IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della   direttiva   89/398/CEE,  concernente  i  prodotti  alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
  Vista   la  direttiva  2002/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
  Vista la circolare n. 8 del 16 aprile 1996: alimenti addizionati di
vitamine e/o minerali e integratori;
  Visto   l'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  giugno 1998, n. 131: regolamento concernente le norme
di  attuazione  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in
materia   di  prodotti  alimentari  destinati  ad  una  alimentazione
particolare  che  prevede  la  pubblicazione  periodica  da parte del
Ministero  della  salute dell'elenco dei prodotti commercializzati ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Vista  la  circolare  n. 11 del 17 luglio 2000: prodotti soggetti e
notifica di etichetta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 23 aprile 2001 con il
quale  e'  stato  modificato  l'allegato 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, con la conseguente applicazione della procedura
di  notifica  di  cui  all'art.  7  del  medesimo  decreto anche agli
alimenti  con  scarso  tenore  di  sodio  compresi  i sali dietetici,
iposodici, asodici, nonche' degli alimenti senza glutine;
  Visto  l'art. 28 della legge comunitaria 2002: modifiche al decreto
legislativo   27   gennaio  1992,  n.  111,  concernente  i  prodotti
alimentari  destinati  ad  una  alimentazione  particolare con cui e'
stata  applicata  la  procedura  di  notifica  di  cui all'art. 7 del
medesimo  decreto  anche ai prodotti per sportivi e agli alimenti per
diabetici;
  Vista  la  circolare  n.  3  del 18 luglio 2002: applicazione della
procedura  di  notifica  di  etichetta  di cui all'art. 7 del decreto
legislativo  27  gennaio 1992, n. 111, ai prodotti a base di piante e
derivati aventi finalita' salutistiche;
  Visto  il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2002 con il
quale  e'  stato pubblicato l'elenco dei prodotti notificati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento ed alla pubblicazione
dell'elenco  dei  prodotti  notificati alla data del 31 gennaio 2004,
con l'esclusione degli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i
sali dietetici, iposodici, asodici, degli alimenti senza glutine, dei
prodotti per sportivi e degli alimenti per diabetici;
  Ritenuto   altresi'  di  escludere  i  prodotti  caratterizzati  da
ingredienti    esclusivamente   erboristici   ed   aventi   finalita'
salutistiche,  gia' presenti sul mercato alla data della circolare n.
3  del  18  luglio  2002,  in  attesa del recepimento della direttiva
sopraccitata 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
giugno 2002;
  Viste le risultanze agli atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  al  presente decreto, parte integrante dello stesso,
e'  inserito  l'elenco  relativo  ai  prodotti  notificati  ai  sensi
dell'art.  7  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, alla
data del 31 gennaio 2004.