IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  38  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni,  nonche'  l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto
1982,  n.  526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di indebitamento
anche  tramite  l'emissione di certificati di credito del Tesoro e di
buoni del Tesoro poliennali;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 149, convertito, con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare
l'art.  9,  con  cui  si  e'  stabilito, fra l'altro, che il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  determina  con  propri  decreti  le
condizioni  e  ogni  altra  modalita'  relativa  all'emissione  ed al
collocamento  dei  titoli  pubblici,  e  puo'  procedere  al rimborso
anticipato  dei  titoli nonche' ad operazioni di concambio tra titoli
emessi e da emettere;
  Visto l'art. 39 della citata legge n. 119 del 1981, che attribuisce
al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze la facolta' di emettere
buoni  ordinari  del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche
che  per i medesimi sono stabilite con suoi decreti, a modificazione,
ove  occorra,  di  quelle  previste  dal  regolamento di contabilita'
generale dello Stato;
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,
recante  l'istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
Stato,  nonche'  il decreto ministeriale n. 16344 del 29 maggio 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133
dell'11  giugno  2001,  con  cui sono state stabilite le modalita' di
utilizzazione del Fondo medesimo;
  Visto  il  decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  210  del
10 settembre 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni
di  concambio  da  effettuare  mediante l'utilizzazione di un sistema
telematico di negoziazione;
  Considerato  che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o il
riacquisto  dei  citati  titoli di Stato, si prevede che le richieste
degli   operatori  relative  a  tali  operazioni  sono  vincolanti  e
irrevocabili  e  conseguentemente devono essere regolate, nei tempi e
con le modalita' stabiliti nei decreti medesimi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 130 del 6
giugno  2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con
cui  e'  stato affidato alla societa' Monte Titoli S.p.a. il servizio
di gestione accentrata dei titoli di Stato;
  Visto  il  regolamento  adottato con decreto ministeriale 13 maggio
1999,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  159  del  9 luglio  1999,  ed  in particolare l'art. 3,
relativo all'individuazione degli operatori «specialisti in titoli di
Stato»;
  Considerato  che  l'attivita'  di  regolamento  degli importi o dei
titoli  dovuti  a  seguito  delle  citate  operazioni  di  emissione,
concambio  e  riacquisto  dei titoli di Stato verra' svolta tramite i
servizi  di  liquidazione  «Express  II»,  gestiti dalla Monte Titoli
S.p.a.;
  Ravvisata  l'opportunita' di prevedere la fattispecie del ritardato
versamento,  da  parte  degli  operatori,  del  contante o dei titoli
oggetto  delle citate operazioni, stabilendo penali al verificarsi di
tale eventualita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Finalita' del decreto
  1.  A  seguito  dell'adozione  dei servizi di liquidazione «Express
II»,  gestiti  dalla  Monte  Titoli  S.p.a., per il regolamento delle
operazioni  di  emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato,
citate   nelle   premesse,   in   caso  di  ritardo  nell'adempimento
dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori, troveranno applicazione le disposizioni del presente
decreto.