IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 1490/2002/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non ha presentato la documentazione richiesta per il controllo e la valutazione del dossier previsti dai regolamenti sopra citati; Considerato che gli Stati membri non possono piu' concedere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide che non e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in attuazione della decisione della Commissione 2004/401/CE del 26 aprile 2004; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria e considerato che in Italia non sono presenti attualmente registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mefluidide; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva mefluidide non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.