IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ed in particolare l'art. 9, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti le condizioni e ogni altra modalita' relativa all'emissione ed al collocamento dei titoli pubblici, e puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli nonche' ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto l'art. 39 della citata legge n. 119 del 1981, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti, a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonche' il decreto ministeriale n. 16344 del 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001, con cui sono state stabilite le modalita' di utilizzazione del Fondo medesimo; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, con il quale sono state disciplinate le operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione; Considerato che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o il riacquisto dei citati titoli di Stato, si prevede che le richieste degli operatori relative a tali operazioni sono vincolanti e irrevocabili e conseguentemente devono essere regolate, nei tempi e con le modalita' stabiliti nei decreti medesimi; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla societa' Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, ed in particolare l'art. 3, relativo all'individuazione degli operatori «specialisti in titoli di Stato»; Considerato che l'attivita' di regolamento degli importi o dei titoli dovuti a seguito delle citate operazioni di emissione, concambio e riacquisto dei titoli di Stato verra' svolta tramite i servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a.; Ravvisata l'opportunita' di prevedere la fattispecie del ritardato versamento, da parte degli operatori, del contante o dei titoli oggetto delle citate operazioni, stabilendo penali al verificarsi di tale eventualita'; Decreta: Art. 1. Finalita' del decreto 1. A seguito dell'adozione dei servizi di liquidazione «Express II», gestiti dalla Monte Titoli S.p.a., per il regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, citate nelle premesse, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori, troveranno applicazione le disposizioni del presente decreto.