Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, pubblicato nella
sopra   indicata  Gazzetta  Ufficiale,  sono  apportate  le  seguenti
correzioni:
      alla  pag. 7,  seconda  colonna,  all'art. 8, comma 3., dove e'
scritto:  «3.  Entro sei mesi dalla data ...», leggasi: «3. Entro tre
mesi dalla data ...»;
      alla  pag. 9,  prima colonna, all'art. 10, comma 3., al secondo
rigo,  dove  e' scritto: «... gia' rilasciate a favore della ferrovie
Venete  S.r.l.,  ...»,  leggasi:  «... gia' rilasciate a favore della
Ferrovie Venete S.r.l., ...»,
ed  ancora,  alla  pag. 9,  prima  colonna, all'art. 10, comma 4., al
quinto   rigo,   dove   e'  scritto:  «...  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e la ferrovie Venete S.r.l., ...»,
leggasi: «... tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la Ferrovie Venete S.r.l., ...»,
ed  infine,  alla  pag. 9,  seconda  colonna,  all'art.  11, comma 1.
lettera  b),  al  secondo  rigo,  dove e' scritto: «... in materia di
sicurezza  del  trasporti  aerei,  ...»,  leggasi: «... in materia di
sicurezza dei trasporti aerei, ...».