misura,   trasporta,
   magazzinaggio;
b) realizzazione  o  acquisizione di sistemi di integrazione di una o
   piu'  unita'  di  lavoro  composti  da  robot industriali, o mezzi
   robotizzati,   gestiti   da   apparecchiature   elettroniche,  che
   governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
   del cielo tecnologico;
c) realizzazione  o  acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi
   elettronici  per  l'elaborazione  dei  dati  destinati  al disegno
   automatico,  alla progettazione, alla produzione di documentazione
   tecnica,   alla   gestione   delle   operazioni  legate  al  ciclo
   produttivo,  al  controllo  e  al  collaudo  dei prodotti lavorati
   nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) realizzazione  o  acquisizione  di  programmi  per l'utilizzazione
   delle  apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e
   c);
e) acquisizione  di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle
   attivita' produttive;
f) realizzazione   o  acquisizione  di  apparecchiature  scientifiche
   destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

   Gli  investimenti  di  cui  alle  lettere  d) ed e), qualora a se'
stanti,   non  potranno  rientrare  nel  computo  degli  investimenti
innovativi.
   Ai  fini  del riconoscimento dei suddetti investimenti innovativi,
l'impresa  deve  trasmettere,  allegata alla documentazione finale di
spesa del programma di industrializzazione, l'elenco e la descrizione
dettagliata  degli  investimenti  innovativi realizzati, nonche' ogni
ulteriore elemento ritenuto utile.

7.3 L'indicatore  n. 2 e' il rapporto tra il numero di nuovi occupati
    "qualificati",  assunti  dall'impresa successivamente all'avvio a
    realizzazione   dell'iniziativa   agevolata,   e   l'investimento
    complessivo  dell'iniziativa  medesima. Il valore di quest'ultimo
    e' quello utilizzato per il denominatore dell'indicatore n. 1. Il
    numero   di   nuovi   occupati  "qualificati"  e'  rilevato,  con
    riferimento   alle   unita'   produttive  ubicate  nelle  regioni
    dell'obiettivo  1  interessate  dall'iniziativa  agevolata, quale
    numero  medio  mensile, relativo all'esercizio "a regime" (per la
    definizione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto
    9.5),  dei  dipendenti in possesso di idonea specializzazione nei
    campi   oggetto   del   programma  di  sviluppo  precompetitivo,,
    specializzazione  comprovata  da esperienze di ricerca, di durata
    non  inferiore ad un anno, effettuate presso Universita' o centri
    di   ricerca   pubblici   o   privati  e  documentata  da  idonea
    attestazione da questi rilasciata.
7.4 Per  quanto  concerne la possibile maggiorazione del valore degli
    indicatori si precisa:

1) le commesse, di cui al precedente punto 7.1, I, lettera a), devono
   risultare da contratto, incarico e fatture e deve, inoltre, essere
   prodotta  idonea  documentazione  che  attesti  che gli incaricati
   della commessa siano Enti pubblici di ricerca o Universita';
2) gli  accordi  con  Universita'  per lo svolgimento di stage devono
   essere in forma scritta e devono essere stipulati entro la data di
   ultimazione del programma di sviluppo precompetitivo;
3) ai  fini  di  cui al precedente punto 7.1, II, in conformita' alle
   indicazioni  di  cui  al  Libro  verde  sulla  politica  integrata
   relativa  ai  prodotti  (COM(2001)068)  e alla Comunicazione della
   Commissione  europea  recante  "Politica  integrata  dei prodotti"
   (COM(2003)302),  per  "ecoprogettazione" deve intendersi l'impiego
   di  criteri  e  metodologie  di progettazione del prodotto volto a
   ridurre  l'impatto  ambientale  relativo  all'utilizzo  di materie
   prime  e  di energia nell'intero cielo di vita del prodotto stesso
   (produzione,   distribuzione,   uso   e   trattamento   finale  di
   smaltimento  e/o  recupero);  l'adozione dei suddetti criteri deve
   essere dettagliatamente riportata nel "piano descrittivo";
4) la  finalizzazione  dell'iniziativa all'innovazione di prodotto di
   cui  al punto 7.1, II ovvero all'innovazione di processo di cui al
   punto 7.1, III deve risultare dalla relazione dell'esperto in fase
   istruttoria e deve essere confermata con il rapporto conclusivo di
   cui al successivo punto 9.6.

   La  documentazione  che  l'impresa  deve produrre a conferma della
eventuale  maggiorazione  degli indicatori deve essere trasmessa alla
banca  concessionaria  unitamente alla documentazione finale di spesa
di cui al successivo punto 9.
   Per  quanto  concerne  la  valutazione  positiva  sulla misura 1.2
Azione a) del PON Ricerca, l'impresa beneficiarla deve allegare, alla
documentazione  a  corredo  del  Modulo  di  domanda di agevolazione,
idonea attestazione comprovante la suddetta valutazione positiva.

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Le  agevolazioni  concesse  per  ciascuno  dei programmi previsti
    dall'iniziativa  agevolata vengono rese disponibili dal Ministero
    e  devono  essere  richieste dall'impresa beneficiaria alla banca
    concessionaria,  e  da  quest'ultima  erogate,  con  le modalita'
    indicate nei punti seguenti.
8.2 Per   l'attivita'  di  sviluppo  precompetitivo:  secondo  quanto
    previsto  dalla  vigente  normativa  per  la  legge 46/82 (vedasi
    Appendice  a)  punto  7)  ad  eccezione  del numero di erogazioni
    massime che sono pari a 2, e non a 4, oltre l'erogazione a saldo,
    e  ad  eccezione  della durata del periodo di preammortamento che
    comunque  non  puo'  superare  i 2 anni dalla data del decreto di
    concessione.
8.3 Per l'attivita' di industrializzazione:
secondo  quanto  previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92
    (vedasi  Appendice b) punto 8) e tenendo conto di quanto indicato
    al precedente punto 5.2.
8.4 Per l'attivita' formativa:
Le agevolazioni sono erogate in tre quote, la prima e la seconda pari
    al  40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le
    erogazioni  avvengono  a  stato  d'avanzamento  sulla  base della
    documentazione,    indicata   nell'allegato   n.   10,   prodotta
    dall'impresa   beneficiaria   e   sono   disposte   dalla   banca
    concessionaria,   a   seguito   della   verifica  della  suddetta
    documentazione,  entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
    redatta  secondo lo schema di cui all'allegato n. 11, firmata dal
    legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale.
La prima  quota puo' essere richiesta anche a titolo di anticipazione
    dietro   presentazione   di   fideiussione   bancaria  o  polizza
    assicurativa  irrevocabile,  incondizionata ed escutibile a prima
    richiesta,  di  importo  pari  alla  somma  da erogare, di durata
    adeguata  e  rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui
    all'allegato  n.  16.  La richiesta dovra' essere presentata alla
    banca concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle
    attivita' di formazione.
Anche   la   seconda   quota   puo'  essere  richiesta  a  titolo  di
    anticipazione a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la
    documentazione  attestante  lo  stato  d'avanzamento  delle spese
    relative  alla prima quota e dietro presentazione di fideiussione
    bancaria  o  polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
    escutibile  a  prima  richiesta,  di  importo  pari alla somma da
    erogare e di durata adeguata.
La terza   quota   viene   erogata   a   conclusione  della  verifica
    amministrativo-contabile  eseguita  dalla  banca concessionaria a
    seguito  della presentazione della documentazione finale di spesa
    di cui al successivo punto 9.4.
8.5 Per la prenotazione della garanzia:
con la   concessione  delle  agevolazioni  il  Ministero  provvede  a
    comunicare a Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con
    i  relativi importi stimati, a seguito dell'istruttoria bancaria,
    dei  finanziamenti  sul  quali  concedere  l'eventuale  garanzia.
    Mediocredito   Centrale,   sulla  base  della  comunicazione  del
    Ministero,  accantona,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo, le
    risorse  necessarie  a  garantire  la  concessione delle garanzie
    stimate.  I  soggetti  finanziatori delle imprese beneficiarie, a
    partire  dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione delta
    graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo quanto previsto
    dal  vigente  regolamento  del  Fondo,  la  formate  richiesta di
    ammissione  al  Fondo  che,  qualora  non  intervenga nei 24 mesi
    successivi  alla  pubblicazione  della  graduatoria,  comporta la
    decadenza  della  prenotazione.  Si  ricorda,  comunque,  che  la
    effettiva  concessione  della garanzia e' deliberata dal Comitato
    di Gestione del Fondo solo a seguito della richiesta del soggetto
    finanziatore  e  sulla  base  dell'istruttoria  che  Mediocredito
    Centrale SpA svolgera' secondo i criteri e le modalita' stabiliti
    dal vigente regolamento del Fondo. Il Mediocredito Centrale dara'
    formale  comunicazione  alla  banca  concessionaria dell'avvenuta
    concessione della garanzia, ovvero del mancato utilizzo.
8.6 Le   erogazioni   a  saldo  relative  ai  programmi  di  sviluppo
    precompetitivo  e  di  industrializzazione,  sono  disposte dalla
    banca concessionaria entro i termini previsti dalla legge 46/82 e
    dalla  legge  488/92  ed  a  seguito  di  specifici provvedimenti
    adottati  dal  Ministero  sulla  base  delle rispettive relazioni
    finali   della   banca   concessionaria   e   degli  esiti  degli
    accertamenti   disposti   dal   Ministero   come  previsti  dalle
    rispettive normative vigenti.

9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA

9.1 Dopo   l'ultimazione   di   ciascuno   dei   programmi   previsti
    dall'iniziativa  agevolata, l'impresa beneficiaria trasmette alla
    banca  concessionaria  la relativa documentazione finale di spesa
    secondo le modalita' indicate nei punti seguenti.
9.2 Per l'attivita' di sviluppo precompetitivo:
entro 3 mesi dall'ultimazione del programma e secondo quanto previsto
    dalla vigente normativa per la legge 46/82, tenendo conto, per la
    durata  massima  del  programma, di quanto indicato al precedente
    punto 3.2.
9.3 Per l'attivita' di industrializzazione:
entro 3 mesi dall'ultimazione del programma e secondo quanto previsto
    dalla vigente normativa per la legge 488/92.
9.4 Per   l'attivita'  formativa:  entro  60  giorni  dalla  data  di
    ultimazione  del  programma  e  dopo aver effettuato il pagamento
    delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca
    la  documentazione  finale  di spesa. Per data di ultimazione del
    programma  si  intende  quella dell'ultimo titolo di spesa, se il
    programma  si e' concluso con prestazioni di terzi, ovvero quella
    dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se
    il  programma si e' concluso con costi interni. La documentazione
    finale  di  spesa  consiste  in  una  relazione  sul programma di
    formazione   realizzato,   redatta   secondo  lo  schema  di  cui
    all'allegato   n.  12,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
    dell'impresa  e,  ove esistente, controfirmata dal Presidente del
    Collegio Sindacale e in un elenco dei titoli di spesa organizzato
    cronologicamente  secondo  le  voci di spesa di cui al precedente
    punto 4.3.
9.5 Unitamente  all'ultima  documentazione finale di spesa, l'impresa
    trasmette  una  relazione  riepilogativa  sull'intera  iniziativa
    realizzata  evidenziando  i  risultati complessivamente raggiunti
    nonche',  per  ciascuno  dei  programmi  in  cui si e' articolata
    l'iniziativa   stessa,   le   attivita'   svolte  e  le  relative
    realizzazioni, i costi e le spese sostenute; alleghera', inoltre,
    la  dichiarazione  di  ultimazione  dell'iniziativa,  secondo  lo
    schema  riportato  nell'allegato  n.  13 con la quale dichiarera'
    anche  la  data di entrata a regime. Ai fini della verifica degli
    scostamenti,  di  cui  al successivo punto 10.1, dei valori degli
    indicatori  e delle eventuali maggiorazioni, di cui al precedente
    punto  7.1,  per  l'esercizio  a  regime"  si  intende  il  primo
    esercizio intero immediatamente successivo alla data di entrata a
    regime.
9.6 La  banca  concessionaria,  entro 60 giorni dal ricevimento della
    relazione riepilogativa di cui al precedente punto 9.5, trasmette
    al    Ministero   la   relazione   finale   relativa   all'ultima
    documentazione   finale  di  spesa  pervenuta  unitamente  ad  un
    rapporto  conclusivo sull'iniziativa agevolata, dando conto anche
    delle  eventuali  attivita'  formative  svolte  e  dell'eventuale
    utilizzo  del Fondo Centrale di Garanzia, attenendosi allo schema
    predisposto dal Ministero stesso.
9.7 Al  fini  della  verifica  dell'avvenuta e completa realizzazione
    delle  iniziative  agevolate  e  degli  esiti  delle  stesse,  il
    Ministero,   sulla   base  del  rapporto  conclusivo  di  cui  al
    precedente  punto  9.6, provvede, eventualmente, ad estendere gli
    accertamenti  di  cui  al  precedente  punto  8.6.  Una relazione
    monografica  complessiva  dell'intera iniziativa realizzata dara'
    conto degli esiti degli accertamenti svolti sui singoli programmi
    realizzati,  ivi  compresi  le  eventuali  attivita'  formative e
    l'accesso al Fondo di garanzia.
9.8 Sulla    base    della    relazione    monografica    complessiva
    sull'iniziativa  agevolata,  di  cui  al precedente punto 9.7, il
    Ministero emana il decreto di concessione definitiva.

10. REVOCHE

10.1 Il  Ministero  procede  alla  revoca  parziale  o  totale  delle
     agevolazioni,  autonomamente o su segnalazione motivata da parte
     della   banca   concessionaria,  previo  eventuale  accertamento
     ispettivo  sulle  inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto
     di  revoca  dispone  l'eventuale  recupero  delle somme erogate,
     indicandone le modalita'.
Il Ministero  procede  alla revoca totale delle agevolazioni concesse
     all'iniziativa qualora:


 I. calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui
    al  punto 7.1,  anche solo uno  degli scostamenti stessi di tali
    indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la for-
    mazione della graduatoria o la media degli  scostamenti medesimi
    superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; nel caso
    in cui per la formazione della graduatoria siano state applicate
    le maggiorazioni, di cui al precedente punto 7.1, al fine di va-
    lutare detto scostamento relativo a ciascuno dei due indicatori,
    sia il loro valore posto a base per la formazione  della gradua-
    toria stessa che  quello verificato  a consuntivo, devono essere
    incrementati o meno del 5%, del 10%, del 15% o del 20%;
II. si verifichino  le condizioni  che comportano  la revoca  totale
    delle agevolazioni concesse per il programma di sviluppo precom-
    petitivo previste alle successive lettere a), b), c), d), e), f)
    ed h).

   Per il programma di sviluppo precompetitivo si procede alla revoca
nel caso di:

a) verifica  dell'assenza  di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
   ovvero  di  documentazione  incompleta  o  irregolare  per  fatti,
   comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
b) mancato  rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto
   3.2 per la realizzazione del programma;
c) mancata  presentazione  degli  stati  di avanzamento entro un anno
   dalle   date   previste   nel   piano   delle  erogazioni  per  il
   raggiungimento  dei  costi  di  ciascuno  dei  predetti  stati  di
   avanzamento;
d) mancata  trasmissione della documentazione finale di spesa entro i
   termini fissati al precedente punto 9.2;
e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
f) mancato  raggiungimento  degli obiettivi previsti dal programma di
   sviluppo,  fatti  salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o
   altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
g) mancata  restituzione  protratta per oltre un anno degli interessi
   di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.
h) ottenimento,  a  fronte del medesimo programma, di agevolazioni di
   qualsiasi  natura  previste  da  altre  norme  statali regionali o
   comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed
   alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato.

Per il programma di industrializzazione si procede alla revoca:

i) qualora   per   i   beni  del  medesimo  programma  oggetto  della
   concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
   previste  da  altre  norme  statali,  regionali  o  comunitarie  o
   comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli
   aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
j) qualora  vengano  distolte,  in  qualsiasi  forma,  anche mediante
   cessione  di attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
   immobilizzazioni  materiali o immateriali, la cui realizzazione od
   acquisizione  e'  stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque
   anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
k) qualora   non  vengano  osservati  nel  confronti  dei  lavoratori
   dipendenti le norme sul lavoro;
l) qualora   l'impresa   non   abbia   maturato,   alla   data  della
   disponibilita'  della  seconda  quota  di  cui  al  punto  5.2, le
   condizioni  previste  per l'erogazione a stato d'avanzamento della
   prima  quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte
   acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite
   locazione  finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento
   raggiunto dall'intero programma;
m) qualora  il  programma non venga ultimato entro il termine massimo
   di  ultimazione  dell'iniziativa  agevolata  di  cui al precedente
   punto 3.1;
n) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
   appartenenti all'ordinamento comunitario;
o) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti,
   venga  modificato  l'indirizzo  produttivo  dell'impianto,  con il
   conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione"
   della  "Classificazione  delle  attivita'  economiche  ISTAT  '91"
   diversa  da quella relativa alle produzioni indicate nel programma
   originario gia' approvato;
p) salvi  gravi  e giustificati motivi, qualora decorso il termine di
   cui  al  punto  9.3,  l'impresa o la societa' di leasing non abbia
   ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la
   banca   concessionaria   propone   al  Ministero  delle  Attivita'
   Produttive  la  revoca  dell'agevolazione  e  ne  da'  contestuale
   comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

   Il  Ministero  qualora si verifichi uno dei casi suddetti, sia per
il   programma   di   sviluppo   precompetitivo  sia  per  quello  di
industrializzazione, procede alla revoca totale o parziale sulla base
della  vigente  normativa che regola rispettivamente la legge 46/82 e
la legge 488/92.
   Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla
revoca  totale  delle agevolazioni concesse nel caso di mancato avvio
delle  attivita'  di  formazione entro i termini di cui al precedente
punto 3.4 e qualora a seguito di controlli o ispezioni si riscontrino
irregolarita'  amministrative;  si procede alla revoca parziale negli
altri casi previsti al precedente punto 3.4.

   11. DISPOSIZIONI FINALI

   Gli   oneri   derivanti   dalle   attivita'  svolte  dalle  banche
concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui
al  precedente punto 8.6, sono posti a carico delle risorse nazionali
della  legge 46/82 e della legge 488/92, in proporzione all'ammontare
dei  costi e delle spese agevolabili ammessi, rispettivamente, per il
programma    di    sviluppo    precompetitivo   e   per   quello   di
industrializzazione.

                                                 Il Ministro: MARZANO

                                                         Appendice a)

                    Legge 17 febbraio 1982 n. 46

Scheda   informativa  sulla  vigente  normativa  che  regolamenta  la
concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni,  coordinata con le
modifiche introdotte dalla presente circolare.

1. Soggetti beneficiari

   Sono  ammesse  alle agevolazioni le imprese che svolgono attivita'
industriale  di produzione di beni o di servizi e quelle artigiane di
produzione  dotate di una stabile organizzazione in Italia, che, alla
data  di presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e
iscritte  al  Registro  delle  imprese,  che siano nel pieno e libero
esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo sottoposte a procedure
concorsuali o amministrazione controllata, e che si trovino in regime
di contabilita' ordinaria.
   Sono  escluse dalle agevolazioni le imprese che risultino morose a
causa di precedenti operazioni agevolate dalla legge 46/82.

   2. Territori ammessi

   Il  programma di sviluppo precompetitivo deve essere svolto presso
unita' produttive ubicate nelle seguenti regioni:

   Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

   E',  comunque,  consentito  che  parte  del programma venga svolta
anche  presso unita' produttive ubicate in altre regioni a condizione
che  i  relativi  costi  non  superino il 25% della differenza tra il
totale   dei  costi  agevolabili  del  programma  e  quelli  relativi
all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili.

   3. Programmi ammissibili

   Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  di  "sviluppo
precompetitivo" cosi' definiti:

- per  sviluppo  precompetitivo  si intende il programma diretto alla
  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e preindustrializzazione
  di   nuovi   prodotti,  processi  o  servizi  ovvero  di  modifiche
  sostanziali  a prodotti, linee di produzione e processi produttivi,
  che  comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
  Tali  attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti
  pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e
  non   comprendono  modifiche  di  routine  o  modifiche  periodiche
  apportate   a   prodotti,   linee   di   produzione,   processi  di
  fabbricazione,  servizi  esistenti  anche se tali modifiche possono
  rappresentare   miglioramenti.   Ai  fini  dell'ammissibilita',  il
  programma   di   sviluppo  precompetitivo  puo'  comprendere  anche
  attivita'  di ricerca industriale purche' il relativo costo non sia
  superiore  al  20%  dei  costi  per  le  attivita' di sviluppo e di
  ricerca,    nonche'    attivita'    dirette   alla   realizzazione,
  all'ampliamento,  ammodernamento,  ristrutturazione, riconversione,
  riattivazione,   acquisizione   o  delocalizzazione  di  centri  di
  ricerca.

A tal fine si precisa che:

- per  attivita'  di  ricerca industriale si intendono quelle dirette
  all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto
  di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole
  miglioramento   dei   prodotti,   processi   produttivi  o  servizi
  esistenti;
- le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca
  ovvero  all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione,
  alla  riattivazione,  all'acquisizione  o  alla delocalizzazione di
  centri  di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione
  solo  se  oggetto  di  richiesta  di agevolazione nell'ambito di un
  programma  per  attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  ovvero  di
  ricerca  e  sviluppo  e qualora sussista un collegamento funzionale
  con  tali  attivita'.  I  costi  agevolabili  relativi ai centri di
  ricerca  non  possono  superare il 30% del totale degli altri costi
  agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo.

   I programmi devono avere una durata non inferiore ai 18 mesi e non
superiore  a  24 mesi a partire dalla data del decreto di concessione
provvisoria delle agevolazioni.
   Lo sfruttamento industriale dei risultati deve essere coerente con
le  attivita'  ammissibili  per  il  programma di industrializzazione
indicate al punto 2 dell'Appendice b),
   Non  sono  ammissibili  le  iniziative  per  le  quali i programmi
prevedono  costi  agevolabili  superiori  a  25 milioni di euro e che
beneficiano di un aiuto lordo superiore a 5 milioni di euro.

   4. Agevolazioni

   Le agevolazioni concedibili consistono in:

a) un  finanziamento  agevolato  pari  al  60%  del  totale dei costi
   riconosciuti   agevolabili.   Se   il  valore  della  agevolazione
   corrispondente al finanziamento agevolato risulta inferiore al 25%
   espresso  in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). il finanziamento
   viene  integrato  da  un  contributo alla spesa di importo pari al
   valore  necessario  perche' l'agevolazione complessiva sia pari al
   25%  ESL;  qualora  nell'ambito del programma siano previste anche
   attivita'  di  ricerca  industriale  i cui costi agevolabili siano
   almeno  pari  al 10% dei costi agevolabili relativi alle attivita'
   di  sviluppo  e di ricerca, la predetta integrazione e' di importo
   pari  al  valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia
   pari  alla  media  ponderata  delle  intensita'  di  aiuto massime
   previste  dall'U.E.  per  le attivita' di ricerca industriale (50%
   ESL)  e  di sviluppo precompetitivo (25% ESL). Ai fini del calcolo
   delle  agevolazioni  gli  investimenti  previsti sono attualizzati
   all'anno   di  avvio  a  realizzazione,  applicando  il  tasso  di
   attualizzazione vigente alla, data del primo titolo di spesa (data
   di avvio a realizzazione);
La durata  minima  del  finanziamento  e' pari a 3 anni mentre quella
   massima  e'  pari a 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento
   commisurato  alla  durata,  in  anni  interi,  del programma e non
   superiore   a   2  anni  decorrenti  dalla  data  del  decreto  di
   concessione.
Il tasso  agevolato  e'  pari  al  20%  del  tasso di attualizzazione
   vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.
Il rimborso  del  finanziamento  e' previsto in rate annuali costanti
   posticipate,  la  prima  delle  quali  decorrente  dalla  data  di
   conclusione del periodo di preammortamento.
b) maggiorazioni,  nella  forma  di  contributi  alla  spesa,  per un
   ammontare  che,  complessivamente, non puo' superare il 25% di ESL
   del  totale  dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali
   delle maggiorazioni concedibili sono:

1) 10%  per  i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; 2) 10%
   per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse
   a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera
   a)  del  Trattato  di  Roma,  come  modificato  dal  Tratta- to di
   Amsterdam; 3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un
   programma  o  di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un
   program-  ma-quadro  comunitario  di  ricercasviluppo  in corso di
   applica-  zione  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  a
   condizione  che  le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere
   siano   su-  scettibili  di  applicazioni  multisettoriali  ovvero
   abbiano  ca-  rattere  multidisciplinare.  Tale  maggiorazione  e'
   concedibile   esclusivamente   per   i  programmi  che  comportino
   rilevanti   diffi-  colta'  di  realizzazione  in  relazione  agli
   obiettivi   perseguiti   e   alle  tecnologie  da  sviluppare.  La
   percentuale  e'  elevabile  al  15%  per  i programmi in questione
   svolti  dalle  piccole e medie imprese qualora alla loro copertura
   finanziaria   concorrano,  sotto  qualsiasi  forma,  purche'  tale
   concorso   sia   esplicitamente   finalizzato,   ivi  compresa  la
   partecipazione  al  capitale  socia-  le,  banche  o  intermediari
   finanziari  di  cui al Decreto Legisla- tivo 385/93, articolo 107;
   4)  10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti con-
   dizioni:   i)   lo  svolgimento,  nell'ambito  di  una  iniziativa
   progettuale  comune,  di  una  quota di attivita', escluso il mero
   acquisto  di  macchinari  e attrezzature, non inferiore al 30% dei
   co- sti agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati
   membri  dell'U.E.,  purche' tra il soggetto richiedente e i citati
   partners  non  sussistano  rapporti di cui all'ar- ticolo 2359 del
   codice  civile;  ii)  lo svolgimento di una quota di attivita' non
   inferiore  al  30% dei costi agevolabili da parte di Enti pubblici
   di ri- cerca o Universita'.

   La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolalo e dei
   complessivi  contributi  alla  spesa  non puo', comunque, superare
   l'ammontare dei costi agevolabili.

   5. Costi e spese ammissibili

   Sono ammissibili i costi e le spese relativi a:

- personale  dipendente  o in rapporto di collaborazione coordinata e
  continuativa,   limitatamente   a  ricercatori,  tecnici  ed  altro
  personale ausiliario adibito all'attivita' dei programma;
- strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie;
- servizi  di  consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attivita'
  del  programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di
  brevetti, know-how e licenze;
- spese   generali   imputabili   all'attivita'   del  programma  (da
  determinare  anche  forfettariamente in misura non superiore al 60%
  del costo per il personale);
- costo  dei  materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per
  lo svolgimento del programma.

   Sono  ammissibili,  in generale, i costi sostenuti dopo la data di
presentazione della domanda.
   In  deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti
non  oltre  i  12  mesi  precedenti  la  data  di presentazione della
domanda, solo se riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle
voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how,
licenze  e  spese  generali  e  nel  limite massimo del 10% dei costi
agevolabili dell'intero programma.
   Per  i  programmi  relativi  alla realizzazione di nuovi centri di
ricerca     o    ampliamento,    ammodernamento,    ristrutturazione,
riconversione,  riattivazione,  acquisizione  e  delocalizzazione  di
centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese:

- progettazione  e  studi  di  fattibilita' nel limite massimo del 5%
  delle spese complessivamente agevolabili;
- acquisizione   delle   aree   e   dei   fabbricati   da  utilizzare
  esclusivamente  per  l'attivita' di sviluppo purche' nei dieci anni
  precedenti  la  domanda  non  siano  stati  oggetto di agevolazioni
  pubbliche;
- realizzazione  di  opere  edili  ed  infrastrutturali da utilizzare
  esclusivamente per l'attivita' di sviluppo;
- strumenti,  attrezzature,  impianti  speciali  di  nuovo  acquisto,
  utilizzati   esclusivamente  per  l'attivita'  ad  eccezione  degli
  autoveicoli  salvo quelli specificamente attrezzati come laboratori
  mobili.

6. Istruttoria

   L'Istruttoria    dei   programmi   e'   effettuata   dalla   banca
concessionaria  entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande per il "PIA Innovazione".
   L'attivita' istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro:

a) la validita' economico-finanziaria del programma;
b) la  validita'  degli  obiettivi  intermedi  e finali del programma
   sotto il profilo tecnologico;
c) la  ricaduta  sul mercato di riferimento e sul miglioramento delle
   condizioni ambientali;
d) l'interesse   industriale  e  l'impatto  economico  dei  risultati
   perseguiti;
e) il    carattere   di   addizionalita'   del   programma   rispetto
   all'ordinaria  attivita'  di ricerca e sviluppo dell'impresa (solo
   per le grandi imprese);
f) la   capacita'   tecnico-scientifica  ad  assicurare  la  corretta
   esecuzione del programma;
g) il   sostanziale   apporto   diretto   del  soggetto  beneficiarlo
   nell'ideazione e nello svolgimento del programma.

   Il Ministero delle Attivita' Produttive, ricevute le istruttorie e
verificatone  l'esito,  acquisisce  il necessario parere del Comitato
tecnico  previsto  dall'articolo 16 della legge 46/82, provvedendo ad
inserire in graduatoria solo le iniziative con esito positivo.

   7. Erogazione delle agevolazioni

   Le  erogazioni  del finanziamento e del contributo sono effettuate
dalla  banca concessionaria, con cadenza annuale in numero massimo di
2  quote  oltre  l'erogazione  a  saldo,  a  seguito  delle richieste
avanzate  dalle  imprese  in  base  allo  stato  di  avanzamento  del
programma.  Le  spese  da  effettuarsi al fini del raggiungimento dei
vari  stati  di  avanzamento  sono  stabilite nel piano di erogazioni
disposto con la concessione. Ai fini dell'ultima erogazione l'impresa
trasmette  la  documentazione  di spesa all'ente gestore entro 3 mesi
dall'ultimazione del programma.
   L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di
realizzazione   del   programma   non  puo'  superare  il  90%  delle
agevolazioni concesse. Il restante 10% viene erogato a saldo dopo gli
accertamenti disposti dal Ministero.
   Per  le  PMI, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di
anticipazione  previa  fideiussione  bancaria o polizza assicurativa,
rilasciata  in stretta conformita' allo schema di cui all'allegato n.
14,  per  un  importo  pari  a  quello previsto per il primo stato di
avanzamento  e  nel  limite massimo del 25% dell'importo totale delle
agevolazioni concesse.
   Dall'erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di avanzamento viene
trattenuto il 10% dell'importo totale delle agevolazioni da erogare a
saldo successivamente agli accertamenti previsti.

   8. Revoche

   Sono previste revoche dei benefici concessi in caso di:

a) verifica  dell'assenza  di  uno o piu' requisiti di ammissibilita'
   ovvero verifica di documentazione incompleta o irregolare;
b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione
   del programma;
c) mancato  raggiungimento  degli  stati di avanzamento entro un anno
   dalle date previste nel piano delle erogazioni;
d) mancata  trasmissione della documentazione finale di spesa entro i
   termini previsti;
e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
f) mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal programma
   (fatti salvi i casi di forza maggiore ecc.);
g) mancata  restituzione  protratta per oltre un anno degli interessi
   di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso;
h) ottenimento,  a  fronte del medesimo programma, di agevolazioni di
   qualsiasi  natura  previste  da  altre  norme statali, regionali o
   comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed
   alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato.

Riferimenti normativi e attuativi


- Legge 17 febbraio 1982, n. 46 Artt. 14-18 (GU 27.02.82, n. 57)
  (Istituzione del FIT - Fondo per l'Innovazione Tecnologica)

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 54 c. 8 (GU 27.12.99, n. 302)
  Finanziaria 2000
  (E' affidato al Ministero dell'Industria il compito di riformare
  il Fondo)

- Decreto del Ministero dell'Industria 16 gennaio 2001 (GU 14.04.01,
  n. 79)
  (Direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT)

- Circolare esplicativa 11 maggio 2001.. n. 1034240 (SO n. 143 alla
  GU n. 133 del 11/06/01)
  (indicazioni procedurali, schemi di domanda, schemi di dichiara-
  zioni, ecc.)

                                                         Appendice b)

                    Legge 19 dicembre 1992 n. 488

Scheda   informativa  sulla  vigente  normativa  che  regolamenta  la
concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni,  coordinata con le
modifiche introdotte dalla presente circolare.

1. Soggetti beneficiari

   Sono  ammesse  alle  agevolazioni  le  imprese  che,  alla data di
presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e iscritte
al Registro delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei
propri  diritti,  non  essendo  sottoposte  a procedure concorsuali o
amministrazione   controllata,   e   che  si  trovino  in  regime  di
contabilita' ordinaria.

   2. Programmi ammissibili

   Sono  ammissibili  i  programmi volti alla industrializzazione dei
risultati  di  un  programma  di  sviluppo precompetitivo riferiti ad
attivita'  economiche  estrattive  o manifatturiere, ricomprese nelle
sezioni C e D della -Classificazione delle attivita' economiche ISTAT
'91",   ovvero,   nei   limiti  fissati  con  decreto  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, ad attivita' di
produzione  e  distribuzione  di energia elettrica, di vapore e acqua
calda  o  di  costruzioni,  di  cui  alle sezioni E ed F della stessa
classificazione   ISTAT.   Sono,  inoltre,  ammissibili  i  programmi
riferiti  ad attivita' di fornitura di servizi reali, individuate con
lo  stesso decreto del Ministero tra quelle potenzialmente dirette ad
influire   positivamente  sullo  sviluppo  delle  predette  attivita'
produttive.
   Le  imprese  fornitrici  di servizi devono essere costituite sotto
forma di societa' regolari.
   Sono  previste  limitazioni  o  esclusioni  dalle agevolazioni per
alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria (siderurgia,
cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, il
settore alimentare, delle bevande e del tabacco).
   Condizione  essenziale  per  l'ammissibilita' dell'iniziativa alle
agevolazioni  previste  dal  "PIA  Innovazione" e' che le imprese e i
relativi  programmi di sviluppo precompetitivo siano ammissibili alle
agevolazioni  previste  della  legge  46/82  e  che  il  programma di
industrializzazione risulti cofinanziabile dal F.E.S.R.
   Per  poter  beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dell'impresa
destinato  al  programma  di industrializzazione, come previsto dagli
orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti di Stato a finalita'
regionale,  deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale
ammissibile  relativo  al  medesimo  programma.  Il  predetto apporto
dell'impresa  e'  rappresentato  dalle fonti di copertura finanziaria
dell'investimento  -  ivi  inclusi  i  finanziamenti  bancari  ed  il
capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315
del  14.7.2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni - esenti da
qualsiasi  elemento  di  aiuto  pubblico.  Tale  obbligo del 25% deve
essere   comunque   soddisfatto   a  prescindere  dall'ammontare  del
contributo  ottenibile.  L'importo  dei  mezzi  finanziari  apportati
dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni
sono considerati entrambi in valore nominale.

   3. Territori ammissibili

   L'unita'   produttiva   ove  verra'  realizzato  il  programma  di
"industrializzazione   dei   risultati"  del  programma  di  sviluppo
precompetitivo  deve  essere  ubicata  in una delle seguenti regioni:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna.

   4.  Tipologia  degli  investimenti ammissibili .sp, L'investimento
deve  essere  finalizzato  alla  realizzazione  di  una  nuova unita'
produttiva,    ovvero   all'ampliamento,   all'ammodernamento,   alla
ristrutturazione,   alla   riconversione,  alla  riattivazione  o  al
trasferimento di una unita' produttiva esistente.
   Alle   agevolazioni  sono  ammessi  i  programmi  di  investimento
comportanti  spese  complessivamente ammissibili non inferiori a euro
500.000  per  i  settori estrattivo, manifatturiero e di produzione e
distribuzione  di energia elettrica, di vapore e acqua calda ovvero a
euro 150.000 per le attivita' di servizi e delle costruzioni.
   Il  programma  deve risultare organico e funzionale e correlato ai
risultati  del programma di sviluppo precompetitivo. Esso deve essere
realizzato  nell'ambito  della  singola  unita' produttiva, e da solo
sufficiente  a  conseguire  gli  obiettivi  produttivi,  economici ed
occupazionali prefissati dall'impresa.
   Al  fini  dell'ammissibilita',  i programmi di investimento devono
essere   avviati   a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione del Modulo di domanda.

   5. Agevolazioni

   Le   agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo  in
c/impianti   pari  all'80%  delle  misure  massime  consentite  dalla
Commissione  Europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla
legge 488/92, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo
(ESL) (vedi tabella seguente), articolate per dimensione dell'impresa
(piccola,  media e grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva. Tale
misura  e'  elevata  al 90% o al 100% per i programmi di investimento
finalizzati,   rispettivamente,   all'ampliamento   di   una   unita'
produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.


               MISURE MASSIME DELLE AGEVOLAZIONI IN ESN E ESL
==========================================================
   Regioni                   P.I.        M.I.       G.I.
==========================================================
Calabria
                            50%ESN      50%ESN      50%ESN
                          + 15%ESL    + 15%ESL
----------------------------------------------------------
Basilicata, Campania,
Puglia, Sicilia             35%ESN      35%ESN      35%ESN
e Sardegna                + 15%ESL    + 15%ESL
----------------------------------------------------------

6. Spese ammissibili

   Le   spese   ammissibili   sono   quelle   relative  all'acquisto,
all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di
immobilizzazioni,  come  definite  dagli articoli 2423 e seguenti del
codice  civile  e  nella misura in cui sono necessarie alle finalita'
del  programma  di  investimenti. Tali spese, al netto dell'IVA, sono
quelle riferite a:

a) progettazioni   ingegneristiche   riguardanti   le  strutture  dei
   fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione
   lavori,  per studi di fattibilita' tecnico-economica-finanziaria e
   di  valutazione  di  impatto  ambientale, oneri per le concessioni
   edilizie,   collaudi   di   legge,   prestazioni   di   terzi  per
   l'ottenimento   delle  certificazioni  di  qualita'  e  ambientali
   secondo  standard  e  metodologie  internazionalmente riconosciute
   (complessivamente   entro   un   valore   massimo   del  5%  degli
   investimenti  ammissibili;  per le grandi imprese sono agevolabili
   solo le progettazioni ingegneristiche);
b) acquisto   del   suolo   (nei  limiti  del  10%  dell'investimento
   ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari,  impianti ed attrezzature "nuovi di fabbrica"; i mezzi
   mobili   strettamente   necessari   al  cielo  produttivo  purche'
   dimensionati    alla    effettiva    produzione,    identificabili
   singolarmente  ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle
   agevolazioni  (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di
   trasporto  targati  di merci o persone, ivi compresi quelli per il
   trasporto in conservazione condizionata dei prodotti);
f) programmi informatici (solo per PMI);
g) brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di  prodotti  e processi
   produttivi  (per  le grandi imprese fino al 25% degli investimenti
   ammissibili).

   Sono   ammesse   le   commesse  interne  di  lavorazione,  purche'
capitalizzate  e  relative  a  impianti,  macchinari,  attrezzature e
programmi  informatici  (per  le  imprese di costruzioni sono ammesse
anche  le commesse interne relative ad opere murarie e infrastrutture
specifiche aziendali).
   Le  prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di
qualita'  e  ambientali sono ammissibili a condizione che copia della
certificazione venga allegata alla documentazione finale di spesa.

   7. Istruttoria

   L'istruttoria    dei   programmi   e'   effettuata   dalla   banca
concessionaria  entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande per il "PIA Innovazione".
   L'istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro:

- la  correlazione  dell'investimento proposto con i risultati attesi
  del programma di sviluppo precompetitivo;
- la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma;
- la  consistenza  patrimoniale  e  finanziaria  dell'impresa  e, ove
  necessario, dei soci;
- la pertinenza e la congruita' delle spese previste.

8. Erogazione delle agevolazioni

   Le agevolazioni sono erogate in due quote annuali di pari importo.
   La  prima  quota,  disponibile  alla  data  prevista  di  avvio  a
realizzazione  del  programma,  puo' essere erogata anche a titolo di
anticipazione  dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria
o  polizza assicurativa rilasciata in stretta conformita' allo schema
di cui all'allegato n. 15.
   Le    quote   sono   erogate   subordinatamente   alla   effettiva
realizzazione  della corrispondente parte degli investimenti e dietro
richiesta dell'impresa beneficiaria.
   A  ciascuna  richiesta  di  erogazione  deve  essere  allegata  la
prevista documentazione fra la quale sono compresi: il certificato di
vigenza,  la dichiarazione resa da legale rappresentante dell'impresa
che  attesti  la  avvenuta  realizzazione  della corrispondente parte
dell'investimento  e,  nel caso lo stato di avanzamento includa opere
murarie,  una  perizia  giurata  sulle  opere  realizzate  redatta da
tecnico  abilitato e la documentazione utile a comprovare l'eventuale
versamento c/o accantonamento della quota prevista di mezzi propri.
   L'erogazione   della   seconda   quota   (ovvero  qualsiasi  prima
erogazione  successiva  all'avvenuta  ultimazione  del  programma) e'
subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa e
delle  connesse  dichiarazioni. Dalla seconda quota, qualora, non sia
stato  ancora  effettuato  il  calcolo definitivo della agevolazione,
viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso.

   9. Documentazione finale di spesa

   L'impresa  beneficiaria  e'  tenuta a presentare la documentazione
delle   spese   sostenute  per  la  realizzazione  del  programma  di
investimento  solo  dopo  aver  dichiarato che lo stesso programma e'
stato ultimato.
   La documentazione finale di spesa deve essere trasmessa alla Banca
Concessionaria entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma.

   10. Divieti e obblighi

   Le  agevolazioni  concesse dalla L. 488/92 non sono cumulabili con
qualsiasi  tipo  di  altra agevolazione, di natura pubblica, relativa
agli  stessi  beni  che formano oggetto del programma di investimento
agevolabile,  fatti  salvi  gli  aiuti concessi secondo la regola "de
minimis".
   E'  fatto  obbligo  di  non  distogliere  dall'uso previsto i beni
agevolati  per  5  anni  a  partire dalla data di entrata in funzione
dell'impianto.
   Motivi  specifici  di  revoca  sono  previsti  per  le imprese del
settore  della  produzione  e  distribuzione di energia elettrica, di
vapore e acqua calda.
   L'impresa  e'  tenuta  ad  osservare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, le norme sul lavoro.
   L'impresa,  alla  data  della  seconda  disponibilita', deve avere
maturato  le  condizioni  previste per l'erogazione a SAL della prima
quota.
   Il  mancato  rispetto  di questi, e degli altri obblighi previsti,
comporta  l'adozione  di  provvedimenti di revoca, parziale o totale,
delle agevolazioni.

--------------------------------- Riferimenti normativi e attuativi

- Legge 19 dicembre 1992 n. 488 (G.U. 21 dicembre 1992 n. 299)
- Decreto  9  marzo 2000, n. 133 (pubblicato nella G.U. n. 120 del 25
  maggio  2000)  Regolamento  recante modificazioni e integrazioni al
  decreto  ministeriale  20  ottobre  1995, n. 527, gia' modificato e
  integrato   con  decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  n.  319,
  concernente  il  regolamento  sulle modalita' e le procedure per la
  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
  attivita'   produttive   nelle   aree  depresse  del  Paese  (Nuovo
  regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione delle
  agevolazioni della legge 488/92)
- DM  8  maggio 2000 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2000) come modificato
  con DM 19 gennaio 2004 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2004)
- DM 3 luglio 2000 (G.U. n. 163 del 14 luglio 2000) Testo unico delle
  direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di
  cui alla legge 488/92
- DM 7 ottobre 2002 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 2002)
- D.M 24 luglio 2003 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2003)
- Circolare  n.  900315 del 14 luglio 2000 (S.O. n. 122 della G.U. n.
  175 del 28 luglio 2000) e successive modifiche e integrazioni.

                                                         Appendice c)

                     Fondo Centrale di Garanzia

   Scheda  informativa  sulla  vigente  normativa  che regolamenta la
concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni,  coordinata con le
modifiche introdotte dalla presente circolare.

   1. Soggetti beneficiari

   Piccole  e  medie  imprese,  con  esclusione  di quelle artigiane,
economicamente e finanziariamente sane.

   2. Agevolazioni

   Con  il  "PIA  Innovazione"  le  imprese  agevolate  ottengono  la
"prenotazione"   della   Garanzia   concedibile  dal  Fondo  relativa
all'importo del finanziamento necessario per la copertura finanziaria
dell'iniziativa agevolata, come risultante dall'istruttoria bancaria.
Il Fondo puo' intervenire con la concessione di:

a) garanzia  diretta:  garanzia  prestata  dal  Fondo  direttamente a
   favore  dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari
   e S.F.I.S.);
b) controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e
   di altri fondi di garanzia;
c) cogaranzia:  garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei
   soggetti  finanziatori  e  congiuntamente  ai  confidi, agli altri
   fondi   di   garanzia   ovvero  al  FEI  (Fondo  Europeo  per  gli
   Investimenti).

   La  richiesta  di  ammissione  al  Fondo  da  parte  del  soggetto
finanziatore  deve avvenire entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
sulla  G.U.R.I.  della  graduatoria  del  PIA  Innovazione,  pena  la
decadenza della prenotazione.

3. Caratteristiche delle operazioni ammissibili

Le operazioni di finanziamento ammissibili sono:

a) finanziamenti  a  medio-lungo termine: finanziamenti, ivi compresa
   la  locazione  finanziaria,  di  durata  superiore a 18 mesi e non
   superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti*;
b) prestiti  partecipativi:  finanziamenti  di  durata superiore a 18
   mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione e' composta da
   una  parte  fissa  integrata da una parte variabile commisurata al
   risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi
   a fronte di investimenti*;

   *investimenti:  investimenti materiali ed immateriali, non di mera
sostituzione,  da effettuare nel territorio nazionale successivamente
alla  data  di  presentazione  della  richiesta  di  finanziamento al
soggetto finanziatore (principio della necessita' dell'aiuto).

--------------------------------- Riferimenti normativi e attuativi

- Legge 23.12.96, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a)
- Legge 7.8.97, n. 266, art. 15
- Decreto    del    Ministro    dell'Industria,   del   Commercio   e
  dell'Artigianato  di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro, del
  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica  n. 248 del 31.5.99 e
  successive modifiche e integrazioni