IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27 ottobre  2003, n. 290 (di seguito il
«decreto-legge  n.  239/2003»),  recante  disposizioni urgenti per la
sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per  il recupero di
potenza  di  energia elettrica e, in particolare, l'art. 1-ter, comma
1,  il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, si definiscano -
nel  rispetto  dei  principi di salvaguardia degli interessi pubblici
legati   alla   sicurezza  ed  affidabilita'  del  sistema  elettrico
nazionale  e  di  autonomia  imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari  delle  reti  di  trasmissione  elettrica - i criteri, le
modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione  della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione
del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina
dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione;
  Visto  l'art.  1-ter,  comma  4,  del  decreto-legge n. 239/2003 il
quale,  in  particolare,  prevede  che ciascuna societa' operante nel
settore  della  produzione,  importazione, distribuzione e vendita di
energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  anche attraverso societa'
controllate,  controllanti  o controllate dalla medesima controllante
e,   comunque,  ciascuna  societa'  a  controllo  pubblico  non  puo'
detenere,  direttamente  o  indirettamente, a decorrere dal 1° luglio
2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che
sono  proprietarie  e  che  gestiscono reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, che attua la
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato interno
dell'energia elettrica, come modificato dall'art. 1-ter, comma 3, del
decreto-legge  n.  239/2003  (di  seguito  il «decreto legislativo n.
79/1999»), e, in particolare, l'art. 1 il quale, tra l'altro, riserva
allo  Stato  le  attivita'  di  trasmissione  e  dispacciamento  e le
attribuisce  in  concessione  al  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale (di seguito: il «Gestore»);
  Visto  l'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che definisce e
disciplina,  tra l'altro, le funzioni e le attivita' del Gestore e la
costituzione  da  parte di Enel S.p.a. di una societa' per azioni che
assume la titolarita' e le funzioni di Gestore;
  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  26 giugno  2003,  recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  Visti  gli  articoli 4  e 5 del decreto legislativo n. 79/1999, che
disciplinano  la costituzione da parte del Gestore delle societa' per
azioni  «Acquirente  Unico»  e  «Gestore  del Mercato Elettrico» e ne
individuano le rispettive funzioni;
  Visto  l'art.  3,  comma  7, del decreto legislativo n. 79/1999 che
definisce  le  modalita'  di individuazione dell'ambito della rete di
trasmissione  nazionale,  richiedendo ai soggetti proprietari di tale
rete  e  a  coloro  che  detengono la disponibilita' della stessa, la
costituzione di specifiche societa' di capitali alle quali attribuire
esclusivamente  i  beni  ed  i rapporti, le attivita' e le passivita'
relativi alla trasmissione di energia elettrica;
  Visto  l'art.  13,  comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.
79/1999,  che  espressamente dispone la costituzione da parte di Enel
S.p.a.  di  una  societa'  separata  per  l'esercizio  dei diritti di
proprieta'  della  rete  di  trasmissione  comprensiva delle linee di
trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica;
  Visto  l'atto  costitutivo  della  societa'  Gestore  della Rete di
Trasmissione  Nazionale  S.p.a. del 27 aprile 1999 (di seguito: «GRTN
S.p.a.»),  le  cui  azioni  sono  state  assegnate dall'Enel S.p.a. a
titolo  gratuito  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 79/1999;
  Visto  l'atto costitutivo della societa' Terna S.p.a. del 31 maggio
1999,  il cui intero capitale sociale e' attualmente detenuto da Enel
S .p.a.;
  Visto   l'atto  di  conferimento  del  7 settembre  1999  del  ramo
d'azienda  della  Divisione  Trasmissione  da parte di Enel S.p.a. in
favore di Tema S.p.a., efficace dal 1° ottobre 1999;
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito
della rete di trasmissione nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
17 settembre  1999 che individua Enel S.p.a., Enel Produzione S.p.a.,
Terna  S.p.a.  ed  Enel  Distribuzione  S.p.a. quali societa' nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da
parte   dello   Stato,   deve  essere  introdotta  una  clausola  che
attribuisca   al   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  i  poteri  speciali  di cui all'art. 2 del
decreto-legge  31 maggio  1994, n. 332, convertito, con modificazioni
ed  integrazioni,  nella legge 30 luglio 1994, n. 474 (di seguito: il
«decreto-legge n. 332/1994»);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  17 settembre  1999,  che individua il
contenuto  della  clausola  che  attribuisce  i  poteri  speciali  al
Ministro  dell'economia  e delle finanze di cui all'art. 2 del citato
decreto-legge  n. 332/1994, da inserire negli statuti di Enel S.p.a.,
Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.;
  Visto  lo  statuto  di Terna S.p.a. e, in particolare, l'art. 6 che
disciplina i poteri speciali in conformita' al richiamato decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del 17 settembre 1999;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  del  15 aprile  2004, reso ai sensi dell'art. 22 della legge
10 ottobre 1990, n. 287;
  Vista   la  segnalazione  del  20 aprile  2004  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas al Governo in merito all'applicazione
dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Visto  il  decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato   interno   dell'elettricita»   (di   seguito:   il  «decreto
legislativo n. 387/2003»);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 17 luglio 2000 che attribuisce a GRTN S.p.a. la
concessione   delle   attivita'   di  trasmissione  e  dispacciamento
dell'energia  elettrica  nel territorio nazionale, ai sensi dell'art.
1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  ed approva la
relativa convenzione;
  Considerato che, con analogo decreto, si provvedera' ad integrare o
a  modificare  la menzionata concessione in tutti i casi di modifiche
nell'assetto  e  nelle  funzioni  del  Gestore  e,  comunque,  ove il
Ministro  delle  attivita'  produttive  lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al Gestore stesso;
  Considerato  che  Terna S.p.a. detiene attualmente la proprieta' di
circa il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale, mentre la
restante quota e' detenuta da societa' pubbliche e private;
  Considerato  l'intendimento di Enel S.p.a., che attualmente detiene
l'intero   capitale  sociale  di  Terna  S.p.a.,  di  procedere  alla
quotazione  delle  azioni  della  stessa  societa',  mediante offerta
pubblica  di  vendita, all'esito della quale e' comunque previsto che
Enel S.p.a. continuera' a detenere il controllo della societa';
  Considerato  che il capitale di Enel S.p.a. e' attualmente detenuto
per  circa  il  50,6  per  cento  dal Ministero dell'economia e delle
finanze,  per circa il 10,4 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a.  e,  per  il  restante  39,0  per  cento circa, e' diffuso sul
mercato;
  Ritenuto che l'unificazione della proprieta' e della gestione della
rete  nazionale  di  trasmissione, prevista dall'art. 1-ter, comma 1,
del  decreto-legge  n.  239/2003, risulta funzionale all'obiettivo di
assicurare  una  maggiore  efficienza,  sicurezza e affidabilita' del
sistema  elettrico nazionale e che, a tal fine, solo alcune attivita'
attualmente   svolte  da  GRTN  S.p.a.  dovranno  confluire  in  tale
soggetto;
  Ritenuto  che la gestione del soggetto derivante dalla unificazione
della  proprieta'  e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione  deve  essere  ispirata  a  principi  di  neutralita'  e
imparzialita'  e deve assicurare l'assenza di ogni discriminazione di
utenti o categorie di utenti;
  Ritenuto  che  l'unificazione  in  capo  ad un unico soggetto della
proprieta'  dell'intera  rete  elettrica  nazionale  di  trasmissione
favorisca lo sviluppo della capacita' di trasporto della rete stessa,
nonche'  migliori la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico
nazionale;
  Ritenuto  che, nella scelta delle modalita' con le quali operare la
privatizzazione  del  soggetto  risultante  dalla  unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione,     debbano    essere    assicurati    gli    obiettivi
dell'azionariato diffuso, della stabilita' dell'assetto proprietario,
anche   in  considerazione  della  tutela  delle  caratteristiche  di
servizio   di  pubblica  utilita'  delle  attivita'  svolte  da  tale
soggetto;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Unificazione della proprieta' e della gestione
           della rete elettrica nazionale di trasmissione
  1.  Entro  il  31 ottobre  2005  sono  trasferiti  a  Terna S.p.a.,
eventualmente   anche   attraverso  conferimento,  le  attivita',  le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa
la  titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10,
del  decreto  legislativo  n. 79/1999 - facenti capo a GRTN S.p.a. ad
eccezione di:
    a) beni,  rapporti  giuridici e personale afferenti alle funzioni
di  cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui
al decreto legislativo n. 387/2003;
    b) le  partecipazioni detenute nelle societa' Gestore del Mercato
Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
    c) gli  eventuali  oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di
copertura,  di  natura  risarcitoria e sanzionatoria per le attivita'
poste  in  essere  - fino alla data di efficacia del trasferimento di
cui  al  presente  comma - dallo stesso GRTN S.p.a. In ogni caso GRTN
S.p.a.  tiene  indenne  Terna  S.p.a.  da eventuali oneri - di natura
risarcitoria  e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna
S.p.a. per le attivita' poste in essere da GRTN S.p.a. fino alla data
di  efficacia  del  trasferimento  di  cui  al  presente comma, fermo
restando l'impegno di Terna S.p.a. di fare tutto quanto in suo potere
affinche' l'ammontare di tali oneri risulti minimizzato.
  2.  Il  trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo oneroso. A
tal  fine,  GRTN  S.p.a. e Terna S.p.a. concordano la consistenza dei
beni  e dei rapporti giuridici, le unita' di personale da trasferire,
nonche'  il  relativo  valore.  In  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'accordo  entro  il  30 aprile  2005,  qualora  il  trasferimento
avvenga  mediante  contratto  di compravendita, la determinazione del
prezzo,  individuato  tenendo conto dei valori di mercato, e' rimessa
ad  un  collegio di tre valutatori indipendenti - operanti sulla base
di  sperimentate  metodologie  di  valutazione - di cui due indicati,
rispettivamente,  da  ciascuna  delle  parti,  che  ne  sopportano  i
relativi  oneri,  e  il  terzo, indicato dal presidente del tribunale
territorialmente  competente in base alle sedi legali delle societa',
i cui oneri sono ripartiti pariteticamente fra le parti.
  3.  Alla  data  di  efficacia  del trasferimento di cui al comma 1,
Terna  S.p.a.  assume  la titolarita' e le funzioni di Gestore di cui
all'art.  3,  commi  1  e  2, del decreto legislativo n. 79/1999. Con
effetto  dalla medesima data, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. provvedono a
modificare le rispettive ragioni sociali.
  4.  Entro  il 31 dicembre 2004, GRTN S.p.a. predispone un documento
integrato,   denominato   «codice  di  trasmissione,  dispacciamento,
sviluppo  e sicurezza della rete» (il «Codice»), contenente le regole
tecniche,  di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  per  l'accesso e l'uso della rete
elettrica   nazionale   di   trasmissione   e  delle  apparecchiature
direttamente  connesse,  per  l'interoperabilita'  delle  reti  e per
l'erogazione  del  servizio  di  dispacciamento,  nonche'  i  criteri
generali  per  lo  sviluppo  e  la  difesa della sicurezza della rete
elettrica   nazionale   di  trasmissione  e  per  gli  interventi  di
manutenzione  della  stessa  rete.  Il  Codice prevede l'istituzione,
prima  del  trasferimento  di  cui  all'art. 1, comma 1, di un organo
tecnico  di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale
di  trasmissione  (il  «Comitato  di  consultazione»), composto da un
numero   massimo   di   sette  membri  e  con  competenze  in  merito
all'aggiornamento   delle  regole  in  esso  contenute,  nonche'  con
funzioni  di agevolazione della risoluzione di eventuali controversie
derivanti dalla applicazione delle regole stesse.
  Il  Comitato  di consultazione propone modifiche ed integrazioni al
Codice,  puo' esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta del
Gestore,  sulle  proposte  di  modifica  ed  aggiornamento del Codice
stesso  e  sulla  rispondenza  delle  regole  in  esso contenute alle
finalita'  di  servizio  di pubblica utilita' ed alle esigenze di non
discriminazione, trasparenza e neutralita' delle informazioni e delle
procedure.  Puo'  esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta
del  Gestore,  sui  criteri  generali  per lo sviluppo della rete, lo
sviluppo  e  la  gestione  delle  interconnessioni,  la  difesa della
sicurezza della rete, nonche' sui criteri generali di classificazione
delle informazioni sensibili e dell'accesso alle stesse.
  Le   modalita'  di  nomina  e  di  funzionamento  del  Comitato  di
consultazione sono previste nel Codice. I costi di funzionamento sono
a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attivita'
produttive e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano,
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo
n. 79/1999 e del decreto-legge n. 239/2003, la conformita' del Codice
e delle modalita' di funzionamento del Comitato di consultazione alle
condizioni e alle direttive da essi emanate e si pronunciano, sentito
il  Gestore, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Qualora la
pronuncia  non  avvenga  entro  tale  termine,  il  Codice si intende
approvato.