IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia delle dogane
  Visto  l'art.  206  del  registro  n.  2913/92  del  Consiglio  del
12 ottobre  1992  ai  sensi  del quale non sorge «alcuna obbligazione
doganale  nei  confronti  di  una  data  merce  quando  l'interessato
fornisca  la  prova che l'inadempienza degli obblighi» previsti dalla
normativa  vigente si sia verificata «per una causa inerente alla sua
stessa  natura  o  per  caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con
l'autorizzazione dell'autorita' doganale»;
  Visto  l'art. 862 del registro CEE n. 2454/93 della Commissione del
2 luglio  1993  che  prevede che «l'autorita' doganale tiene conto, a
richiesta  dell'interessato,  delle  quantita' mancanti, quando dalle
prove  da  questi  fornite  risulti  che  le  perdite  accertate sono
imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce» e non
da    «inosservanza    delle    norme    relative    al    trasporto,
all'immagazzinamento,  alla  manipolazione  o alla lavorazione e alla
trasformazione,   stabilite   dall'autorita'   doganale  o  derivanti
dall'uso normale delle merci in causa;
  Visto  l'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che attribuisce al Ministero delle
finanze   la   facolta'   di  «stabilire  coefficienti  forfetari  di
rendimento,  quando  le circostanze lo giustificano e particolarmente
quando  si  tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in
condizioni   tecniche   generalmente   uniformi,   su   merci  aventi
caratteristiche  costanti  con  l'ottenimento  di prodotti di specie,
quantita' e qualita' costanti»;
  Viste  le  delibere  n.  45/2000  del  10 aprile 2000 e 57/2000 del
12 giugno  2000  del  Comitato  di  coordinamento  del  Se.C.I.T  che
evidenziano   la   necessita'   di  rideterminare  i  cali  forfetari
irrecuperabili per le lavorazioni di oro in regime di perfezionamento
attivo,  ai  fini  della prevenzione di possibili frodi relative alle
imposte dirette ed all'IVA sui prodotti di importazione;
  Considerate   superate   le   disposizioni   impartite   con  telex
ministeriale  3800/XI  del  21 dicembre  1988  dall'allora  Direzione
generale delle dogane e II.II;
  Valutate   le   complessive  risultanze  delle  prove  sperimentali
condotte  presso  le  aziende  orafe  piu' rappresentative per quanto
riguarda la tecnologia impiegata;
  Acquisito  il  parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo
permanente nella seduta dell'8 marzo 2004;
                               Adotta
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  Per  le  sottoindicate  tipologie di prodotti vengono individuati i
seguenti  coefficienti  medi,  in  sostituzione di quelli precedenti,
validi per le autorizzazioni per le temporanee importazioni:
    1. catene piene: calo forfetario irrecuperabile 2,2%;
    2.  catene  vuote, anelli a molla: calo forfetario irrecuperabile
4,0%;
    3.   altri  oggetti  di  oreficeria  e  gioielleria  a  carattere
prevalentemente artigianale: calo forfetario irrecuperabile 6,3%;
    4.  monete;  semilavorati  quali  lingotti,  fili,  lastre:  calo
forfetario irrecuperabile 1,0%;
    5.    fedi,   cerchi,   ciondoli,   medaglie:   calo   forfetario
irrecuperabile 3,0%.