IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizione e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale e' stato interamente sostituito l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45; Vista la direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data 29 luglio 2003, che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva 98/18/CE, gia' sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di dare attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche tecniche di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Art. 1. 1. Nell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291, il testo della sezione 5.1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri), del capitolo III («Mezzi di salvataggio»), e' sostituito da quello allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2004 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 301