IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
            1. Trasmissione telematica dei dati relativi
             al modello di dichiarazione Unico 2004-PF.
    1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via
telematica  i  dati  contenuti  nel  modello  di  dichiarazione Unico
2004-PF, approvato con provvedimento del 16 marzo 2004, da presentare
nell'anno  2004 da parte delle persone fisiche, secondo le specifiche
tecniche contenute nell'allegato A al presente provvedimento.
2.    Trasmissione    telematica   dei   dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione dei parametri.
    2.1.  I  dati  relativi  ai modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei  parametri, contenuti nel
modello  Unico  2004-PF,  devono  essere  trasmessi  dagli utenti del
servizio   telematico   secondo  le  specifiche  tecniche  riportate,
rispettivamente:
      a)  per  gli  esercenti  arti e professioni, nell'allegato B al
presente provvedimento;
      b)  per  gli  esercenti attivita' d'impresa, nell'allegato C al
presente provvedimento.
3.  Trasmissione  telematica  dei  dati  relativi  alla dichiarazione
IVA/2004,  alla  dichiarazione  modello  770/2004  Ordinario  ed alla
dichiarazione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2004-PF.
    3.1.  I  dati  relativi  alla  dichiarazione  annuale  IVA  2004,
contenuta  nel  modello  Unico 2004-PF, devono essere trasmessi dagli
utenti   del  servizio  telematico  secondo  le  specifiche  tecniche
riportate  nell'allegato A al provvedimento 18 marzo 2004, pubblicato
nel  supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27
marzo   2004,  di  approvazione  delle  specifiche  tecniche  per  la
trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nella  dichiarazione
IVA/2004 relativa all'anno 2003.
    3.2.   I   dati  relativi  alla  dichiarazione  modello  770/2004
Ordinario,   contenuta  nel  modello  Unico  2004-PF,  devono  essere
trasmessi  dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche
tecniche  riportate  nell'allegato  B al provvedimento 31 marzo 2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale n.
93  del 21 aprile 2004, di approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei
sostituti  d'imposta modello 770/2004 Semplificato e modello 770/2004
Ordinario, relativi all'anno 2003.
    3.3.  I  dati  relativi alla dichiarazione dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  contenuta  nel  modello Unico 2004-PF,
devono  essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo
le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
4.  Trasmissione  telematica  dei  dati  riguardanti la scelta per la
destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
    4.1. I dati riguardanti la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF,
espressa  nell'apposita scheda, approvata unitamente al modello Unico
2004-PF,   da   parte   dei   soggetti   esonerati   dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,n.  600,  devono  essere  trasmessi  dagli  utenti  del servizio
telematico  secondo  le specifiche tecniche contenute nell'allegato C
al  provvedimento 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.   53  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  30  marzo  2004,  di
approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2004.
Motivazioni.
    Con provvedimento del 16 marzo 2004 e' stato approvato il modello
di   dichiarazione   Unico   2004-PF,  con  le  relativi  istruzioni,
concernente  la  dichiarazione agli effetti delle imposte sui redditi
delle persone fisiche da presentare nell'anno 2004.
    Lo  stesso  provvedimento ha, inoltre, approvato i modelli per la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei
parametri  per  il  periodo  d'imposta 2003, unitamente alle relative
istruzioni.  Tali  modelli,  che costituiscono parte integrante della
dichiarazione Unico 2004-PF, devono essere presentati dagli esercenti
attivita'  d'impresa  o attivita' professionali per le quali non sono
stati  approvati  gli  studi di settore, ovvero, ancorche' approvati,
operano   le   condizioni   di   inapplicabilita'   individuate   nei
provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
    Il   punto  2.2  del  suddetto  provvedimento  fa  rinvio  ad  un
successivo  atto  dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle
specifiche  tecniche  per  la trasmissione in via telematica dei dati
contenuti nella medesima dichiarazione Unico 2004-PF.
    Pertanto,  al fine di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definite:
      nell'allegato  A,  le  specifiche tecniche da utilizzare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel  modello  di  dichiarazione Unico 2004-PF, da parte delle persone
fisiche  che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli
altri   utenti   del   servizio  telematico  che  intervengono  quali
intermediari abilitati alla trasmissione;
      nell'allegato  B,  le  specifiche  tecniche  da adottare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel   modello  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  dei  parametri  da  parte  degli  esercenti arti e
professioni  che  provvedono  direttamente all'invio nonche' da parte
degli  altri  utenti  del  servizio telematico che intervengono quali
intermediari abilitati alla trasmissione;
      nell'allegato  C,  le  specifiche  tecniche  da adottare per la
trasmissione  telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti
nel   modello  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  dei  parametri  da parte degli esercenti attivita'
d'impresa  che  provvedono  direttamente  all'invio  nonche' da parte
degli  altri  utenti  del  servizio telematico che intervengono quali
intermediari abilitati alla trasmissione.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni: disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
    Decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP),  revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
    Decreto   legislativo   9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
    Decreto  31  luglio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di locazione e di affitto da
sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione telematica dei
pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2000;
    Decreto  18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44  del  23  febbraio  1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre
2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;
decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26  aprile  2001:  individuazione  di  altri  soggetti abilitati alla
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni, comprese quelle delle
amministrazioni dello Stato;
    Provvedimento   15   gennaio  2004,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  15  alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004:
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno
2003,  con  le  relative  istruzioni, da presentare nell'anno 2004 ai
fini  dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis
con le relative istruzioni;
    Provvedimento   15   gennaio  2004,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  22 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2004:
approvazione  dei modelli 770/2004, con le relative istruzioni per la
compilazione,  concernente  la  dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche'   degli   intermediari   ed   altri   soggetti   tenuti  alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
    Provvedimento 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004: approvazione
delle  specifiche  tecniche  per  la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2004;
    Provvedimento 16 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  55  alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2003: approvazione
del  modello di dichiarazione Unico 2004-PF nonche', tra l'altro, dei
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione   dei   parametri  da  utilizzare  per  il  periodo
d'imposta 2003;
    Provvedimento 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  51  alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2004: approvazione
delle  specifiche  tecniche  per  la trasmissione telematica dei dati
contenuti nella dichiarazione annuale IVA/2004;
    Provvedimento 31 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  71 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004: approvazione
delle  specifiche  tecniche  per  la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 Semplificato e modello
770/2004 Ordinario;
    Provvedimento 31 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  74 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2004: approvazione
dei modelli Unico 2004, quadri IQ, da utilizzare per la dichiarazione
ai  fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per
l'anno 2003.
      Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
        Roma, 30 aprile 2004
                                                Il direttore: Ferrara