IL COMITATO CENTRALE
       PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
      CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004;
Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  che  destina  la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto  l'art.  2,  comma  2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999,  n. 488, elevando la predetta somma di lire euro 46.481.121,00,
a euro 67.139.397,00;
Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 novemvre 2003, n. 326
che  autorizza  a  decorrere  dall'anno  2003  un'ulteriore  spesa di
10.329.138 euro;
Vista  la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n.  354  del  4  febbraio  2003,  relativa all'utilizzo delle risorse
assegnate al Comitato centrale;
Vista  le delibere n. 16/03 e 5/04, con le quali il Comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori  ha disposto di utilizzare, per
realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50;
Considerato  che  con  la stessa delibera n. 16/03 e' stato deciso di
utilizzare  parte  di  detto  importo  per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
Visto  l'accordo di programma sottoscritto in data 15 aprile 2003 dal
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  con  gli  enti
interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2003, del traffico dalla
SS16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono il
dirottamento  obbligatorio,  nel periodo compreso tra il 12 maggio ed
il  3  ottobre 2003, dalle ore 19,00 alle ore 05,00, del transito dei
veicoli  a  quattro  o  piu'  assi,  dalla  SS16 alla A14, nel tratto
compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
Considerato  che  in  virtu'  di tale accordo e' posta a carico delle
imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto
per i transiti dirottati su detta tratta autostradale;
Considerato  che  sulla  base  delle  precedenti analoghe rilevazioni
effettuate  negli  anni precedenti e' stato appurato che il volume di
fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa 500.000,00
euro di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;
Ritenuto  che  detta  quota  di  pedaggio, per un presumibile importo
complessivo  di circa euro 200.000,00 vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto,  utilizzando  parte  dei fondi euro 7.746.853,50, resi
disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 16/03;
Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente  la  quota di
pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario  di euro 200.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a
seguito  di  una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla  valutazione  delle  domande  presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili dalle delibere n. 16/03 e 5/04;

                              Delibera:
1.  La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di
cose  per  conto  di  terzi  per  i  pedaggi autostradali relativi ai
transiti  deviati  obbligatoriamente  sulla tratta autostradale della
A14,  di  cui  al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore
delle stesse imprese di autotrasporto.
2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per i soli transiti effettuati tutti i
giorni, dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel periodo compreso tra il 12
maggio  ed  il 3 ottobre 2003, dai veicoli a quattro o piu' assi, con
esclusione  di  autobus e caravan, in disponibilita' delle imprese di
cui  al  successivo  punto  4, sulla tratta della A14 compresa tra le
stazioni di Fano e Termoli.
3.  I  predetti  rimborsi  sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il
sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che
gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
4.  I  rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una
cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i
propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale,
sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i
viaggi effettuati da quest'ultime.
5.  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore di imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6.  Ai  fini  del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa'  consortile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2004 pena
l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di    ricevimento    al    Comitato   centrale   per   l'albo   degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il
modello  all'allegato  alla presente delibera, che oltre ad attestare
l'iscrizione  del  soggetto  richiedente  all'albo  nazionale  di cui
all'art.  1  della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel
caso  che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o
una societa' consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti,
che  esercitano l'attivita' di autotrasporto e che abbiano effettuato
transiti  deviati,  siano  anch'esse  iscritte a detto albo; per tali
imprese  socie  deve  essere  compilato  il  Quadro 1/A allegato alla
domanda.  Nella  domanda  deve  inoltre  essere  indicato,  a pena di
esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioe'
il  codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico
dalla  societa'  concessionaria autostradale che emette le fatture. I
raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al
registro  delle  imprese  per attivita' diverse dall'autotrasporto di
cose  per  conto  di  terzi devono indicare, a pena di esclusione dal
diritto, nel Quadro 1/B allegato alla domanda, la parte del fatturato
autostradale  del  raggruppamento  relativo  ai viaggi effettuati dai
veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che abbiano effettuato
transiti deviati, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto.
7.  Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'
consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di
pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
8.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato  di  aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
9.  Per  le  imprese  aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
dalla  copia  della  licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n.
881/92  del  26  marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando
gli  altri  requisiti,  condizioni e termini richiesti per le imprese
italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda
di  riduzione dei pedaggi per l'anno 2003, sara' sufficiente indicare
tale  circostanza  attraverso  una dichiarazione resa nel corpo della
domanda,  nella  quale  deve  essere  altresi'  dichiarato  di essere
tuttora titolare di tale licenza.
10.  La  societa'  da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
11.  La  presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

                                            IL PRESIDENTE: DE LIPSIS)