IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; Vista la circolare n. 8 del 16 aprile 1996: alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1998, n. 131: regolamento concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che prevede la pubblicazione periodica da parte del Ministero della salute dell'elenco dei prodotti commercializzati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Vista la circolare n. 11 del 17 luglio 2000: prodotti soggetti e notifica di etichetta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 aprile 2001 con il quale e' stato modificato l'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, con la conseguente applicazione della procedura di notifica di cui all'art. 7 del medesimo decreto anche agli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici, nonche' degli alimenti senza glutine; Visto l'art. 28 della legge comunitaria 2002: modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare con cui e' stata applicata la procedura di notifica di cui all'art. 7 del medesimo decreto anche ai prodotti per sportivi e agli alimenti per diabetici; Vista la circolare n. 3 del 18 luglio 2002: applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche; Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2002 con il quale e' stato pubblicato l'elenco dei prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento ed alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati alla data del 31 gennaio 2004, con l'esclusione degli alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici, degli alimenti senza glutine, dei prodotti per sportivi e degli alimenti per diabetici; Ritenuto altresi' di escludere i prodotti caratterizzati da ingredienti esclusivamente erboristici ed aventi finalita' salutistiche, gia' presenti sul mercato alla data della circolare n. 3 del 18 luglio 2002, in attesa del recepimento della direttiva sopraccitata 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002; Viste le risultanze agli atti; Decreta: Art. 1. Nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, e' inserito l'elenco relativo ai prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, alla data del 31 gennaio 2004.