Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali    -    Dipartimento    delle
                              politiche   di   mercato   -  Direzione
                              generale  delle politiche comunitarie e
                              internazionali - PAGR III
                              Agli assessorati regionali agricoltura
                              Agli   assessorati   province  autonome
                              Trento e Bolzano
                              Agli   organismi   pagatori  regionali:
                              organismo   pagatore   Lombardia  AVEPA
                              AGREA ARTEA
                              Alle    organizzazioni    professionali
                              agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              -   C.I.A.   Copagri   -  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. -
                              Coopagrival F.Agr.I. - ANPA
                              Ai   centri   di   assistenza  agricola
                              (C.A.A.) riconosciuti
                              A  tutti  i  produttori non aderenti ai
                              C.A.A.
                              A tutti i produttori di latte vaccino

                            PAC ZOOTECNIA
             PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 2004
        Istruzioni applicative generali per la presentazione
           delle domande e per l'erogazione del pagamento

                         1. QUADRO NORMATIVO

   Si  riporta  di  seguito  un  elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:

- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che
  istituisce  un  sistema  integrato  di  gestione  e di controllo di
  taluni regimi di aiuti comunitari
- Regolamento  (CE)  n.  2419/2001 della Commissione, del 11 dicembre
  2001,  che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato
  di   gestione  e  controllo  relativo  a  taluni  regimi  di  aiuti
  comunitari   istituito   dal   regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del
  Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  che  stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni
  regimi  di  sostegno  a  favore  degli agricoltori e che modifica i
  regolamenti   (CEE)  n.  1452/2001,  (CE)  n.  1453/2001,  (CE)  n.
  1454/2001,  (CE)  n.1868/94,  (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
  (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2358/71, (CE) n. 2529/2001;
- Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  che  stabilisce  un  prelievo  nel settore del latte e dei prodotti
  lattiero-caseari;
- Regolamento  (CE)  n.  2237/2003  della Commissione del 23 dicembre
  2003, recante modalita' d'applicazione di taluni regimi di sostegno
  di  cui  al  titolo  IV  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
  Consiglio,  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di
  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune e
  istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, articolo 4, comma 3, concernente
  "disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi   derivanti
  dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  (legge
  comunitaria   per   il   1990)",   con  il  quale  si  dispone  che
  all'applicazione  nel  territorio nazionale dei regolamenti emanati
  dalla  Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle
  Politiche Agricole e Forestali;
- D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n.  503 - Regolamento recante norme per
  l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
  comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
- Decreto  del  Ministro  della  salute,  31  gennaio  2002,  recante
  disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.
- Legge  n.  119  del 30 maggio 2003, recante riforma della normativa
  nazionale  di  applicazione  del prelievo supplementare nel settore
  del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, 31
  luglio  2003,  recante  modalita'  di  attuazione  della  legge  n.
  119/2003.
- Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, 23
  aprile  2004,  che  stabilisce  i  criteri oggettivi sulla base dei
  quali   determinare   i  pagamenti  previsti  all'articolo  96  del
  regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003,
  i  criteri  oggettivi per ridurre l'importo totale dei quantitativi
  di   riferimento   individuali   ammissibile   al   premio  di  cui
  all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
  29 settembre 2003, il termine entro cui devono essere presentate le
  domande  di  cui  agli  articoli  95  e  96 del regolamento (CE) n.
  1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

2. SETTORE DI INTERVENTO

   La  presente circolare contiene le istruzioni applicative generali
per  l'erogazione  del  premio  per  i  prodotti lattiero-caseari e i
pagamenti supplementari.
   Sulla base di specifiche deleghe di funzione ad organismi pagatori
regionali,  potranno  essere individuate dall'ente delegato modalita'
applicative  specifiche,  purche'  coerenti con quelle definite dalla
presente circolare.
   Gli aiuti erogabili sono:

- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento
  CE 1782/2003)
- Pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento CE 1782/2003)
Per ottenere gli aiuti e' necessario:
- presentare una apposita domanda entro il termine,
- essere titolare di quota al 31 marzo 2004 (quota disponibile a fine
  campagna),
- essere produttore di latte.

3. DEFINIZIONI

   Il  Regolamento  (CE)  N.  1788/2003  fissa,  all'articolo  5,  le
seguenti definizioni:

- "latte": il prodotto della mungitura di una o piu' vacche;
- "altri    prodotti    lattiero-caseari"    :   tutti   i   prodotti
  lattiero-caseari  ad  esclusione del latte, in particolare il latte
  scremato,  la  crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se
  del  caso  questi  possono essere convertiti in "equivalente latte"
  applicando  i  coefficienti  da fissare secondo la procedura di cui
  all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del
  Consiglio del 29 settembre 2003;
- "produttore":  l'imprenditore  agricolo quale definito all'articolo
  2,  lettera  a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre
  2003,  la  cui  azienda e' situata nel territorio geografico di uno
  Stato  membro,  che  produce e commercializza latte, o si accinge a
  farlo nell'immediato futuro;
- "azienda"   :   l'insieme   delle   unita'  di  produzione  gestite
  dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

   Il   Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  recita,  nel  punto  2  dei
"considerando":
   "Ai  fini  di un efficace controllo e per evitare la presentazione
di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
   L'art. 3 del citato regolamento dispone che:
   "gli  stati  membri  introducono  un  sistema unico per registrare
l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito del sistema integrato".
   Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, che istituisce l'Anagrafe delle
Aziende Agricole, fissa le seguenti definizioni:

- "anagrafe   delle  aziende  agricole":  e'  il  sistema  unico  per
  l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che  presentano
  domande di premio comprese nel sistema integrato.
- "codice  unico  di  identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
  codice  fiscale  dell'azienda  che  a  qualsiasi titolo intrattenga
  rapporti  con  la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
  domanda   dell'azienda   trasmessa   agli   uffici  della  pubblica
  amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
  CUAA   dell'azienda.  Gli  uffici  della  pubblica  amministrazione
  indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione
  il  CUAA  fosse  errato,  l'interessato e' tenuto a comunicare alla
  pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una o
  piu'  unita'  tecnico-economica  di  seguito denominata unita'; per
  unita'   si  intende  l'insieme  dei  mezzi  di  produzione,  degli
  stabilimenti  e  delle  unita'  zootecniche  e acquicole condotte a
  qualsiasi  titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita'
  economica,  ubicato  in  una  porzione  di territorio, identificata
  nell'ambito  dell'anagrafe  tramite  il codice ISTAT del comune ove
  ricade  in  misura  prevalente,  e  avente  una  propria  autonomia
  produttiva".

4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

   I  produttori  hanno la facolta' di avvalersi, previo conferimento
di  un  mandato  di  rappresentanza,  di  un  Centro  autorizzato  di
Assistenza  Agricola  (CAA)  per  la  compilazione e la presentazione
della domanda di premio.
   I  Centri  autorizzati  di  Assistenza  Agricola  (CAA),  previsti
dall'art.  3  bis  D.  Lgs.  165  del  27  maggio  1999  e successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  diventati  operativi a partire
dalla  campagna  2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono
delegati  ad  effettuare le seguenti attivita' a favore delle aziende
agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di
  coltivazione  e  di  produzione,  delle  domande  di  ammissione  a
  benefici   comunitari,  nazionali  e  regionali  e  controllare  la
  regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone i relativi
  dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare  le  banche  dati  del SIAN ai fini della consultazione
  dello stato di ciascuna pratica.

   Il  CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e
custodire  presso  le  proprie  strutture  operative il fascicolo del
produttore,  di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del
DPR  n. 503/99, nonche' il fascicolo domanda, secondo le modalita' di
cui  alla  circolare  AGEA  n.  35  del 24 aprile 2001 recepite negli
specifici atti esecutivi tra AGEA e CAA.
   ..."Il   CAA   ha,   in   particolare,  la  responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
   L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
   "Il  CAA  e'  tenuto  ad  acquisire, dall'utente, apposito mandato
scritto   ad  operare  nel  suo  interesse,  da  cui  deve  risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare  con  il  CAA  ai  fini del regolare svolgimento delle
   attivita' affidate;
c) consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei  casi di cui
   all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

   I  CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato,  la  partecipazione  al  procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  alle  medesime  in esecuzione delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7  agosto 1990. In tale ambito l'A.G.E.A. e' pertanto esonerata,
nei  confronti  dei  produttori  agricoli che hanno conferito mandato
esclusivo ad un CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
   Si  rammenta  che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del
12  maggio  2003  relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione
della  Legge  9 agosto 1990, concernente il regolamento di attuazione
della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  pubblicata sul supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 156 del 8 luglio 2003, e con
specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al
procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte,
laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o
delegati,  tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento
finale  sono  comunicati  al  mandatario  e/o delegato con effetto di
adempimento nei confronti dei destinatari".

   5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

   La  circolare  AGEA  n.  35  del  24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  della  qualifica  di  un  produttore che presenta una
domanda  PAC  debba  avvenire  attraverso  il  cosiddetto  "fascicolo
aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in
cui  il  produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  i  produttori,  a  fronte  di  variazioni  rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La
suddetta  circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione
e/o  documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo
della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
   I  soggetti  che  hanno  conferito ad un CAA il mandato scritto ad
operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso
il  CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria
al  costante  aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA
saranno,  inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti
tra i produttori e l'Amministrazione.
   I  soggetti  che  non  hanno dato alcun mandato ad un CAA, invece,
dovranno  costituire  il  fascicolo  presso  l'Amministrazione. Tutti
coloro   che   nelle   ultime   due   campagne  hanno  presentato  la
documentazione  necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo
avranno   precostituito,   salvo   richieste   di   integrazione  e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
   I  documenti  che  devono  essere presenti nel fascicolo aziendale
sono:

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'
2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e copia del
   certificato   di  attribuzione  partita  IVA  (partita  IVA  anche
   rilasciata per via telematica);
3) in  alternativa  alla  partita  IVA,  copia  o  autocertificazione
   dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633;
b) persone giuridiche
4) copia  di  un  documento  d'identita'  in  corso  di validita' del
   rappresentante legale
5) copia   del   certificato   di   attribuzione   CF/partita  IVA  o
   certificazione CCIAA;

c) per tutte le aziende

6) mandato  esclusivo  al  CAA (qualora il produttore abbia conferito
   tale mandato);
7) copia  del frontespizio del registro aziendale di carico e scarico
   per bovini.

   Qualora  la  documentazione  richiesta  non  risulti  presente nel
fascicolo  aziendale,  l'Amministrazione non procede al pagamento dei
premi.
   Tutta  la  predetta  documentazione  deve  essere  conservata  nel
fascicolo  del  produttore,  debitamente  aggiornata al momento della
presentazione della domanda.
   Per  i  soggetti  che  hanno  conferito  mandato  ad  un  CAA,  in
alternativa  al  documento  7  e' consentito detenere all'interno del
fascicolo  la corrispondente stampa da collegamento con l'anagrafe di
ciascun    allevamento   condotto   dal   produttore.   Tale   stampa
controfirmata dal produttore (e timbrata dal CAA) ed effettuata prima
della  presentazione della domanda costituisce elemento valido per la
costituzione  del  fascicolo  ferme  restando le eventuali sanzioni a
carico  del  produttore nel caso in cui il registro aziendale non sia
correttamente detenuto ed aggiornato.

   6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

   6.1 Termini di presentazione

   Il  termine di presentazione della domanda, stabilito dal Ministro
delle  Politiche  Agricole e Forestali, e' fissato entro il 15 maggio
dell'anno di interesse; per il 2004, considerato che tale giorno cade
di  sabato,  il  termine  di presentazione e' fissato al primo giorno
feriale successivo, ovvero il 17 maggio.
   La   domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della
documentazione  richiesta,  dovra'  pertanto  pervenire all'Organismo
Pagatore,  entro  le  ore  17.00  del 17 maggio 2004 con le modalita'
sottoindicate.
   Tuttavia,  ai  sensi  dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 2419/2001,
richiamato  dall'articolo  2  del  regolamento  (CE) n. 2237/2003, e'
consentita  una  tolleranza  di  25 giorni di calendario, calcolati a
decorrere  dal  primo  giorno successivo al termine di presentazione.
Alle  domande  di  premio,  presentate  nel periodo di tolleranza, si
applica  una  riduzione  pari  all'1%  per  ogni giorno lavorativo di
ritardo,  dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto
se  avesse presentato la domanda in tempo utile, da applicare in fase
di erogazione del premio.
   Tale  riduzione  non  si  applica  in  caso di forza maggiore o in
presenza  di  circostanze  eccezionali,  documentate  per  iscritto e
certificate dall'autorita' competente.
   Le  domande  presentate  dopo il 9 giugno 2004 sono irricevibili e
pertanto non sono ammesse al premio.

   6.2 Modalita' di presentazione

   Possono  presentare  domanda  di  premio  i  produttori  di  latte
vaccino,  titolari  di  un  quantitativo  individuale di riferimento,
disponibile al 31 marzo 2004.
   La   qualifica   di   produttore"   e'   relativa  al  periodo  di
commercializzazione  2003/2004;  in  assenza di tale qualifica non e'
consentita  la  presentazione della domanda di premio, a meno che non
si ricada in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il
   periodo  2003/2004,  iscritta nel registro pubblico delle quote di
   cui all'articolo 2 della legge n. 119/2003;
b) dimostrare,  prima  del termine di presentazione della domanda, di
   aver ripreso la produzione lattiera.

   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente   a   disposizione  dall'AGEA,  il  cui  fac-simile  e'
riportato nell'allegato I alla presente circolare.
   I  produttori  che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri locali appositamente predisposti a tale fine.
   Per  i  produttori  che  non  hanno  conferito  mandato ad un CAA,
l'Amministrazione  ha  predisposto  sul portale SIAN, una funzione ad
uso  dell'Amministrazione  centrale  e regionale, ad esclusione delle
regioni  dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di
domanda in bianco, corredato di numero identificativo.
   La presentazione della domanda puo' avvenire direttamente in AGEA,
o tramite terzi:

   - attraverso il CAA;
   - mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

   Nel  caso  di  invio  postale  sulla busta deve essere indicato il
seguente indirizzo di destinazione:

AGEA
Domanda Premio Latte 2004
VIA TORINO, 45
00184 - ROMA

   L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne'
per  eventuali  disguidi  postali  in ogni modo imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
   Ai  sensi  dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda
di  aiuto  puo'  essere  revocata  in  tutto  o in parte in qualsiasi
momento.   Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'
informato  l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella
domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere
un  controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita',
non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'."

   6.3 Modalita' di compilazione

   La  domanda di erogazione del premio deve essere compilata in ogni
sua parte.
   Nella  compilazione  e'  indispensabile  indicare  la finalita' di
presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

   1. domanda iniziale;
   2. domanda di modifica.

   Nel  caso  in  cui  la  finalita'  della  domanda  non e' indicata
correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico. In particolare,
il sistema effettua in automatico i seguenti interventi:

- una  domanda  presentata  come  modifica  senza  indicazione  della
  domanda  iniziale  ed  intestata  ad  un  produttore,  identificato
  tramite  il  CUAA,  che  non  abbia presentato altre domande, viene
  considerata come domanda iniziale;
- se  nella base informativa sono presenti due domande intestate alla
  stessa  azienda  (CUAA),  una  iniziale  ed  una  di modifica, dove
  l'indicazione  della  domanda iniziale nella domanda di modifica e'
  assente  o  errata,  si  procede  automaticamente  a  modificare la
  domanda iniziale.

   Il  quadro  A  contiene  tutti gli elementi di identificazione del
richiedente e le modalita' con cui viene richiesto il pagamento.
   Nel  quadro  B deve essere indicato il quantitativo di riferimento
individuale  (quota)  disponibile per il produttore al 31 marzo 2004,
cioe'  il  quantitativo  disponibile  di  fine  periodo valido per la
campagna di produzione lattiera 2003/2004.
   Il  quantitativo  da  indicare  e'  il  totale  a disposizione del
richiedente,  sommando  eventuali quote di tipo "consegne" e "vendite
dirette",  nonche' quote relative a diverse unita' produttive (Unita'
Tecnico Economiche) comunque intestate al richiedente stesso.
   Nel primo campo occorre indicare il quantitativo disponibile cosi'
come  risulta  attribuito  nel  SIAN dalla competente amministrazione
regionale;  qualora  tale  quantitativo  non fosse aggiornato occorre
indicare negli spazi sottostanti le variazioni che si ritiene debbano
essere  apportate  e  il  conseguente quantitativo spettante ai sensi
della legge n. 119/2003.
   Si  evidenzia  che,  come specificato dal comma 3 dell'articolo 95
del  regolamento  CE  n.  1782/2003,  i  quantitativi  che sono stati
oggetto  di  cessioni  temporanee  (affitti in corso di periodo) sono
considerati disponibili nell'azienda del rilevante.
   Nei  casi  di  mutamento  della  conduzione  aziendale in corso di
campagna  devono essere presentate due domande di premio distinte, in
cui  ciascun  richiedente  indica  la  parte  di quota disponibile di
competenza.  Nei  casi di successione ereditaria la domanda di premio
puo' essere presentata dagli eredi.
   La domanda di premio deve essere sottoscritta dal richiedente; per
l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa  riferimento alle norme
stabilite  dal  D.P.R. 445/2000, riguardante la semplificazione delle
certificazioni amministrative.

   6.4 Domanda di modifica

   E'  possibile  presentare  una domanda di modifica, anche oltre il
termine  fissato,  con  le stesse modalita' utilizzare per la domanda
iniziale,  a  condizione  che  il richiedente non sia stato informato
dall'autorita' competente:

- dell'intenzione  di  effettuare  un  controllo  in  loco  da  parte
  dall'autorita' competente
- delle  irregolarita' riscontrate dall'Organismo Pagatore negli atti
  dichiarativi presentati

   Le   informazioni   fornite  dal  richiedente  hanno  per  effetto
l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
   Qualora  la  domanda di modifica non contenga l'esatta indicazione
della   domanda   modificata,  ne'  sia  possibile  risalirvi,  sara'
considerata irricevibile.

   7. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

   Tutte   le   domande   di   premio  sono  sottoposte  a  controllo
amministrativo  (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n.
3508/92  del  Consiglio  e  dagli  artt.  15  e  16  del reg. (CE) n.
2419/2001  della Commissione) in modo da assicurare il rispetto delle
condizioni  previste  dalla regolamentazione comunitaria, effettuando
in particolare:

a. verifiche  incrociate  per  mezzo  della banca dati informatizzata
   onde  evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta
   per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione;
b. verifiche  incrociate  per  mezzo della banca dati informatizzata,
   intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio:

- sia  stata  debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
  della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia stata presentata entro i termini previsti;
- sia ritenuta ammissibile;

7.1 Controlli formali

   I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di presentazione della domanda;
- della presenza della firma del richiedente;
- della  presenza  della  copia  di un documento di riconoscimento in
  corso  di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono essere
  trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);
- della  corretta  indicazione  dei dati anagrafici del richiedente e
  del rappresentante legale (se presente);
- della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste.

7.1.2 Sottoscrizione della domanda

   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'irricevibilita' della domanda.

   7.1.3 Documento di riconoscimento

   Ai  sensi  dell'art.  38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di  validita'  alla  data  di  presentazione  della stessa. I dati di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di domanda.
   L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato
pagamento dell'aiuto richiesto.
   L'assenza  del  documento viene verificata dall'Organismo Pagatore
solo  per  i  produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti
dei  CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del
documento.

   7.1.4 Controlli anagrafici

   Il   produttore,   nella   domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti
esenti  dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono dichiarare la
condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
   E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
attenzione  anche  alla  denominazione  dell'azienda  stessa.  I dati
anagrafici  del  richiedente  e  dell'eventuale rappresentante legale
vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

   Produttore

   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe
non  fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  la  domanda viene considerata irregolare e non si
procede al pagamento del premio.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

   Rappresentante legale

   Nel  caso  in cui il richiedente non sia una persona fisica, sara'
verificata  la  presenza  e  la  correttezza  dei dati anagrafici del
rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la
presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato
oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o
appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato),
l'Amministrazione non procede al pagamento.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita.  Nel  caso  di errata indicazione, l'Amministrazione non
potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
   I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.

   7.1.5 Modalita' di pagamento

   Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce   ricevere  il  pagamento  dell'aiuto.  Per  ottenere  con
certezza  e  piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione
dell'accredito  su  c/c  bancario  o  conto  Banco Posta; e' tuttavia
necessario che il conto sia intestato al richiedente.
   I codici CIN, ABI e CAB sono evidenziati e riportati nell'estratto
conto  inviato  periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli
assegni.  In  linea  con  le  direttive CE, le coordinate bancarie di
tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera;
2. Codice  ABI  (codice  banca)  e  codice  CAB  (codice filiale): e'
   obbligatorio  inserire  cinque  cifre numeriche. Caratteri ammessi
   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Non sono ammessi lettere e caratteri speciali
   come ad esempio: .,/,-?!,&.
Tutti  gli eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto non
   devono essere indicati.
3. Conto  corrente:  lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici
   fra i seguenti:
0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

   Tutti  i  caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non
sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici
caratteri   il   sistema   inserira'  in  automatico  degli  zeri  di
riempimento a sinistra.
   L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con
maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio
di   smarrimento   dell'assegno   con  conseguenti  notevoli  ritardi
nell'incasso delle somme spettanti.
   Se  non  viene  indicata  alcuna modalita' di pagamento, oppure il
numero  di  c/c  bancario,  il  codice  ABI,  il  codice CAB ovvero i
riferimenti   del   c/c   postale   risultino   assenti   o   errati,
l'Amministrazione  provvede  ad attribuire in automatico la modalita'
"emissione di assegno non trasferibile"

   7.2 Controlli sostanziali

   I  controlli  sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti
che,  in  termini  di  applicazione  della  normativa  comunitaria  e
nazionale, determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed
in particolare curano i seguenti aspetti:

- Verifica del quantitativo spettante;
- Verifica del quantitativo commercializzato;
- Verifica delle cause di forza maggiore;
- Verifica  degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe
  Bovina Nazionale;

7.2.2 Verifica del quantitativo spettante

   Il  quantitativo  spettante  viene  confrontato  con  la somma dei
quantitativi  di riferimento registrati nel SIAN ai sensi della legge
n. 119/2003.
   Le   differenze   rilevate   vengono   segnalate  alle  competenti
amministrazioni   regionali,   alfine   di   accertare   il  corretto
quantitativo di riferimento spettante al produttore.
   Se  il  quantitativo  accertato,  comunicato dalle amministrazioni
regionali  attraverso il SIAN, risulta diverso da quello indicato dal
richiedente,  ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  2237/2003,  si  applicano  l'articolo  31,  l'articolo  32,
paragrafo 1 e l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001.
   Pertanto si procede come appresso specificato:

a) se   il  quantitativo  individuale  di  riferimento  accertato  e'
   superiore  a  quello  indicato  nella domanda di premio, l'importo
   viene calcolato in base al quantitativo indicato nella domanda;
b) fatte  salve le riduzioni e le esclusioni appresso specificate, se
   il  quantitativo individuale di riferimento indicato nella domanda
   di  premio  e'  superiore a quello accertato, l'importo dell'aiuto
   viene calcolato in base al quantitativo accertato.

   Quando  il quantitativo indicato nella domanda di premio eccede il
quantitativo  accertato, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base
del   quantitativo   accertato,  ridotto  di  due  volte  l'eccedenza
constatata,  se  questa e' superiore al 3% ma non e' superiore al 20%
del quantitativo accertato; se l'eccedenza constatata e' superiore al
20% del quantitativo accertato, il premio non viene erogato.
   Se  la  differenza  tra  il quantitativo indicato nella domanda di
premio  e  il  quantitativo  effettivamente spettante, come accertato
dalle  competenti amministrazioni regionali, risulta da irregolarita'
commessa  intenzionalmente, l'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto
diritto non e' concesso per l'anno civile considerato.
   Inoltre, quando la differenza e' superiore al 20% del quantitativo
accertato,  il produttore e' altresi' penalizzato per un importo pari
a  quello  non  concesso.  Tale  importo e' detratto dai pagamenti di
aiuti  nel  quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto istituiti dai
titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui il produttore
avrebbe  diritto  nell'ambito  delle domande presentate nel corso dei
tre anni civili successivi a quello di accertamento.

   7.2.3 Verifica del quantitativo commercializzato

   Entro il mese di luglio 2004 l'AGEA consolida nella banca dati del
SIAN  i dati produttivi, dichiarati ai sensi della legge n. 119/2003,
sia per le consegne che per le vendite dirette.
   La  somma  del  quantitativo  consegnato,  rettificato  in base al
tenore  di  materia  grassa, e del quantitativo venduto direttamente,
nei   limiti   della  quota,  costituisce  la  base  di  calcolo  per
l'erogazione  del pagamento supplementare (di cui all'articolo 96 del
regolamento  CE  1782/2003),  in  applicazione  dell'articolo  3  del
decreto Mipaf 23/04/2004.
   Ai  sensi  dell'articolo  30,  paragrafo  I,  del regolamento (CE)
2237/2003,  nel  caso  di  inattivita'  del produttore, che non abbia
effettuato   alcuna   commercializzazione  nell'arco  della  campagna
lattiera  2003/2004,  il  premio  e  il  pagamento  supplementare non
vengono erogati.

   7.2.4 Verifica delle cause di forza maggiore

   Nel   caso   di   inattivita'   del  produttore,  in  applicazione
dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2237/2003, non si
applica   l'esclusione   dal   premio  nei  casi  di  forza  maggiore
riconosciuti.
   Sono  riconosciuti esclusivamente i casi di forza maggiore che, ai
sensi della legge n. 119/2003, escludono la decadenza della quota non
utilizzata.
   Tali  casi  sono rilevabili unicamente dal registro pubblico delle
quote, istituito presso l'Agea.
   Il produttore che abbia ottenuto il riconoscimento di una causa di
forza  maggiore  accede  all'erogazione  del  premio  per  i prodotti
lattiero-caseari,  mentre non ottiene il pagamento supplementare, che
e' commisurato al quantitativo effettivamente prodotto.
   7.2.5  Verifica  degli  esiti  dell'incrocio  con  la  banca  dati
dell'Anagrafe Bovina Nazionale
   A  completamento  della  verifica  della  qualifica di produttore,
l'Organismo   Pagatore  effettua  il  riscontro  con  la  banca  dati
dell'Anagrafe   Bovina   dell'effettiva   titolarita'   dei  registri
aziendali di carico e scarico per bovini allegati alla domanda.
   Dal riscontro deve emergere:

- l'effettiva titolarita' degli allevamenti;
- la  presenza in almeno uno di questi allevamenti, per il periodo di
  commercializzazione  2003/2004,  di capi potenzialmente in grado di
  produrre   latte   (solo  nel  caso  di  produzione  effettivamente
  dichiarata).

7.3 Notifica degli esiti dei controlli amministrativi

   Entro  il  30  settembre  2004  l'Organismo  Pagatore  comunica al
produttore  i dati quantitativi utili per il pagamento del premio per
i prodotti lattiero-caseari e per il pagamento supplementare, nonche'
le    anomalie   sanabili,   riscontrate   attraverso   i   controlli
amministrativi, formali e sostanziali.
   Per  i  produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un
CAA,  tale comunicazione avviene tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno. Le risposte dei produttori dovranno essere presentate, entro
e  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di ricevimento della suddetta
comunicazione, all'Organismo Pagatore.
   Per  i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA,
l'Organismo  Pagatore  provvede,  di  volta in volta, a comunicare le
anomalie  sanabili  riscontrate,  gli  strumenti ed i dati necessari,
direttamente  ai  CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare
le  eventuali  correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni
dell'Amministrazione  per la chiusura dei procedimenti amministrativi
e comunque al massimo entro il 15 novembre 2004.
   Per  i  produttori  che  presentano  irregolarita'  non  sanabili,
l'Organismo  Pagatore  predisporra'  un provvedimento di chiusura del
procedimento    amministrativo    che    comunichera'    direttamente
all'interessato o per tramite dei CAA.

   8. CONTROLLI IN LOCO

   Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande, ai sensi
dell'articolo  31,  paragrafo  1,  del regolamento (CE) n. 2237/2003,
almeno  il  2%  dei  richiedenti  viene  soggetto  annualmente  ad un
controllo  in  loco,  che riguarda le condizioni di ammissibilita' al
premio   per   i   prodotti   lattiero-caseari   e  per  i  pagamenti
supplementari.
   I  sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE)  n.  3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e
di  controllo  di  taluni  regimi di aiuti comunitari, e in quello di
applicazione   della  Commissione  (CE)  n.  2419/2001  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,   con   particolare   riferimento
all'articolo 20.
   La  selezione  avviene  in  base  all'analisi di alcuni fattori di
rischio  e  tenendo  conto  di un fattore di rappresentativita' delle
domande di premio presentate.
   I  controlli  potranno  essere  svolti  in  abbinamento  a  quelli
previsti dal regolamento (CE) n. 595/2004.

   9. PAGAMENTO

   9.1.1 Premio per i prodotti lattiero-caseari

   Il  pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo
95  del regolamento (CE) 1782/2003) viene erogato sui quantitativo di
riferimento  disponibile  al  31 marzo, determinato come descritto al
paragrafo  7.2.1,  previa  riduzione  lineare da effettuarsi ai sensi
dell'articolo   2  del  D.M.  23/04/2004  nell'entita'  necessaria  a
ricondurre  la  somma  di  tutti  i  quantitativi individuali ammessi
nell'ambito   del   quantitativo  di  riferimento  globale  assegnato
all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.
   Effettuata  la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota
ammesso viene erogato un premio 2004 pari a 0,00815 Euro.

   9.1.2 Pagamenti supplementari

   I  pagamenti  supplementari  (articolo  96  del  regolamento  (CE)
1782/2003)  vengono  erogati,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  D.M.
23/04/2004,  ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la
campagna 2004, pari a 36.340.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi
al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo
di riferimento effettivamente prodotto.
   Pertanto  viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali
commercializzati,  determinati  come  descritto  ai  paragrafo 7.2.2,
ridotti  nei  limiti  della  relativa  quota  ammessa ai premio per i
prodotti lattiero-caseari qualora superiore.
   La  divisione  dell'importo  globale  assegnato  all'Italia per il
totale  dei  quantitativi commercializzati sopra descritto, determina
l'importo unitario che viene erogato.

   9.1.3 Importo minimo

   Per  le  domande  in  cui  viene  determinato un importo erogabile
complessivo  inferiore  a  10  (dieci)  euro,  l'Amministrazione  non
procede ai pagamento.

   9.1.4 Certificato antimafia

   La  normativa  nazionale  in  vigore prevede che, affinche' l'AGEA
possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un
pagamento  superiore  a  154.937,00  Euro,  debba  essere  rilasciato
all'AGEA  stessa,  dalla  prefettura  di  competenza,  un certificato
antimafia  avente  data  di  rilascio  non  antecedente  ai  sei mesi
rispetto  alla data di erogazione dell'aiuto (Legge 575 del 31/05/65,
art.  10  comma  3,  4,  5,  5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto
legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

   9.1.5 Ripetizione dell'indebito

   In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n.
2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo
di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
   Gli  Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato
tramite  detrazione  da  uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti
effettuati a favore dell'imprenditore, nei quadro dei regimi di aiuti
istituiti  dai  titoli  III  e  IV del regolamento (CE) n. 1782/2003,
previa   notificazione   della   decisione   di  recupero.  Tuttavia,
l'imprenditore   interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza
attendere tale detrazione.
   Inoltre,  si  applica  una sanzione amministrativa da comminarsi a
cura  dell'ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi  (ICRF) ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23/12/1986.
   Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione
all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del
rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode,
rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione
dell'indebito  da  parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari
ai  tasso  legale  vigente  al  momento  della notifica al produttore
dell'obbligo  di  restituzione  dell'indebito. Gli interessi non sono
dovuti  nel  caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore
dell'Amministrazione.
   La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita'
diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione   delle   somme   tramite   compensazione  con  altri
   pagamenti.

   Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il
momento  in  cui  e'  stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai  sensi  dell'art.  49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello
restituzione delle somme indebitamente erogate.
   Nel  secondo  caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra
il  momento  in  cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di
definizione  dell'atto  di  liquidazione relativo ai pagamento che si
intende utilizzare per effettuare la compensazione.
   L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso
tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita'
competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al beneficiario il
carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci
anni.

   9.1.6 Sospensioni

   L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  dal  pagamento  le
domande  di  premio  dei  produttori, previa comunicazione scritta ai
medesimi,   qualora   vengano  riscontrate  delle  irregolarita'  che
comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso
in   cui  siano  notificati  indebiti  percepimenti  ovvero  pendenti
procedimenti  penali  a  carico  dei medesimi per precedenti indebiti
percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
   L'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001
del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001,
provvedera'   a   riavviare  i  procedimenti  sospesi  a  seguito  di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

   10. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

   I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale  vigente.  I  diversi  soggetti  che  a  vario titolo hanno
accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per
i  compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti
dal decreto legislativo n. 196 del 27/06/2003.
   La  diffusione  dei  suddetti  dati e' consentita con le modalita'
stabilite dal predetto decreto.

   11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

   11.1 Partecipazione al procedimento

   L'Organismo Pagatore provvedera' ad inviare, entro il 30 settembre
2004, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai
produttori  che non hanno conferito mandato ad un CAA, per il tramite
del servizio postale, le cui domande di premio riferite alla campagna
2004  presentino  incompletezze  o  irregolarita'  e la cui rimozione
richieda un intervento di correzione.
   La  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra' pervenire
all'Organismo  Pagatore  entro il termine perentorio di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.
   Qualora  la  documentazione  richiesta non venga prodotta entro il
termine  di  cui  sopra,  l'istruttoria amministrativa della relativa
pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.

   11.2 Provvedimento definitivo

   L'Organismo    Pagatore    comunichera',   utilizzando   modalita'
informatizzate  e  telematiche,  il provvedimento definitivo relativo
alle domande di premio ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza
Agricola  -  CAA),  con  effetto  di  adempimento  nei  confronti dei
mandanti (titolari delle domande di premio).
   L'Organismo  Pagatore  informera'  i  richiedenti  che  non  hanno
conferito  mandato  ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del
richiedente.
   Le  suddette  comunicazioni  saranno  inviate dall'Amministrazione
entro   il   termine   ultimo   stabilito   per   i  pagamenti  dalla
regolamentazione comunitaria del 30.06.2005.

   12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

   Successivamente  al 30 giugno 2005, e comunque dopo il ricevimento
della  comunicazione  di  cui  al  capitolo  precedente, e' possibile
accedere  agli  Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002,
pubblicato  su  G.U.R.I.  n.  183  del 6 agosto 2002, che consente di
inoltrare, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, le istanze
di  riesame  allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale,
appositamente  istituiti per garantire la definizione del contenzioso
in tempi rapidi e certi.
   Si  raccomanda  agli  Enti  ed  Organismi  in  indirizzo  di voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  delle  presente
Circolare nei confronti di tutti gli interessati.
    Roma, 6 maggio 2004

                      Il titolare dell'Ufficio monocratico: Gulinelli