IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in particolare l'art. 11, comma 9, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, il quale dispone, tra l'altro, che l'ufficio del registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica con il Ministero delle finanze che lo genera; Visto, altresi', l'art. 20, comma 1, di detto decreto d'attuazione n. 581 del 1995, il quale dispone che la domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e' unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; Visto l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, il quale stabilisce che le denunce e gli atti che le accompagnano da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al REA, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decretolegislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in particolare l'art. 24, comma 6, di detto decreto in materia di firma digitale; Visto il decreto del direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del 31 ottobre 2003, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzato alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2002, concernente la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'art. 35 dello stesso, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che al comma 8 dispone che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell'attivita' presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione; Visto il provvedimento 12 novembre 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; Considerato che il punto 4 del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002 stabilisce che, con decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e sono definite le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate; Ritenuto opportuno, stante le difficolta' riscontrate per rendere compatibili gli adempimenti relativi alle variazioni dell'attivita' tanto ai fini fiscali che ai fini della pubblicita' legale, disciplinare per il momento le sole modalita' di inizio e cessazione attivita' di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; Decreta: Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attivita' ai fini I.V.A. all'ufficio del registro delle imprese 1. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono presentare la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'ufficio del registro delle imprese. 2. E' consentito inoltre, ai medesimi soggetti, di presentare presso lo stesso ufficio la dichiarazione di cessazione attivita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.