IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45, recante
attuazione  della  direttiva  98/18/CE  del  Consiglio  relativa alle
disposizione e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a
viaggi nazionali;
  Visto  il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale
e' stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale e'
stato  interamente  sostituito  l'allegato  I  al decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45;
  Vista  la  direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data
29 luglio  2003,  che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva
98/18/CE, gia' sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di
dare attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per
le  parti  in  cui  modificano  modalita' esecutive e caratteristiche
tecniche di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
                               Art. 1.
  1.  Nell'allegato  I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,
cosi'  come  sostituito  dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n.
291,  il  testo della sezione 5.1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro
da  passeggeri),  del  capitolo  III  («Mezzi  di  salvataggio»),  e'
sostituito da quello allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2004
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 301