L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 6 maggio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art.
11, commi 2 e 4;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con   il  Ministro  dell'ambiente
11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante  approvazione del testo integrato della disciplina del
mercato elettrico (di seguito: disciplina del mercato elettrico);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  19 marzo  2002,  n.  42/02  (di  seguito:
deliberazione n. 42/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  periodo  di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione
dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.   5/04  (di  seguito:  testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile  2004,  n. 60/04 (di
seguito: deliberazione n. 60/04);
  Considerato che:
    l'attestazione  delle  condizioni  per  il  riconoscimento  della
produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
ai  sensi  della  deliberazione  n.  42/02  prevede il rispetto di un
indice  che  tiene  conto  del risparmio di energia primaria rispetto
alla produzione separata di energia elettrica e calore e di un indice
per la verifica dell'effettiva produzione di energia termica utile da
parte   dell'unita'   di  produzione,  e  avviene  sulla  base  delle
dichiarazioni  trasmesse  annualmente dai produttori al Gestore della
rete  e  riferite ai dati di produzione a consuntivo dell'anno solare
precedente;
    conseguentemente,  la priorita' di dispacciamento, cosi' come gli
altri benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, e 11, commi 2 e 4,
del   decreto  legislativo  n.  79/1999,  e'  riconosciuta  a  titolo
definitivo  su base annuale alle unita' di cogenerazione che ne hanno
titolo  con  riferimento all'anno successivo a quello a cui i dati di
esercizio sono riferiti;
    alcuni  operatori hanno rappresentato all'Autorita' l'esigenza di
ottenere  il riconoscimento della priorita' di dispacciamento, quanto
alle  unita' di produzione in grado di soddisfare, sulla base di dati
di  progetto  e  degli  esiti  dei  collaudi,  le  condizioni  per il
riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore  come  cogenerazione  ai  sensi  della deliberazione n. 42/02,
anche  nel  periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio
delle  predette  unita'  di produzione ed il 31 dicembre dello stesso
anno (di seguito: il primo periodo di esercizio);
    con l'avvio, a far data dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di
merito  economico,  il  mancato  riconoscimento  della  priorita'  di
dispacciamento   per  il  primo  periodo  di  esercizio  comporta  la
partecipazione delle unita' di produzione di cui al precedente alinea
al  sistema  delle  offerte  a parita' di condizioni con le unita' di
produzione  di  cui  all'art.  10,  comma  10.1,  lettera  g),  della
deliberazione n. 168/03;
    la  priorita'  di  dispacciamento  risulta  determinante  ai fini
dell'assegnazione  del  diritto  di immissione dell'energia elettrica
nella  rete  quando  il  prezzo  oggetto delle offerte di vendita nel
mercato del giorno prima relative alle unita' di produzione di cui al
precedente  alinea,  ivi  incluse  le offerte assimilate ai sensi del
comma  19.5  della  deliberazione  n.  168/03,  e'  pari al prezzo di
valorizzazione  dell'energia  elettrica  venduta nella zona in cui e'
situata  l'unita'  di  produzione, determinato ai sensi dell'art. 19,
comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
    l'accoglimento  della sopra richiamata richiesta comporterebbe la
previsione  di  una deroga al regime sopra sinteticamente delineato a
cui  potrebbe  conseguire  l'accesso  al beneficio della priorita' di
dispacciamento con riferimento ad unita' di produzione che potrebbero
non rispettare le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
    la  situazione  di  cui  sopra  dispiegherebbe effetti gravemente
pregiudizievoli  della certezza degli esiti del mercato regolamentato
dell'energia elettrica;
    il  limitato periodo di operativita' del dispacciamento di merito
economico   ad  oggi  maturato  non  consente  di  disporre  di  dati
attendibili  circa  la possibile entita' delle situazioni complessive
derivanti  dal  riconoscimento  della  priorita' di dispacciamento ad
unita' di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione
del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la
priorita'  di dispacciamento riconosciuta senza titolo - determinante
ai fini dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;
  Ritenuto opportuno prevedere che:
    sia  riconosciuta  agli  utenti  del  dispacciamento di unita' di
produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore la facolta' di
avvalersi  della  priorita' di dispacciamento per il primo periodo di
esercizio,  presentando al Gestore della rete, nonche' all'Autorita',
la  documentazione  tecnica  attestante  che,  sulla base dei dati di
progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita' di produzione
e'  in  grado  di  garantire  il raggiungimento degli indici previsti
dalla  deliberazione  n. 42/02; cio' al fine di riconoscere da subito
alle unita' di produzione che garantiscono un significativo risparmio
di energia primaria il beneficio della priorita' di dispacciamento;
    i  soggetti  che hanno esercitato la predetta facolta' provvedano
ad  informare  immediatamente  l'Autorita'  e  il  Gestore della rete
riguardo   a  situazioni  in  cui  non  siano  in  grado,  per  cause
sopravvenute,  di  garantire  il raggiungimento degli indici previsti
dalla deliberazione n. 42/02;
    l'Autorita',   ferme   restando   le   verifiche  previste  dalla
deliberazione  n.  42/02, controlli altresi', anche avvalendosi della
Guardia  di  finanza  secondo  le  modalita' e i criteri che verranno
definiti in applicazione della deliberazione n. 60/04, la veridicita'
delle  informazioni trasmesse al fine di ottenere la priorita' per il
dispacciamento  per  unita'  di  produzione  per  il primo periodo di
esercizio;
    per  ragioni  di garanzia della certezza degli esiti del mercato,
il  riconoscimento  della  priorita' di dispacciamento non venga meno
per  il  primo  periodo  di  esercizio  anche  nel  caso in cui detto
riconoscimento sia stato ottenuto in carenza di titolo;
    l'utente  del  dispacciamento,  in  caso  di esito negativo degli
accertamenti  di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico
corrispettivo di dispacciamento, cio' che si rende necessario al fine
di prevenire comportamenti opportunistici;
    il  corrispettivo  di  cui  al precedente alinea sia quantificato
pari  al  prodotto  tra  le quantita' di energia elettrica ceduta nel
mercato  del  giorno  prima  e  tramite  contratti  di  compravendita
conclusi  al  di  fuori  del sistema delle offerte e il prezzo di cui
all'art.  19, com-ma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03,
in  ciascuna  delle  ore  in  cui  la  priorita' di dispacciamento e'
risultata  determinante  ai  fini  dell'assegnazione  del  diritto di
immissione   dell'energia   elettrica   nelle  reti  con  obbligo  di
connessione di terzi;
    la    destinazione   dell'eventuale   gettito   derivante   dalla
applicazione  dei  corrispettivi  di  cui  ai  precedenti  alinea sia
definita con successivo provvedimento dell'Autorita';
                              Delibera
di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
               Modifiche della deliberazione n. 168/03
  1.1.  All'art.  1,  comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le
parole «(di seguito: testo integrato)», sono aggiunte le parole «, le
definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 42/02,».
  1.2.  All'art.  1,  comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la
definizione  di  prelievo  residuo  di  area  e' inserita la seguente
definizione:  «primo periodo di esercizio e' il periodo intercorrente
tra  la  data  di  entrata  in  esercizio di una unita' di produzione
combinata  di  energia  elettrica  e  calore  ed il 31 dicembre dello
stesso anno;».
  1.3. Dopo il titolo 4 della parte II della deliberazione n. 168/03,
e' inserito il seguente titolo 5:
                              «TITOLO 5
         Dispacciamento delle unita' di produzione combinata
    di energia elettrica e calore nel primo periodo di esercizio
                             Art. 42.1.
Ammissione  degli  utenti  di  dispacciamento di unita' di produzione
   combinata  di  energia  elettrica  e  calore  al  beneficio  della
   priorita' di dispacciamento nel primo periodo di esercizio
  42.1.1.  L'utente  di  dispacciamento  di  una unita' di produzione
combinata  di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel
corso del primo periodo di esercizio di detta unita', della priorita'
di  dispacciamento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999,  ne fa richiesta al Gestore della rete e, a
tal   fine,   trasmette  al  medesimo  Gestore  della  rete,  nonche'
all'Autorita',  la  documentazione tecnica attestante che, sulla base
dei  dati  di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita'
di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla
deliberazione  n.  42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'art.
4, comma 2, lettere d) ed f) della medesima deliberazione.
  42.1.2.  Il  Gestore della rete verifica la documentazione allegata
alla  richiesta  di  cui  al  comma  42.1.1 e comunica all'utente del
dispacciamento, nonche' all'Autorita', gli esiti della verifica entro
dieci  giorni  dal  ricevimento  della  medesima  richiesta;  decorso
inutilmente  tale  termine,  la  richiesta  si  intende  accolta.  La
qualifica  di  cogeneratore ai fini della priorita' di dispacciamento
e'    riconosciuta    all'unita'    di    produzione    a   decorrere
dall'accoglimento della richiesta e fino al termine del primo periodo
di  esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma
42.2.1.
  42.1.3. I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui
al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita'
e  al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui
le  unita'  di  produzione,  per cause sopravvenute, non risultino in
grado  di  rispettare  le condizioni stabilite dalla deliberazione n.
42/02.  Dal  giorno  successivo al ricevimento della comunicazione di
cui  al  presente  comma,  la qualifica di cogeneratore ai fini della
priorita'  di  dispacciamento  viene  meno  fino al termine del primo
periodo di esercizio.
                             Art. 42.2.
Verifiche  delle  condizioni  per  il riconoscimento della produzione
   combinata   di  energia  elettrica  e  calore  come  cogenerazione
   relative al primo periodo di esercizio
  42.2.1.  L'Autorita'  verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni,
anche   avvalendosi   della   Guardia   di  finanza  ai  sensi  della
deliberazione   22 aprile   2004,  n.  60/04,  la  veridicita'  delle
informazioni  trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 al fine di ottenere
la  qualifica  di cogeneratore per la priorita' di dispacciamento per
il  primo  periodo  di  esercizio.  Qualora  la  verifica  dia  esito
negativo,  detta qualifica, riconosciuta a seguito della richiesta di
cui  al  comma  42.1.1,  viene meno a decorrere dal giorno successivo
alla comunicazione dell'esito della verifica.
  42.2.2.  Con  riferimento  alle  unita'  di  produzione che abbiano
beneficiato  della  priorita'  di  dispacciamento  ai sensi dell'art.
42.1,   la   dichiarazione   di   cui  all'art.  4,  comma  1,  della
deliberazione  n.  42/02,  deve  essere  resa  entro  il 15 gennaio e
trasmessa   anche  all'Autorita'.  L'Autorita'  verifica  l'effettivo
raggiungimento  degli  indici  previsti dalla deliberazione n. 42/02,
con riferimento al primo periodo di esercizio.
  42.2.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.2.1 e 42.2.2, diano
esito  negativo, l'utente di dispacciamento, relativamente all'unita'
di produzione per la quale si e' avvalso senza titolo della priorita'
di  dispacciamento,  riconosce al Gestore della rete un corrispettivo
di  dispacciamento  pari  al  prodotto  tra  le  quantita' di energia
elettrica  ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di
compravendita  conclusi  al  di  fuori del sistema delle offerte e il
prezzo  di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente
art.  19,  comma  19.3,  lettera  c).  Tale  corrispettivo  e' dovuto
limitatamente   a   ciascuna   delle  ore  in  cui  la  priorita'  di
dispacciamento  e'  risultata  determinante ai fini dell'assegnazione
del  diritto  di  immissione  dell'energia  elettrica  nelle reti con
obbligo di connessione di terzi.
  42.2.4.  Ai  fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma
42.2.3,  le  ore  in  cui  la  priorita'  di  dispacciamento  risulta
determinante  ai  fini  dell'assegnazione  del  diritto di immissione
dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi
sono  quelle  in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel
mercato del giorno prima relativa alla predetta unita' di produzione,
ivi  incluse  le  offerte assimilate ai sensi del precedente art. 19,
comma   19.5,  e'  pari  al  prezzo  di  valorizzazione  dell'energia
elettrica   venduta   nella  zona  in  cui  e'  situata  l'unita'  di
produzione, di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera b).
  42.2.5. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al comma 42.2.1
e  al  comma  42.2.2,  non determina il venir meno della priorita' di
dispacciamento  riconosciuta  nel  periodo  precedente  le  verifiche
stesse.