Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 8, comma 3., dove e' scritto: «3. Entro sei mesi dalla data ...», leggasi: «3. Entro tre mesi dalla data ...»; alla pag. 9, prima colonna, all'art. 10, comma 3., al secondo rigo, dove e' scritto: «... gia' rilasciate a favore della ferrovie Venete S.r.l., ...», leggasi: «... gia' rilasciate a favore della Ferrovie Venete S.r.l., ...», ed ancora, alla pag. 9, prima colonna, all'art. 10, comma 4., al quinto rigo, dove e' scritto: «... tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la ferrovie Venete S.r.l., ...», leggasi: «... tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Ferrovie Venete S.r.l., ...», ed infine, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 11, comma 1. lettera b), al secondo rigo, dove e' scritto: «... in materia di sicurezza del trasporti aerei, ...», leggasi: «... in materia di sicurezza dei trasporti aerei, ...».