IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Imperia

  Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che
attribuisce  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  tra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione  -  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento
delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del
liquidatore;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i
casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
  Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le
previsioni del suddetto articolo del Codice civile;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
17 luglio  2003  relativo  alla  determinazione  del limite temporale
dalla   presentazione   dell'ultimo   bilancio   per  la  nomina  del
commissario liquidatore;
  Considerato  che  dagli  accertamenti  ispettivi  del 2 aprile 2004
risulta  che  la  sotto  indicata societa' cooperativa si trova nelle
condizioni   previste   dal   predetto  art.  2545-septiesdecies,  in
particolare  in  ragione del fatto che per oltre due anni consecutivi
non  ha depositato il bilancio di esercizio e non ha compiuto atti di
gestione;
  Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso
dalla  Commissione  centrale per le cooperative, che definisce i casi
in  cui  non  e'  necessario  acquisire  il  parere  preventivo della
Commissione medesima;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Ligurcoop 95 coop. edilizia S.r.l.», con
sede in Diano Marina, costituita per rogito notaio Di Giovanni Paolo,
in  data  6 maggio  1983,  repertorio  n.  66193,  codice  fiscale n.
00759020092,   n.  R.E.A.  96109,  e'  sciolta,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice civile e del decreto ministeriale del
17 luglio  2003  citati  in  premessa,  senza  far  luogo a nomina di
liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Imperia, 6 maggio 2004
                           Il direttore provinciale reggente: Vettori