IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Visti  i  regolamenti  della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE
che  stabiliscono  le  modalita'  dettagliate  per l'attuazione della
terza  fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2
della direttiva 91/414/CEE;
  Vista la decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004
relativa   alla  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  mefluidide
nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante
non  ha  presentato la documentazione richiesta per il controllo e la
valutazione del dossier previsti dai regolamenti sopra citati;
  Considerato  che  gli  Stati  membri  non  possono  piu'  concedere
autorizzazioni  per  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva  mefluidide  che  non  e' stata iscritta nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE in attuazione della decisione della Commissione
2004/401/CE del 26 aprile 2004;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione comunitaria e
considerato che in Italia non sono presenti attualmente registrazioni
di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  La  sostanza  attiva mefluidide non e' iscritta nell'allegato I
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194 che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.