IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi

                           di concerto con

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge
29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia di istituzione del registro
delle  imprese  di  cui  all'art.  2188  del  codice  civile,  ed  in
particolare  l'art.  11, comma 9, del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica n. 581 del 1995, il quale dispone, tra l'altro, che
l'ufficio  del  registro delle imprese al momento della presentazione
della  domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza
del  numero  di codice fiscale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera
f),  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n.
784,  attribuisce  il  codice fiscale collegandosi, in via telematica
con il Ministero delle finanze che lo genera;

  Visto,  altresi', l'art. 20, comma 1, di detto decreto d'attuazione
n.  581  del 1995, il quale dispone che la domanda di iscrizione o di
deposito  nel  registro  delle imprese e nel repertorio delle notizie
economiche  e  amministrative  (REA)  e'  unica,  secondo  i  modelli
approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive;

  Visto  l'art.  31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e
successive  modificazioni,  il  quale stabilisce che le denunce e gli
atti  che  le  accompagnano  da  presentarsi all'ufficio del registro
delle  imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali  e  dai  soggetti  iscritti  al REA, sono inviate per via
telematica   ovvero   presentate  su  supporto  informatico  mediante
l'utilizzo della firma digitale;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal
decretolegislativo   23 gennaio  2002,  n.  10,  e  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in particolare
l'art. 24, comma 6, di detto decreto in materia di firma digitale;

  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  del  commercio, delle
assicurazioni e dei servizi del 31 ottobre 2003, recante approvazione
delle  specifiche  tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzato  alla  compilazione  delle  domande  e  delle  denunce da
presentare  all'ufficio del registro delle imprese per via telematica
o su supporto informatico;

  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
e  integrazioni,  nonche'  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in materia di protezione dei dati personali;

  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio   2002,  concernente  la  sicurezza  informatica  e  delle
telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in
particolare  l'art.  35 dello stesso, concernente le dichiarazioni di
inizio,  variazione  e  cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto,  che  al  comma  8  dispone  che  i soggetti tenuti
all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese ovvero alla denuncia al
repertorio  delle  notizie  economiche e amministrative (REA) possono
assolvere  gli  obblighi  di  presentazione  delle  dichiarazioni  di
inizio,   variazione   e  cessazione  dell'attivita'  presentando  le
dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette  i  dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione;

  Visto  il provvedimento 12 novembre 2002 del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7,
da  utilizzare  per  le dichiarazioni di inizio attivita', variazione
dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

  Considerato  che  il punto 4 del citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate del 12 novembre 2002 stabilisce che, con
decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle attivita' produttive, da
emanarsi  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono  disciplinate  le  modalita'  di  presentazione  all'ufficio del
registro  delle  imprese  delle  dichiarazioni di cui all'art. 35 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633 del 1972, e sono
definite  le  specifiche  tecniche  relative  ai  dati da trasmettere
all'Agenzia delle entrate;

  Ritenuto  opportuno,  stante le difficolta' riscontrate per rendere
compatibili  gli  adempimenti relativi alle variazioni dell'attivita'
tanto   ai  fini  fiscali  che  ai  fini  della  pubblicita'  legale,
disciplinare  per il momento le sole modalita' di inizio e cessazione
attivita'  di  cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attivita' ai
         fini I.V.A. all'ufficio del registro delle imprese

  1.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione nel registro delle imprese,
ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative  (REA)  possono  presentare la dichiarazione di inizio
attivita'  di  cui  all'art.  35, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, all'ufficio del registro
delle imprese.

  2.  E'  consentito  inoltre,  ai  medesimi  soggetti, di presentare
presso  lo stesso ufficio la dichiarazione di cessazione attivita' di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.