Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali   -  Direzione  generale  delle
                            politiche comunitarie e internazionali
                            Al  Ministero  della  salute  - Direzione
                            generale     della    sanita'    pubblica
                            veterinaria,   degli   alimenti  e  della
                            nutrizione - Ufficio VI
                            Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali  - Direzione generale del Corpo
                            forestale dello Stato
                            Al  Corpo  forestale  dello  Stato  della
                            regione siciliana
                            Agli assessorati regionali agricoltura
                            Agli  assessorati delle province autonome
                            di Trento e di Bolzano
                            Alle     organizzazioni     professionali
                            agricole
                            Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.)
                            riconosciuti
                            A  tutti  i  produttori  non  aderenti ai
                            C.A.A.
                            A tutti gli operatori del settore


QUADRO NORMATIVO

   Si  riporta  di  seguito  un  elenco della normativa comunitaria e
nazionale  di  riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di
premio per i produttori di carni bovine.

- Regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e
  successive  modifiche  ed integrazioni, relativo all'organizzazione
  comune dei mercati nel settore delle carni bovine
- Regolamento  (CE)  n.  2342/1999  della  Commissione del 28 ottobre
  1999,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, recante modalita'
  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1254/1999 del Consiglio
  relativo  all'organizzazione  comune  dei mercati nel settore delle
  carni bovine, in relazione al regimi di premi
- Regolamento  (CE)  n.  2550/2001  della Commissione del 21 dicembre
  2001,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, che stabilisce le
  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n. 2529/2001 del
  Consiglio   relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel
  settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi
  e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001
- Regolamento  (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e
  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che istituisce un sistema
  integrato  di  gestione  e  di  controllo di taluni regimi di aiuti
  comunitari
- Regolamento  (CE)  n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre
  2001,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  fissa  le
  modalita'  di  applicazione  del sistema integrato di gestione e di
  controllo  relativo  a  taluni regimi di aiuti comunitari istituito
  dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio
- Direttiva  92/102/CEE  del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa
  alla identificazione e registrazione degli animali
- REGOLAMENTO  (CE)  n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e
  successive  modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di
  identificazione   e   di   registrazione   dei  bovini  e  relativo
  all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
  bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
- Regolamento  (CE)  n.  1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
  sostegno  allo  sviluppo  da  parte  del  Fondo europeo agricolo di
  orientamento  e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
  regolamenti.
- Regolamento  (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
  istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
  seminativi
- Regolamento  (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che
  stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di sostegno diretto
  nell'ambito della politica agricola comune
- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001,
  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999
  del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli
  imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno
- Regolamento  (CE)  n.  118/2004  della  Commissione, del 23 gennaio
  2004,  recante  modifica al regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa
  le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di
  controllo  relativo  a  taluni regimi di aiuti comunitari istituito
  dal regolamento (CEE) 2508/92 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore
  degli  agricoltori  e che modifica i Reg. (CEE) n. 2019/93, (CE) n.
  1453/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999,
  (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.
- Regolamento  (CE)  n.  1082/2003  della  Commissione, del 23 giugno
  2003, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE)
  n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto
  riguarda  il  livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto
  del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento  (CE)  n.  2237/2003 della Commissione, del 24 dicembre
  2003,  recante  modalita'  di  applicazione  di  taluni  regimi  di
  sostegno  di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
  Consiglio,  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di
  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune e
  istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  "Nuove  norme  in  materia  di
  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti
  amministrativi."
- D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n.  503 - Regolamento recante norme per
  l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, in attuazione dell'art. 14,
  comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI  -  DECRETO  27
  novembre  2001  -  Modalita'  di  applicazione del Decreto 16 marzo
  2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 11 MARZO
  2004 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.
  1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della
  Commissione  del  23  dicembre  2003,  concernenti  norme di comuni
  relative  ai  regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica
  Agricola Comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore
  degli agricoltori.
- MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI  -  DECRETO  18
  Febbraio   2004   -   Disposizioni   nazionali  di  attuazione  dei
  regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
  relativamente  al  titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime
  di  aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE)
  n. 2237/03 della Commissione che reca modalita' di applicazione.
- DPR 437 del 19 ottobre 2000
- Regolamento    recante   modalita'   per   la   identificazione   e
  registrazione degli animali.
- DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo
  2001  -  Requisiti  minimi  di  garanzia  e di funzionamento per le
  attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola
- DECRETO   Interministeriale   del   31   gennaio   2002  -  recante
  disposizioni  in  materia  di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo
  manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa
- DECRETO  Interministeriale del 7 giugno 2002 - recante disposizioni
  in  materia  di  Anagrafe  Zootecnica  Bovina  e  relativo  manuale
  operativo di gestione dell'anagrafe stessa
- CIRCOLARE  AGEA  24  aprile  2001,  n.  35 - Istruzioni concernenti
  adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
  in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia, sviluppo rurale e
  settore vitivinicolo.
- DECRETO   LEGISLATIVO   29  gennaio  2004,  n.  58  -  disposizioni
  sanzionatorie  per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e
  1825  del  2000,  relativi  all'identificazione e registrazione dei
  bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
  a  base  di  carni  bovine, a norma dell'art. 3 della Legge 1 marzo
  2002, n. 39.
- CIRCOLARE  AGEA  22  aprile  2004, n. 8 - PAC Seminativi - Raccolto
  2004  -  Istruzioni  applicative  generali per la compilazione e la
  presentazione delle domande di pagamento per superfici.

SETTORI DI INTERVENTO

   La  presente circolare contiene le istruzioni applicative generali
per  la  compilazione  e la presentazione delle domande di premio nel
settore Bovini, nonche' per la rettifica delle posizioni ai sensi del
Reg. (CE) n. 2419/2001.
   Il  settore di intervento Bovini comprende due linee principali di
premio a cui ne sono subordinate altre:


- Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nu-
  trici/giovenche
   - premio all'estensivizzazione
   - premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche
   - premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche
- Premio alla macellazione
   - Premio supplementare per aziende ricadenti in particolari cate-
     gorie;
   - premio supplementare alle giovenche

   Per   il  settore  bovini  l'allevatore  deve  presentare  domande
distinte a seconda delle diverse linee di premio.
   In particolare puo' essere presentata:

- per  il  premio vacche nutrici una sola domanda di premio nel corso
  della campagna;
- per  il  premio  bovini maschi fino ad un massimo di cinque domande
  per codice aziendale;
- per  il  premio  alla  macellazione non esiste un numero massimo di
  domande.

DEFINIZIONI

   Il  Regolamento  (CEE)  N.  3508/92  fissa, all'art. 1 comma 4, le
seguenti definizioni:

- "Imprenditore":  il  singolo  produttore agricolo, persona fisica o
  giuridica   o   associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,
  indipendentemente   dallo  stato  giuridico  conferito  secondo  il
  diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
  si trova nel territorio della Comunita';
- "azienda":   l'insieme   delle   unita'   di   produzione   gestite
  dall'imprenditore  che  si  trovano  nel  territorio  di  uno Stato
  membro;
- "parcella  agricola":  una porzione continua di terreno sulla quale
  un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.

   Il  Regolamento  (CE)  N.  1760/2000 fissa, all'art. 2 comma 1, le
seguenti definizioni:

- "animale":   un  bovino  quale  definito  all'articolo  2,paragrafo
  2,lettere b) e c), della direttiva 64/432/CEE (2),
- "azienda":  qualsiasi  stabilimento, costruzione e, nel caso di una
  fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o
  governati  animali  oggetto  del  presente regolamento, situati nel
  territorio di uno Stato membro,
- "detentore":  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica responsabile
  degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante
  il trasporto o su un mercato,
- "autorita'  competente": l'autorita' centrale o le autorita' di uno
  Stato   membro   responsabili   o  incaricate  dell'esecuzione  dei
  controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per
  il controllo dei premi, le autorita' incaricate dell'esecuzione del
  regolamento (CEE) n. 3508/92.

   Il  Regolamento  (CE)  N.  2419/2001 fissa, all'art. 2 comma 1, le
seguenti ulteriori definizioni:

- "sistema  di  identificazione  e  di  registrazione dei bovini": il
  sistema  di  identificazione e di registrazione dei bovini previsto
  dal regolamento (CE) n. 1760/2000
- "marchio  auricolare":  il marchio auricolare per l'identificazione
  dei  singoli  animali  ai  sensi  dell'articolo  3,  lettera  a), e
  dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000
- "banca di dati informatizzata": la banca di dati elettronica creata
  in  conformita'  dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del
  regolamento (CE) n. 1760/2000
- "passaporto  per gli animali": il passaporto per gli animali di cui
  all'articolo  3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE)
  n. 1760/2000
- "registro":  il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice
  di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del
  Consiglio,  o  all'articolo  3,  lettera  d),  e all'articolo 7 del
  regolamento (CE) n. 1760/2000
- "elementi  del  sistema  di  identificazione e di registrazione dei
  bovini": gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
  1760/2000
- "codice  di identificazione": il codice di identificazione ai sensi
  dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Inoltre nel sopracitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:

   "Ai  fini  di un efficace controllo e per evitare la presentazione
di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."
   "gli  stati  membri  introducono  un  sistema unico per registrare
l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito del sistema integrato".
   Il  D.P.R.  503  del  1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle
Aziende Agricole:

- "anagrafe   delle  aziende  agricole":  e'  il  sistema  unico  per
  l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che  presentano
  domande di aiuto comprese nel sistema integrato
- "codice  unico  di  identificazione delle aziende agricole (CUAA)":
  codice  fiscale  dell'azienda  che  a  qualsiasi titolo intrattenga
  rapporti  con  la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o
  domanda   dell'azienda   trasmessa   agli   uffici  della  pubblica
  amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il
  CUAA   dell'azienda.  Gli  uffici  della  pubblica  amministrazione
  indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione
  il  CUAA  fosse  errato,  l'interessato e' tenuto a comunicare alla
  pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- "unita' tecnico-economiche (UTE)": A ciascuna azienda fa capo una o
  piu'  unita'  tecnico-economica  di  seguito denominata unita'; per
  unita'   si  intende  l'insieme  dei  mezzi  di  produzione,  degli
  stabilimenti e delle unita' zootecniche condotte a qualsiasi titolo
  dal  medesimo  soggetto  per  una  specifica  attivita'  economica,
  ubicato  in  una  porzione  di territorio, identificata nell'ambito
  dell'anagrafe  tramite  il  codice  ISTAT  del comune ove ricade in
  misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

   Il  Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  all'art. 2 fissa le seguenti
definizioni, che si riportano quale pronto riferimento:

- "irregolarita'":  qualsiasi  inottemperanza  alle  disposizioni che
  disciplinano la concessione degli aiuti;
- "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di
  aiuti  nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto  di  cui all'articolo 1,
  paragrafo  1,  lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento
  (CEE)  n.  3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso
  della  superficie,  in  particolare  la dichiarazione di superficie
  foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale;
- "domanda  di  aiuto  per animale": una domanda per il versamento di
  aiuti  nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto  di  cui all'articolo 1,
  paragrafo  1,  lettera  b), punti i)e ii), del regolamento (CEE) n.
  3508/92;
- "regimi  di  aiuto  per  i  bovini":  i  regimi  di  aiuto  di  cui
  all'articolo  1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento
  (CEE) n. 3508/92;
- "bovini oggetto di una domanda": i bovini oggetto di una domanda di
  aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;
- "bovini  che  non  sono  oggetto  di  domanda": i bovini non ancora
  oggetto  di  una  domanda  di  aiuto per animale, ma potenzialmente
  ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini;
- "periodo  di  detenzione":  periodo nel corso del quale un animale,
  oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in
  virtu' delle seguenti disposizioni:


  - articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
    2342/1999 della Commissione, in relazione al premio speciale per
    i bovini maschi,
  - articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al
    premio per le vacche nutrici,
  - articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al
    premio alla macellazione,

- "uso":  l'uso  della  superficie in termini di tipo di coltura o di
  copertura vegetale o la mancanza di coltura
- "superficie  determinata":  la superficie in ordine alla quale sono
  soddisfatte  tutte  le  condizioni regolamentari per la concessione
  degli aiuti
- "animale  accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte
  tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti
- "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le
  domande    di    aiuto,   indipendentemente   dal   momento   della
  presentazione.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

   A  partire  dalla  campagna 2003 sono diventati operativi i Centri
autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D.
Lgs.   165   del   27   maggio  1999  e  successive  modificazioni  e
integrazioni:
   ..."Il   CAA   ha,   in   particolare,  la  responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
   L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
   "Il  CAA  e'  tenuto  ad  acquisire, dall'utente, apposito mandato
scritto,  da  cui  deve  risultare  l'impegno,  da  parte dell'utente
stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare  con  il  CAA  ai  fini del regolare svolgimento delle
   attivita' affidate;
c) consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei  casi di cui
   all'art. 2, comma 2 del citato decreto."

   I  CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato,  la  partecipazione  al  procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  alle  medesime  in esecuzione delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7  agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei
confronti  degli  imprenditori  agricoli  che hanno conferito mandato
esclusivo ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
   Si  rammenta  che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del
12  maggio  2003  relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione
della  Legge 9 agosto 1990 , concernente il regolamento di attuazione
della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  pubblicata sul supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 156 del 8 luglio 2003, e con
specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al
procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte,
laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o
delegati,  tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento
finale  sono  comunicati  al  mandatario  e/o delegato con effetto di
adempimento nei confronti dei destinatari".

ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

   Per   garantire   un   costante   miglioramento   in   termini  di
ammissibilita'  delle  richieste  di  premio, attraverso un controllo
potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande,
sono  state  impartite  dall'AGEA  specifiche  disposizioni,  con  la
circolare  AGEA  n.  35 del 24 aprile 2001, affinche' ogni produttore
sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo,
inoltrato  all'Amministrazione, disponga di tutta la documentazione a
sostegno  di  quanto  dichiarato.  Sulla  base di tali premesse detta
documentazione   costituisce  parte  integrante  del  "fascicolo  del
produttore".
   La  costituzione  del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il
produttore  presenti  domanda  per  la  prima  volta;  se  invece  il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti  o  per  altri  settori, e' necessario che i produttori, a
fronte    di   eventuali   variazioni   intervenute,   lo   integrino
aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare
AGEA. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione
che  ciascun  produttore  deve  presentare  a  corredo  della propria
domanda.
   I  produttori  che  si  servono  dei CAA, a cui hanno conferito il
mandato,   costituiscono  il  proprio  fascicolo,  con  l'obbligo  di
aggiornare  la  documentazione necessaria, affidando la conservazione
del  fascicolo  al  CAA  stesso.  I CAA rappresentano, inoltre, per i
procedimenti  amministrativi  ad  istanza di parte, il tramite per il
provvedimento  finale, in quanto hanno l'obbligo di trasmettere tutte
le  comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.
Sono  escluse  da  tale  obbligo  le  comunicazioni  che i produttori
inviano  direttamente  all'AGEA  ai sensi degli artt. 41 e 48 del Reg
(CE) N. 2419/01.
   Gli  altri  produttori,  invece, devono costituire il fascicolo ed
inviarlo  all'AGEA,  Ufficio Prodotti Animali, Via Torino n. 45 00184
Roma,  avendo  cura  di  integrarlo  con la documentazione necessaria
laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale.
   I  documenti  che  devono  essere presenti nel fascicolo aziendale
sono:

I. a livello aziendale

a) persone fisiche

1) copia di un documento d'identita' in corso di validita';
2) copia  del  tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia
   del  certificato  di  attribuzione  partita IVA (partita IVA anche
   rilasciata per via telematica);
3) in   alternativa  alla  partita  IVA  copia  o  autocertificazione
   dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633;
4) mandato  esclusivo  al  CAA (qualora il produttore abbia conferito
   mandato);

b) persone giuridiche

1) copia  di  un  documento  d'identita'  in  corso  di validita' del
   rappresentante legale;
2) copia   del   certificato   di   attribuzione   CF/partita  IVA  o
   certificazione CCIAA;
3) mandato  esclusivo  al  CAA (qualora il produttore abbia conferito
   mandato);

   Qualora  la  documentazione  di  cui  ai punti a) e b) non risulti
presente  nel  fascicolo  aziendale, l'Amministrazione non procede al
pagamento dei premi.
   Inoltre,  vengono  riconfermati  i  documenti  gia' previsti nella
disposizione  4  agosto  2000  pubblicata  sulla G.U. num. 193 del 19
agosto 2000 che vengono di seguito riportati in dettaglio.

1)  Per  il  premio  speciale  bovini  maschi  e per il premio vacche
nutrici:

a) copia del registro aziendale;
b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
c) qualora   la   resa  lattiera  per  produrre  il  quantitativo  di
   riferimento  sia  superiore  a  quella prevista per l'Italia dalla
   normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale
   di detta resa;
d) copia  del  modello  4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
   437/2001)  o  copia  del  modello  7 (decreto del Presidente della
   Repubblica n. 320/1954), se gli animali sono stati spostati per il
   pascolo  fuori  del  comune  limitrofo  a  quello  dove e' ubicata
   l'azienda;
e) copia  dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici
   a   foraggiere  ed  assimilate  a  pascolo  ricadano  fuori  della
   provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda;
f) nel  caso  di allevamenti in stabulazione fissa e cioe' effettuati
   in  stalle  sprovviste  di  annessi  recinti all'aperto, copia del
   documento   attestante  l'impermeabilita'  del  bacino  rilasciata
   dall'Autorita' Amministrativa territorialmente competente.
g) Per  gli  allevamenti eccedenti il limite di 90 capi bovini maschi
   richiesti a premio:


(i) copia del piano di spandimento dei reflui zootecnici e dell'im-
    pegno a non diminuire il livello di manodopera, presentati all'
    amministrazione competente;

2) Per il premio supplementare alle vacche nutrici:

a) copia  della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
   l'iscrizione  al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda
   e dei capi richiesti a premio.

   3)  Per  il premio all'estensivizzazione, fermo restando l'obbligo
della   presentazione   della  documentazione  prevista  nel  settore
seminativi,   (Circolare   AGEA   n.   8  del  22.04.2004),  ai  fini
dell'accertamento  del rispetto del coefficiente di densita', occorre
documentare  che  almeno  il  50 % della idonea Superficie Foraggiera
dichiarata  sia  a  pascolo o equiparata a pascolo. Anche in tal caso
occorre:

a) copia  del  modello  4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
   437/2001)  se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori
   del comune limitrofo a quello dove e' ubicata l'azienda;
b) copia  del  modello  7 (decreto del Presidente della Repubblica n.
   320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio;
c) copia  dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici
   a   foraggiere  ed  assimilate  a  pascolo  ricadano  fuori  della
   provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda.

4) Per il premio alla macellazione o alla esportazione:

a) originale  dell'attestato  di macellazione laddove alla data della
   presentazione  della  domanda i dati di macellazione non risultino
   ancora  correttamente  riportati in anagrafe e la macellazione sia
   avvenuta  presso  uno  stabilimento  non  aderente ad un organismo
   riconosciuto  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o
   presso stabilimenti ubicati in altro Stato Membro;
b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati
   verso Paesi terzi;
c) copia  del  modello  4 (decreto del Presidente della Repubblica n.
   437/2001) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al
   macello o verso Paesi terzi;
d) copia  dell'estratto  del registro di stalla aggiornato al momento
   della  presentazione  della  domanda  su  supporto  cartaceo  o su
   supporto   magnetico,   corredato,   quest'ultimo,  dal  prospetto
   riepilogativo dei dati ivi contenuti;
e) copia  dei  passaporti  degli  animali  macellati o estratto dello
   stato  di  carico  e  scarico  dei bovini dell'azienda, prodotto e
   convalidato  dal servizio veterinario competente per territorio di
   ubicazione dell'azienda;
f) copia  della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
   l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda e
   degli   animali   richiesti   a  premio.  Tale  documentazione  e'
   necessaria  ai  fini della richiesta del premio supplementare alle
   giovenche  figlie  di  vacche nutrici di aziende iscritte ai libri
   genealogici di razza da carne.

   Nel caso in cui il produttore abbia conferito mandato ad un CAA in
regime  di  convenzione  con l'Anagrafe Bovina Nazionale, la seguente
documentazione:

a) copia del registro aziendale
b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio;
c) copia del modello 4;
d) copia del modello 7;

   puo'  essere  sostituita, ai fini della costituzione del fascicolo
aziendale, dalla stampa del Registro di Stalla estratto dall'Anagrafe
Bovina  ed  aggiornato  alla  data  di presentazione della domanda di
premio,  a  condizione  che  contenga le medesime informazioni. Detta
stampa deve riportare il timbro del CAA e la firma del Responsabile.
   Considerato  che  ai  fini  dei  regimi  di premio speciale bovini
maschi,  di  mantenimento  vacche  nutrici  ed  estensivizzazione  ad
esclusione  dei  casi  previsti  dall'art. 12 del reg. CE 1254/99, e'
necessario  aver dichiarato le superfici foraggiere nell'ambito della
domanda di aiuto alle superfici, devono essere inseriti nel fascicolo
del  produttore  i  documenti  previsti dalla Circolare AGEA n. 8 del
22.04.2004 a cui si fa rimando.
   Tutta  la  predetta  documentazione  deve  essere  conservata  nel
fascicolo  del  produttore,  debitamente  aggiornata al momento della
presentazione della domanda.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

                    1.1 Termini di presentazione

   Possono  essere  presentate  all'AGEA  le domande di premio bovini
maschi,  vacche  nutrici e macellazione relative ad aziende che hanno
sede  legale  in  tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Veneto,
Emilia  Romagna  e  Toscana,  regioni  in cui operano altri Organismi
Pagatori.  Tuttavia le sole aziende che hanno presentato domanda 2003
presso  un  Organismo  Pagatore  diverso rispetto a quello della sede
legale,  possono  presentare  la  domanda  2004 allo stesso Organismo
Pagatore  dove  e'  stata presentata nel 2003. Naturalmente, anche in
questo caso, una stessa azienda non puo' presentare domande a piu' di
un Organismo Pagatore.
   Le   domande  di  premio  all'esportazione  devono  essere  sempre
presentate all'AGEA.
   I  periodi  di  presentazione  delle  domande  di premio all'AGEA,
fissate   dai  Decreti  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali sono i seguenti:


a) Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nu-
   trici/giovenche

 - domande di  premio bovini  maschi: dal 1 marzo al 30 novembre;
 - domande di premio vacche nutrici: dal 15 maggio al 15 ottobre.

b) Premio alla macellazione

 - domande di premio  macellazione/esportazione: dal 1 marzo al 28
   febbraio dell'anno successivo alla macellazione dei capi; fermo
   restando  tale scadenza, la domanda va  presentata entro 6 mesi
   dall'avvenuta  macellazione dei capi oggetto della richiesta di
   premio.

   Per  tutte  le domande di premio e' consentita la presentazione in
ritardo,  con  una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a
decorrere  dal  primo  giorno  successivo al termine di presentazione
delle domande.
   La  ritardata  presentazione  della  domanda entro tale periodo di
tolleranza  determina una sanzione dell'1% per ogni giorno lavorativo
di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande
pervenute oltre i termini sopra indicati sono nulle.
   I  produttori  che  non  hanno  conferito mandato esclusivo ai CAA
presentano  domanda  sul  modulo  messo  gratuitamente a disposizione
dall'AGEA,  il  cui  fac-simile  e'  riportato  nell'allegato  I alla
presente  circolare.  Il modello e' reperibile presso l'AGEA o presso
gli    Assessorati    Regionali    all'Agricoltura   territorialmente
competenti.
   Si  chiarisce che non saranno ritenute valide domande compilate su
modelli fotocopiati.
   Tale  domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa della
documentazione  richiesta,  deve  pervenire  in  originale,  mediante
raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA - Ufficio Prodotti
Animali, Via Torino n. 45-00184 Roma, entro i termini sopra indicati.
   Sulla  busta  contenente  la domanda e la relativa documentazione,
nello  spazio  dedicato  al  mittente,  devono  essere  contenute  le
seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Domanda Bovini 2004

   La  busta  deve  contenere  tutte le informazioni sopraindicate in
modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello
di domanda.
   Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  D.P.R.  445/00, riguardante la semplificazione
delle certificazioni amministrative.
   Per   l'acquisizione   della   certificazione   antimafia   si  fa
riferimento  alle  disposizioni  del  DPR  n.  252  del 3 giugno 1998
recante  norme  per  la  semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
   L'AGEA  provvede  a  comunicare  le  irregolarita' o incompletezze
sanabili   riscontrate,  direttamente  all'indirizzo  del  produttore
risultante   nella  domanda.  Le  risposte  dei  produttori  dovranno
pervenire,  entro  30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione,  presso  l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali, Via Torino
n. 45-00184 Roma.
   Per  i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non
si avvale dell'assistenza di un CAA.
   I   produttori  che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  ai  CAA
usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla compilazione della
domanda  presso  il  CAA  stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed
archiviare  la domanda cartacea nei propri locali. Per l'autenticita'
della  sottoscrizione  si  fa  riferimento  alle  norme stabilite dal
D.P.R.  445/00,  riguardante  la semplificazione delle certificazioni
amministrative.  Per l'acquisizione della certificazione antimafia si
fa  riferimento  alle  disposizioni  del DPR n. 252 del 3 giugno 1998
recante  norme  per  la  semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio  delle  comunicazioni e delle informazioni antimafia. Il CAA
e'  autorizzato  a presentare direttamente alle Prefetture competenti
la  richiesta  per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal
caso   nella  richiesta  dovra'  essere  indicata  come  destinataria
dell'informazione  solo  ed  esclusivamente  l'AGEA -Ufficio Prodotti
Animali  cosi'  come disposto dall'art. 1 del DPR n. 252 del 3 giugno
1998.
   L'AGEA  provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita'
o  incompletezze  sanabili  riscontrate,  gli  strumenti  ed  i  dati
necessari,  direttamente  ai CAA interessati i quali provvederanno ad
effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le
determinazioni   dell'AGEA   per   la   chiusura   dei   procedimenti
amministrativi  e  comunque  al  massimo entro il 15 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento della domanda di premio.
   Per  i  produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  Amministrativo  che
comunichera'  al  CAA  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
produttori destinatari.
   In tutti i casi si chiarisce che L'AGEA non assume responsabilita'
per   la   dispersione   di   comunicazioni  dipendenti  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o
tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

   1.2 Finalita' di presentazione della domanda

   E'  indispensabile  indicare  la  finalita' di presentazione della
domanda indicando se si tratta di:

   1. domanda iniziale;
   2. domanda di rettifica

   Nei  casi  di  domanda  di  rettifica  e' assolutamente necessario
indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di domanda, il
numero  della  domanda  precedentemente  presentata,  nel corso della
stessa campagna di premio che si intende rettificare.
   La  domanda  di  rettifica  sostituisce  completamente  la domanda
rettificata,  sia in termini di impegni assunti che di determinazione
del  periodo  di  detenzione  obbligatorio per gli animali oggetto di
premio.

   1.2.1 Modifiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001

   Revoca delle domande di aiuto

   Ai  sensi  dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda
di  aiuto  puo'  essere  revocata  in  tutto  o in parte in qualsiasi
momento.   Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'
informato  l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella
domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere
un  controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita',
non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'."
   Le   comunicazioni   relative,   complete  del  CUAA  dell'azienda
interessata,  e  del  numero della domanda oggetto di revoca , devono
essere   effettuate   obbligatoriamente   mediante   apposito  modulo
(Allegato  7)  nei  termini  indicati  dall'art.  14 del Reg. (CE) n.
2419/2001.
   Anche  in  questo caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA  troveranno  la  modulistica necessaria alla revoca presso il CAA
stesso  che  avra'  l'obbligo  di  registrare  a  sistema le relative
informazioni  e  di  protocollare e archiviare anche la comunicazione
cartacea di revoca presso i propri locali appositamente predisposti a
tal fine.
   I  produttori  in  proprio  che non hanno conferito mandato ai CAA
troveranno  la  modulistica  necessaria  alla  revoca presso l'AGEA -
Ufficio Prodotti Animali - Revoca Domanda Bovini 2004 - Via Torino n.
45  00184  Roma  o  presso  gli Assessorati Regionali all'Agricoltura
competenti  per  territorio.  In  tal caso le comunicazioni di revoca
devono  essere  consegnate,  direttamente  o  tramite terzi, a mano o
mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali -
Revoca  Domanda  Bovini  2004  - via Torino n. 45 - 00184 Roma. Sulla
busta  contenente  le  revoche,  nello  spazio  dedicato al mittente,
devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Revoca Domanda Bovini 2004

Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

   E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia
stato   informato   dall'autorita'   competente   dell'intenzione  di
effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate
dall'autorita'  competente nella sua domanda. Le informazioni fornite
dall'imprenditore  hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione reale.
   Detta  domanda  di  modifica  ai  sensi  dell'art.  44 deve essere
obbligatoriamente  presentata  utilizzando  la prescritta modulistica
(Allegato 5 ).
   Anche  in  questo caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA  troveranno  la  modulistica  necessaria  alla compilazione della
domanda  di  modifica  presso  il  CAA  stesso che avra' l'obbligo di
registrare  a  sistema  le  relative informazioni e di protocollare e
archiviare  anche  la  domanda  cartacea  di modifica presso i propri
locali appositamente predisposti a tal fine.
   I  produttori  in  proprio  che non hanno conferito mandato ai CAA
troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA - Ufficio Prodotti
Animali  - Modifica Domanda Bovini 2004 - Via Torino n. 45 00184 Roma
o  presso  gli  Assessorati  Regionali all'Agricoltura competenti per
territorio.  Sulla busta contenente le domande, nello spazio dedicato
al mittente, devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Modifica Domanda Bovini 2004

   Per  i  produttori  in  proprio che non hanno conferito mandato ai
CAA,  analogamente  alla  domanda iniziale, la domanda di modifica ai
sensi  dell'art.  44,  deve  pervenire, completa della documentazione
richiesta,   mediante   raccomandata  senza  avviso  di  ricevimento,
all'AGEA- Ufficio Prodotti Animali-Modifica domanda Bovini 2004 - Via
Torino n. 45 - 00184 Roma, Roma entro i termini indicati.
   L'AGEA,  al  fine  di  migliorare  la gestione delle misure di cui
trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione
delle  domande  di  modifica,  redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg.
(CE) n. 2419/2001:

1. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg.
   (CE)  n.  2419/2001,  non puo' in nessun caso comportare l'aumento
   del numero di capi oggetto di premio.

   Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
art.  44 non sia redatta sull'apposita modulistica e, di conseguenza,
non  consenta  di  risalire  agevolmente alla domanda modificata, non
sara'  presa  in considerazione ai fini dell'erogazione del pagamento
del premio per animali.

Art. 48 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

   Qualora, nel corso del periodo di detenzione obbligatoria dei capi
richiesti   a  premio,  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero
circostanze  eccezionali,  ai  sensi  dell'art.  48  del Reg. (CE) n.
2419/2001,   il   produttore  agricolo  puo'  presentare  un'apposita
comunicazione  entro  10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in
cui  sia  possibile procedervi. In tal caso il produttore conserva il
diritto  a  percepire  il  premio (e a conservare la quota) anche per
quegli animali.
   Dette   comunicazioni,  unitamente  alla  relativa  documentazione
probante,  devono,  in  ogni  caso, essere depositate, direttamente o
tramite  terzi,  a  mano  o  mediante raccomandata A/R, presso "AGEA.
-Ufficio  Prodotti  Animali - Cause di forza maggiore - via Torino n.
45 00184 Roma", secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n.
2419/2001.  I  produttori  che  hanno conferito mandato ai CAA devono
anche inviarne copia al CAA mandatario.
   La  documentazione probante necessaria ai fini della valutazione e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:


a) decesso del titolare:

   1. copia del certificato di morte del richiedente;
   2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

   - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea eredi-
     taria, unitamente a:
   - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richie-
     dente;

   3. nel caso di coeredi:

   - delega di tutti i coeredi al richiedente;
   - documento di identita' in corso di validita' di tutti i dele-
     ganti;
   - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario,
     oppure
     - dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA, unita-
       mente a documento di identita' in corso di validita'.

b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:

- certificazione   medica   attestante  lungo  degenza  o  attestante
  malattie   invalidanti   e   correlate   alla  specifica  attivita'
  professionale.

c) calamita' naturale:

- provvedimento   dell'autorita'   competente   (Protezione   Civile,
  Regione,   ecc.)   che   accerta   lo   stato   di  calamita',  con
  individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato  rilasciato  da  autorita'  pubbliche  (VV.FF.,  Vigili
  urbani,   ASL,   ecc.)   eventualmente   accompagnato   da  perizia
  asseverata,   rilasciata   da   agronomo  iscritto  all'ordine,  in
  originale.

   Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione  di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando
le relative particelle catastali.

d) epizoozia:

- provvedimento dell'autorita' competente (autorita' veterinarie) che
  attesti  il  fenomeno  e  che  individui  gli  animali  interessati
  all'evento.

e) distruzione fortuita:

- provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Comune,
  ecc.)  che  accerta  la  particolare  situazione  relativamente  ai
  fabbricati aziendali adibiti all'allevamento.

   La  documentazione  specifica  prevista per i casi di cui ai punti
a),  b),  c),  d)  ed  e)  deve riportare sempre il CUAA ed il codice
domanda  di  aiuto  di  riferimento.  Relativamente  al punto d) deve
essere  allegata  anche  una comunicazione contenente un elenco degli
animali della specie bovina interessati da epizozia.

Art. 41 - Circostanze naturali

   Nel  caso  in  cui  il produttore non possa assolvere l'impegno di
detenzione  degli  animali oggetto di una domanda di aiuto per motivi
riconducibili all'impatto di circostanze naturali non si applicano le
sanzioni previste all'art. 38.
   E'   indispensabile   pero'   che  il  produttore  ne  abbia  dato
comunicazione  all'Agea  entro i 10 giorni lavorativi successivi alla
constatazione della diminuzione del numero di animali.
   Ai   sensi  dall'art.  41  del  Reg.  (CE)  n.  2419/2001  vengono
riconosciute le seguenti circostanze:

- decesso di un animale a seguito di malattia;
- decesso  dell'animale  dovuto ad incidente per cause non imputabili
  al produttore.
- altre  che si possono verificare ordinariamente durante l'attivita'
  dell'azienda.

   Le  comunicazioni  compresa  la  relativa documentazione probante,
devono   essere   obbligatoriamente  effettuate  mediante  l'apposita
modulistica (Allegato 6)
   Anche  in  questo caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA  troveranno la modulistica necessaria a comunicare le circostanze
naturali  presso  il  CAA  stesso che avra' l'obbligo di registrare a
sistema  le  relative  informazioni e di protocollare e archiviare il
modulo  cartaceo  unitamente  alla documentazione probatoria presso i
propri locali appositamente predisposti a tal fine.
   I  produttori  in  proprio  che non hanno conferito mandato ai CAA
troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA - Ufficio Prodotti
Animali - Cause naturali bovini 2004 - Via Torino n. 45, 00184 Roma o
presso  gli  Assessorati  Regionali  all'Agricoltura  competenti  per
territorio.   Detti   produttori   dovranno  inviare  la  modulistica
anzidetta all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Cause naturali bovini
2004   -   Via  Torino  n.  45,  00184.  Sulla  busta  contenente  le
comunicazioni,  nello  spazio  dedicato  al  mittente,  devono essere
contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)
Cause Naturali Bovini 2004

Art. 37 - Sostituzioni

   Le  vacche  nutrici e le giovenche oggetto di una domanda di aiuto
possono  essere sostituite nel periodo di detenzione entro il termine
di  20  giorni  a  decorrere  dall'evento  che  ha reso necessaria la
sostituzione.
   L'autorita'  a  cui era stata presentata la domanda di premio deve
essere  informata entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi
alla  sostituzione  e,  comunque, nel corso del periodo di detenzione
obbligatorio in azienda degli animali richiesti premio.
   Le  comunicazioni  compresa  la  relativa documentazione probante,
devono   essere   obbligatoriamente  effettuate  mediante  l'apposita
modulistica (Allegato 8 ).
   Anche  in  questo caso i produttori che hanno conferito mandato al
CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni
presso  il  CAA stesso che avra' l'obbligo di registrare a sistema le
relative  informazioni  e  di  protocollare  e  archiviare  il modulo
cartaceo  unitamente  alla  documentazione probatoria presso i propri
locali appositamente predisposti a tal fine.
   I  produttori  in  proprio  che non hanno conferito mandato ai CAA
troveranno  la modulistica necessaria presso IAGEA - Ufficio Prodotti
Animali  -  Art.  37  -  Sostituzioni Bovini 2004 - Via Torino n. 45,
00184   Roma  o  presso  gli  Assessorati  Regionali  all'Agricoltura
competenti  per  territorio.  Detti  produttori  dovranno  inviare la
modulistica anzidetta all'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Art. 37 -
Sostituzioni  Bovini  2004  -  Via  Torino  n. 45, 00184. Sulla busta
contenente  le  comunicazioni,  nello  spazio  dedicato  al mittente,
devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP - COMUNE (PROV)

Art. 37 Sostituzioni Bovini 2004

1.2.2 Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali

   Le   comunicazioni   di  variazione  possono  riferirsi  anche  ad
eventuali  variazioni  intervenute  in  merito  alla  titolarita' dei
diritti  individuali.  Tali  comunicazioni,  redatte sui moduli messi
gratuitamente   a  disposizione  da  AGEA,  devono  essere  inoltrate
obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione.
   Tali  dichiarazioni  di  variazione  di  titolarita'  dei  diritti
individuali  devono  essere  sottoposte  a  specifico  esame  volto a
stabilire  se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o
meno.

Art. 50 - Cessione di azienda

   Nei  casi  previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga
ai  termini  temporali  gia'  elencati,  e'  consentito al produttore
(cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un
altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da
parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo
per  il  quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto
della  richiesta di premio, la presentazione di una specifica istanza
scritta,  in  cui  si  faccia  esplicito  riferimento  a "cessione di
aziende  art.  50  reg.  (CE)  2419/2001",  unitamente  alla relativa
documentazione  probante,  volta  all'ottenimento  del  premio. Detta
istanza deve avere il seguente oggetto: "Premio bovini-Campagna 2004-
Cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001".
   L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che, a
seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita' al premio animali.
   Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere
depositate,   direttamente   o  tramite  terzi,  a  mano  o  mediante
raccomandata  A/R,  presso  l'AGEA  -  Ufficio Prodotti Animali - via
Torino  n.  45 - 00184 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del
Reg. (CE) n. 2419/2001.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:


a. copia dell'atto di vendita, di donazione, di successione o di af-
   fitto  dell'azienda  del cedente al rilevatario debitamente regi-
   strati;
b. copia del certificato di  attribuzione del Codice  Fiscale al ri-
   chiedente
c. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente
   i. o, in alternativa:
      1. dichiarazione  sostitutiva su  possesso della P. IVA unita-
         mente a
      2. documento di identita' in corso di validita';
d. copia della domanda di premio del richiedente;
e. copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del
   rilevatario

1.3.  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE DI QUOTA E DELLE
NOTIFICHE DI TRASFERIMENTO DI QUOTA

1.3.1 Termini di presentazione

   I  periodi  di  presentazione, stabiliti dal Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali sono:

- richieste quote individuali entro il 15 ottobre 2004;
- notifica dei trasferimenti di quota entro il 15 ottobre 2004.

   Le  notifiche  di  trasferimento  quota  e  le richieste di quota,
presentate  dopo  il  termine  sopra indicato non sono ammesse e sono
ritenute nulle.
   I  produttori  che  non  hanno  conferito mandato esclusivo ai CAA
presentano  i  trasferimenti  di  quota e/o le richieste di quota sul
corrispondente  modello prefincato messo a disposizione gratuitamente
da  AGEA,  i  cui  fac-simili  sono  riportati  rispettivamente negli
allegati 2 e 3 alla presente circolare.
   I  modelli  sono  reperibili  presso  l'AGEA  -  Ufficio  Prodotti
Animali-  Via  Torino  n.  45  00184  Roma - o presso gli Assessorati
Regionali all'Agricoltura territorialmente competenti.
   Tali   modelli,   compilati   in   ogni  parte  e  completi  della
documentazione  richiesta,  devono  pervenire  in originale, mediante
raccomandata  senza avviso di ricevimento, all'AGEA, Ufficio Prodotti
Animali -Gestione quote vacche nutrici- Via Torino n. 45, 00184 Roma,
entro i termini sopra indicati.
   Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  D.P.R.  445/00, riguardante la semplificazione
delle certificazioni amministrative.
   L'AGEA  provvede  a  comunicare  le  irregolarita' o incompletezze
sanabili  riscontrate  nelle  notifiche  di  trasferimento  di quota,
direttamente  all'indirizzo  del  produttore  risultante  in esse. Le
risposte  dei  produttori  dovranno  pervenire, entro 30 giorni dalla
data  di  ricevimento  della  suddetta  comunicazione, presso l'AGEA,
Ufficio Prodotti Animali - Gestione quote vacche nutrici - Via Torino
n. 45, 00184 Roma.
   Per  i  produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non
si avvale dell'assistenza di un CAA.
   I   produttori  che  hanno  conferito  mandato  esclusivo  ai  CAA
usufruiscono  della  modulistica  necessaria  alla compilazione delle
notifiche  di  trasferimento  di  quota  e/o delle richieste di quota
presso  il  CAA  stesso,  che ha l'obbligo di registrare a sistema le
relative  informazioni  e  di  protocollare ed archiviare i documenti
cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine.
   Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  D.P.R.  445/00, riguardante la semplificazione
delle certificazioni amministrative.
   L'AGEA  provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita'
o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento
di  quota,  direttamente  ai CAA interessati i quali provvederanno ad
effettuare   le  debite  correzioni  nei  tempi  compatibili  con  le
determinazioni  dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti
amministrativi.
   Per  i  produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che
non   abbiano  provveduto  a  correggere  l'anomalia  precedentemente
segnalata  da  AGEA  nei  termini  indicati,  l'AGEA  predisporra' un
provvedimento   di   chiusura  del  procedimento  amministrativo  che
comunichera'  al  CAA  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
produttori destinatari.
   In  tutti  i  casi  si  chiarisce che l'Amministrazione non assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del recapito da parte del richiedente, ne' per
eventuali  disguidi postali in ogni modo immutabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.

   1.3.2 finalita' di presentazione

   Trattandosi  di  modelli  unici  predisposti  per  la gestione dei
diritti   individuali   legati   al   premio   "Vacche   nutrici"  ed
"Ovicaprini",    e'   indispensabile   indicare   la   finalita'   di
presentazione  sia  delle  notifiche di trasferimento quota che delle
richieste di quota.

   1.4 REGIME SEMPLIFICATO

   Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001,
l'AGEA  ha  determinato  il  numero  degli  ettari e dei capi/diritti
animali  sulla  base  delle  condizioni  di  miglior  favore  per  il
produttore  per  il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto
di  vincolo  nel  corso  del  periodo  2002-2005,  in  funzione delle
quantita'  nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002
per il suddetto regime.
   Per  l'attuazione  del  Regime  Semplificato  si fa riferimento ad
apposita  circolare  esplicativa,  fermo  restando  che l'adesione al
regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata -
ove  non  espressamente revocata - anche per le campagne successive e
comunque fino al 2005.

   2 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

   Ai  sensi  dell'art.  15  del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli
amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  in  modo da consentire
l'efficace  verifica  del  rispetto  delle  condizioni di concessione
degli aiuti".

   2.1. Controlli amministrativi

   L'AGEA.  sottopone  a  controllo  amministrativo  (come  richiesto
dall'art.  8,  par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli
artt.  15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
richieste   di  premio  in  modo  da  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni  previste  dalla regolamentazione comunitaria, effettuando
in particolare:

a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare
   che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso
   anno  civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente
   cumulato  ad  aiuti  erogati  nel  quadro di regimi comunitari che
   comportano dichiarazioni di animali;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata,
   intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto".

Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali:

- sia  stata  debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
  della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia pervenuta entro i termini previsti;
- sia ritenuta ammissibile;
- che,  nei  casi  previsti,  ci  sia rispondenza nel rapporto tra il
  numero di animali richiesti a premio e la quota individuale.

2.2. Controlli formali

   I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda;
- della presenza della firma del richiedente;
- della  presenza  della  copia  di un documento di riconoscimento in
  corso  di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono essere
  trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);
- della  corretta  indicazione  dei dati anagrafici del richiedente e
  del rappresentante legale (se presente);
- della corretta indicazione della finalita' di presentazione;
- della   presenza  della  certificazione  antimafia  prevista  dalla
  normativa nazionale;
- della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste;
- per  le  aziende  la cui richiesta di premio e' superiore ai 15 UBA
  deve   essere   verificata  la  presenza  della  domanda  di  aiuto
  superfici;

2.3. Sottoscrizione della domanda

   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'annullabilita' della domanda.

   2.4. Documento di riconoscimento

   Ai  sensi  dell'art.  38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di domanda.
   L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato
pagamento dell'aiuto richiesto.
   L'assenza  del  documento  viene  verificata  da  Agea  solo per i
produttori  in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono
questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

   2.5. Controlli anagrafici

   Il   produttore,   nella   domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti
esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  Partita  IVA  devono inoltre
dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa
vigente.
   E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
particolare  attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I  dati  anagrafici  del  richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

   2.6. Produttore

   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe
non  fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  la  domanda viene considerata irregolare e non si
procede al pagamento dell'aiuto.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

   2.7. Rappresentante legale

   Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la
presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato
oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o
appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato),
l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita.  Nel  caso  di errata indicazione, l'Amministrazione non
potra' procedere al pagamento dell'aiuto.
   I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.

   2.8. Certificato antimafia

   La  normativa  nazionale  in  vigore prevede che, affinche' L'AGEA
possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un
pagamento superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA
stessa,  dalla  Prefettura  di  competenza,  un certificato antimafia
avente  data  di  rilascio  non antecedente ai sei mesi rispetto alla
data  di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3,
4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del
8.08/94, art. 4).
   Il  produttore  che richiede un pagamento superiore a 154.937 Euro
presenta, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA,
il   certificato   camerale   in   corso   di   validita',  corredato
dell'apposita  dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte
di  AGFA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione
antimafia.
   In  alternativa  a  quanto  precede,  qualora  il produttore abbia
presentato  domanda  tramite  il  CAA,  quest'ultimo e' autorizzato a
presentare  direttamente  alle Prefetture competenti la richiesta per
l'ottenimento   delle  informazioni  antimafia.  In  tal  caso  nella
richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione,
solo  ed esclusivamente l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali, cosi' come
disposto dal DPR n. 252 del 3 giugno 1998.
   Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art.
7  della  L.  55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di
esenzione.

   2.9. Modalita' di pagamento

   Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce ricevere il pagamento dell'aiuto per superfici.
   Per  ottenere  con  certezza  e  piu'  rapidamente  le  somme,  si
suggerisce  l'utilizzazione  dell'accredito  su  c/c bancario o conto
Banco  Posta.  A  tale proposito e' requisito necessario che il conto
corrente sia intestato al richiedente.
   I  codici Paese, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto
inviato   periodicamente  dalla  banca/posta  o  sul  libretto  degli
assegni.  In  linea  con  le  direttive CE, le coordinate bancarie di
tutti i bonifici in uscita devono avere le seguenti caratteristiche:

1. codice paese: lunghezza fissa di quattro codici numerici
2. Codice CIN: lunghezza fissa di una lettera
3. Codice  ABI  (codice  banca)  e  codice  CAB  (codice filiale): e'
   obbligatorio inserire cinque cifre numeriche. Caratteri ammessi 0,
   1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 9. Non sono ammessi lettere e caratteri
   speciali come ad esempio: .,/,-?!,&..

   Tutti  gli  eventuali numeri o lettere che compaiono dopo il punto
devono essere indicati.


1. Conto corrente: lunghezza fissa di dodici caratteri alfanumerici
   fra i seguenti: 0123456789
   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

   Tutti  i  caratteri che non rientrano in quelli sopra elencati non
sono ammessi. Se il conto corrente e' di lunghezza inferiore a dodici
caratteri   il   sistema  inserira'  automaticamente  degli  zeri  di
riempimento a sinistra.
   L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consente di ricevere con
maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio
di   smarrimento   dell'assegno   con  conseguenti  notevoli  ritardi
nell'incasso delle somme spettanti.
   Se  non  viene  indicata  alcuna modalita' di pagamento, oppure il
numero  di  c/c  bancario,  il  codice  ABI,  il  codice CAB ovvero i
riferimenti   del   c/c   postale   risultino   assenti   o   errati,
l'Amministrazione  provvede  ad attribuire in automatico le modalita'
"emissione di assegno non trasferibile".

   2.10. Controlli sugli animali richiesti a premio

   Sui  singoli  capi richiesti a premio vengono effettuati specifici
controlli,  a seconda della tipologia di animale e della richiesta di
premio effettuata.

   2.10.1. Premio speciale bovini maschi

   Relativamente  alle  richieste di premio speciale bovini maschi, i
controlli  per  l'ammissibilita'  al  premio  riguardano  i  seguenti
elementi.

- verifica  della identificazione e registrazione presso la BDN (vedi
  par. 1.5.3.1);
- rispetto   dei   requisiti   relativi   all'eta',   alla   data  di
  presentazione della domanda in AGEA:
- per  i maschi interi e i castrati della prima fascia, eta' compresa
  tra i 7 e i 19 mesi;
- per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di eta';
- detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  per  almeno 2 mesi dal
  giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della domanda di
  premio all' AGEA;
- non aver gia' richiesto il premio per la stessa fascia di eta'.

2.10.2. Premio vacche nutrici

   Per  quanto  riguarda  le  richieste  di  premio vacche nutrici, i
controlli  per  l'ammissibilita'  al  premio  riguardano  i  seguenti
elementi.

- essere identificata e registrata presso la BDN (vedi par.1.5.3.1);
- avere  partorito  almeno  una  volta  per  le vacche nutrici, avere
  almeno  8  mesi di eta' alla data di presentazione della domanda in
  AGEA e non avere partorito, per le giovenche;
- detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  per  almeno 6 mesi dal
  giorno  successivo  alla  data  di  presentazione  della domanda di
  premio all'AGEA;
- non aver gia' richiesto il premio per la stessa campagna;
- appartenere  a  razze  specializzate  da  carne  diverse  da quelle
  indicate  nell'allegato  2,  od  ottenute da un incrocio con una di
  tali razze;
- appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
  la produzione di carne;
- Verifica  della  titolarita'  della  quota  e del numero di diritti
  individuali posseduti;
- Verifica  del  rispetto  della  percentuale  massima  di  giovenche
  secondo  quanto  previsto dalla vigente normativa (massimo 40 % dei
  capi richiesti a premio "vacche nutrici").

2.10.3. Premio supplementare vacche nutrici

   L'art.  28  del decreto ministeriale 27 novembre 2002 prevede come
integrazione  al  premio vacche nutrici un premio supplementare per i
capi  iscritti  ai libri genealogici italiani da carne e appartenenti
ad aziende anch'esse iscritte ai medesimi libri.
   Per la verifica di tali requisiti i dati comunicati dai produttori
sono  riscontrati  presso  la  banca  dati detenuta dall'Associazione
Italiana Allevatori.

   2.10.4. Premio per l'estensivizzazione

   Il  produttore  che intende beneficiare di questo ulteriore regime
di   premio   deve   presentare   la   richiesta   nell'ambito  della
dichiarazione  di  aiuto superfici specificando la fascia di densita'
in cui ricade la sua azienda:

   1. Densita' inferiore a 1,4 UBA/Ha;
   2. Densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha.

   Il  premio  e'  riconosciuto per i capi che beneficiano del premio
speciale e/o per vacca nutrice. L'art. 20 del decreto ministeriale 27
novembre  2002  specifica le modalita' di calcolo del coefficiente di
densita'  aziendale  compresa la fattispecie di coprire la superficie
foraggiera dichiarata con almeno il 50% di pascolo.

   2.10.5. Premio alla macellazione

   Rispetto  alle  richieste di premio alla macellazione, i controlli
per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi.

- verifica della identificazione, registrazione e macellazione presso
  la BDN;
- detenzione  del  capo  presso l'azienda per almeno 2 mesi terminati
  meno di 1 mese prima dell'avvenuta macellazione;
- macellazione entro un mese dall'avvenuta uscita di stalla;
- rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione
  della domanda in AGEA:
- per  i  vitelli eta' superiore ad un mese ed inferiore a 7 mesi con
  peso carcassa inferiore a 160 kg;
- per  tori,  manzi,  vacche  e giovenche eta' uguale o superiore a 8
  mesi;

2.10.6. Premio supplementare alla macellazione

   Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come
integrazione   al  premio  alla  macellazione  deve  farne  esplicita
richiesta sull'apposita domanda premio.
   Il  premio  e' riconosciuto per i capi maschi con almeno 8 mesi di
eta' e per le giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche
nutrici  iscritte  ai libri genealogici, per entrambe le tipologie di
animali  deve  essere verificato un periodo di detenzione di almeno 5
mesi.
   L'art.  29 del DM 27/11/2001 prevede, per i capi maschi macellati,
ulteriori  integrazioni  al  premio  da  riconoscere  per le seguenti
categorie:

- Capi  che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10
  del  reg.  CE  2081/92  (IGP)  oppure  per  i  capi appartenenti ad
  allevamenti  condotti  ai  sensi  del reg. CE 1804/99 in materia di
  agricoltura biologica, o che aderiscono ad appositi disciplinari di
  produzione approvati con apposite leggi regionali;
- Produttori  singoli  od  appartenenti ad Organizzazioni che operino
  sulla  base  di  disciplinari  riconosciuti  ai  sensi  del reg. CE
  1760/2000  da  almeno 5 mesi antecedenti il giorno di presentazione
  della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui
  alle lettere b) e c) dell'art. 12 del DM 30 agosto 2000

2.11. Controlli incrociati con altre banche dati

2.11.1. Anagrafe zootecnica nazionale

   La  normativa comunitaria prevede la verifica di ammissibilita' di
tutti  i  capi  richiesti  per  i  diversi  regimi  di  premio presso
l'Anagrafe Zootecnica Nazionale.

- In  particolare  per le richieste relative a bovini maschi e vacche
  nutrici viene riscontrata innanzitutto l'iscrizione dell'azienda in
  anagrafe e per i singoli capi si verifica l'iscrizione degli stessi
  in  Anagrafe,  della  loro  presenza nel periodo interessato presso
  l'azienda che richiede il premio e del rispetto delle condizioni di
  ammissibilita' formale degli stessi (eta', sesso, razza, ecc.);
- Per  le  richieste  relative  al  premio  alla macellazione oltre a
  riscontrare  l'iscrizione  dell'azienda  in  anagrafe  si  verifica
  l'iscrizione  e  la  permanenza  dei  capi  nel periodo interessato
  presso l'azienda che richiede il premio e inoltre anche la verifica
  dell'avvenuta  macellazione  rispetto  agli  elementi dichiarati in
  domanda  (stabilimento  di macellazione, data di macellazione, peso
  della carcassa, numero ecc.);

2.11.2.  Determinazione  del  coefficiente  di  densita'  aziendale e
incroci con altre banche dati settoriali

   Al   fine   della  determinazione  del  coefficiente  di  densita'
aziendale  (rapporto  fra  animali  e  superfici  valide utilizzate a
foraggio)  e  della  conseguente individuazione del limite massimo di
capi  pagabili,  vengono  eseguiti per le singole aziende incroci con
altri settori di intervento e precisamente:

- Settore seminativi per il riscontro delle superfici foraggiere;
- Settore  ovini  per  la  verifica  del  numero  di capi richiesti a
  premio;
- Settore  Lattiero  caseario  per  la  verifica  della  esistenza ed
  eventuale consistenza della quota latte.

   Il  risultato  di  questi  incroci  consente la determinazione del
coefficiente di densita' aziendale sulla base dei seguenti elementi:

- Numero  di  capi  richiesti  a  premio,  per  quanto  concerne  gli
  ovicaprini, i bovini maschi, le vacche nutrici e le giovenche;
- Numero di vacche da latte, determinate in funzione della resa e del
  quantitativo  di  riferimento  individuale  di  latte attribuito al
  produttore al I aprile 2004.

   Per ogni tipologia di animale, applicando il relativo coefficiente
di  conversione devono essere determinate le UBA corrispondenti. Tali
UBA   devono   essere   poi  rapportate  alla  superficie  foraggiera
ammissibile.
   L'Agea  provvede  ad erogare il premio per le quantita' consentite
dal  coefficiente  di  densita'  aziendale.  Qualora  il coefficiente
calcolato  risulti  superiore  al  limite  ammesso  (1,8  UBA/ha), si
abbatte il numero di capi ammessi nel seguente ordine: bovini maschi,
vacche da latte fino al raggiungimento del limite consentito.

   2.12. Controlli sull'ammissibilita' del pagamento

   2.12.1. Base di calcolo

   Il  Reg. CE 2419/2001, prevede che la verifica sull'ammissibilita'
venga  effettuata  sulla  totalita'  delle richieste effettuate dalla
singola  azienda  nel  quadro  dei regimi di aiuto per i bovini e non
piu' sulle singole domande di premio.
   L'art.  36  in  particolare  fissa  i criteri per l'individuazione
della  base  di  calcolo, prevedendo in particolare l'applicazione di
limiti  individuali  laddove  la  normativa  li  preveda e tenendo in
considerazione i casi eccezionali previsti dall'art. 48.

   2.12.2.  Calcolo  delle  riduzioni  in  caso  di  dichiarazioni in
eccesso

   Ai  fini  della verifica di cui all'art. 38 del reg. CE 2419/2001,
per  ciascuna  azienda  vengono  confrontati  i  2  valori,  ottenuti
sommando i capi di tutte le domande di premio presentate dall'azienda
nella campagna per il settore bovini:

- numero  dei capi dichiarati, eventualmente riportato al massimo dei
  capi  pagabili,  in  presenza dei limiti derivanti dalla superficie
  foraggiera  disponibile  (1)  dalla  quota  individuale  per vacche
  nutrici  e dalle percentuali minima e massima di giovenche previste
  dal DM MIPAF del 27/11/2001;
- numero  dei  capi  determinati,  pari  al  numero dei capi privi di
  anomalie amministrative per le domande non inserite nel campione di
  controlli  in  campo, ed al numero dei capi riscontrati a controllo
  per  le  domande  inserite  nel campione di controlli in loco; tale
  numero  viene  eventualmente  diminuito  del  numero  di  controlli
  negativi  sui  capi  richiesti  a  premio  nei  12 mesi precedenti,
  rilevato all'atto del controllo in loco.

   Qualora   si  riscontrino  delle  differenze  fra  tali  elementi,
l'importo   del  premio  viene  ridotto  in  una  misura  percentuale
variabile  a  seconda del livello di scostamento determinato, come di
seguito specificato:


====================================================================
scostamento                        abbattimento del premio
====================================================================
fino a 3 capi              percentuale corrispondente, all'eccedenza
--------------------------------------------------------------------
Oltre 3 capi  fino al 10%  percentuale corrispondente, all'eccedenza
--------------------------------------------------------------------
                 10 - 20%  percentuale doppia all'eccedenza
--------------------------------------------------------------------
                 20 - 50%  esclusione dal premio
--------------------------------------------------------------------
             oltre il 50%  esclusione dal premio + recupero
--------------------------------------------------------------------

(1) Conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'art. 34 del reg.
    CE 241 9/2001, viene  applicata una  riduzione percentuale sulla
    superficie foraggiera dichiarata ai fini del calcolo del coeffi-
    ciente  di densita'  aziendale solamente  qualora tale dichiara-
    zione avrebbe  dato luogo  alla concessione di un  importo supe-
    riore rispetto a quanto spettante a  fronte della superficie de-
    terminata.

2.12.3.     Mancato     rispetto    delle    disposizioni    relative
all'identificazione e registrazione dei bovini non oggetto di domanda
di aiuto

   Per  le  aziende sottoposte a controllo in loco per le quali siano
stati  rilevati  casi di mancato rispetto delle disposizioni relative
all'identificazione e registrazione per bovini non oggetto di domanda
di  aiuto,  viene  applicata  una ulteriore riduzione dell'importo da
liquidare,   calcolata   secondo  quanto  previsto  all'art.  39  del
regolamento CE 2419/2001.

   2.12.4. Inadempienze intenzionali

   Qualora  l'Amministrazione  rilevi  che  gli  scostamenti  tra gli
animali  dichiarati e il numero di animali determinati in conformita'
all'articolo     36     derivino     da    "irregolarita'    commesse
intenzionalmente",  ai  sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 38 par. 4,
non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando
la   differenza  e'  superiore  al  20  %,  l'importo  richiesto  dal
produttore  per  la  campagna in esame verra' detratto, dalle domande
presentate  in  uno  qualsiasi  dei  regimi  d'aiuto per i bovini, in
virtu'  delle  domande  presentate  nel  corso  dei  tre  anni civili
successivi a quello di accertamento.

   2.12.5. Ripetizione dell'indebito

   In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n.
2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo
di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
   Gli  Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato
tramite  detrazione  da  uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti
effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92,
previa   notificazione   della   decisione   di  recupero.  Tuttavia,
l'imprenditore   interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza
attendere   tale   detrazione.   Inoltre,  si  applica  una  sanzione
amministrativa   da   comminarsi  a  cura  dell'ispettorato  Centrale
Repressione  Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del
23.12.1986.
   Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione
all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del
rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode,
rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione
dell'indebito  da  parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari
al  tasso  legale  vigente  al  momento  della notifica al produttore
dell'obbligo  di  restituzione  dell'indebito. Gli interessi non sono
dovuti  nel  caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore
dell'Amministrazione.
   La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita'
diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiano;
2. restituzione   delle   somme   tramite   compensazione  con  altri
   pagamenti.

   Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il
momento  in  cui  e'  stato  notificato  al  beneficiano l'obbligo di
restituzione  ai  sensi  dell'art.  49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello
restituzione delle somme indebitamente erogate.
   Nel  secondo  caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra
il  momento  in  cui  e' stato notificato al beneficiano l'obbligo di
restituzione  ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di
definizione  dell'atto  di  liquidazione relativo al pagamento che si
intende utilizzare per effettuare la compensazione.
   L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso
tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita'
competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al  beneficiano il
carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci
anni.

   2.12.6. Sospensioni

   L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  dal  pagamento  le
domande  di  aiuto  dei  produttori,  previa comunicazione scritta ai
medesimi,   qualora   vengano  riscontrate  delle  irregolarita'  che
comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso
in   cui  siano  notificati  indebiti  percepimenti  ovvero  pendenti
procedimenti  penali  a  carico  dei medesimi per precedenti indebiti
percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
   L'Amministrazione,  ai  sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001
del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001,
provvedera'   a   riavviare  i  procedimenti  sospesi  a  seguito  di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

   2.13. Controlli a campione delle dichiarazioni

   Oltre  ai  controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno
effettuati  dei  controlli  in loco presso le aziende. Tali controlli
sono  effettuati  su  un  campione  di aziende selezionato secondo un
piano  di  campionatura, basato su analisi dei rischi e casualita'. I
sopralluoghi  aziendali  sono  programmati  attraverso  le  procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE)  n.  3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e
di  controllo  di  taluni  regimi di aiuti comunitari, e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare
riferimento all'art. 19.

   2.14. Controlli nelle aziende e nelle strutture di macellazione
   2.14.1. Obiettivi (art. 25 del Reg.(CE) 2419/01)

   L'Agea,  nel  corso dei periodi di detenzione degli animali per il
premio  speciale  bovini  maschi  e  per le vacche nutrici, programma
l'espletamento  dei  sopralluoghi  in  azienda  attenendosi  a quanto
disposto dall'art. 24 del Reg.(CE) 2419/2001 ivi compresi i controlli
relativi  all'ottenimento  del  premio  all'estensivizzazione  e  del
premio  alla  macellazione,  e  provvede  ad  effettuare  i  relativi
pagamenti  dopo  l'espletamento  dei controlli stessi, fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
   Al momento del controllo in azienda/unita' produttiva, la verifica
riguardera'  sia  la  totalita' dei capi presenti, per l'accertamento
della   loro   idoneita'  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  1760/2000,  sia
l'accertamento dei capi dichiarati nella domanda di premio.
   Ciascuna  verifica  in  loco  forma  oggetto  di  una relazione di
controllo  redatta  secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg.(CE)
2419/2001.
   Le finalita' principali dei controlli sono:

- Identificare  e  verificare  che  gli  animali presenti in azienda,
  soggetti  a  premio  e non, sono riportati sul registro aziendale e
  registrati nella banca dati d'identificazione e registrazione degli
  animali;
- effettuare   un  riscontro  sulla  veridicita'  degli  stessi  dati
  mediante  confronto  con  documenti  giustificativi  (Es.  fatture,
  attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti ecc.)
  relativamente  agli animali per i quali e' stata presentata domanda
  nei dodici mesi che precedono il controllo;
- valutare l'ammissibilita' all'aiuto degli animali in azienda;
- verificare  la  presenza  dei  marchi auricolari identificativi per
  ciascun animale in azienda;
- verificare   la  corretta  tenuta  dei  documenti  richiesti  dalla
  normativa vigente per ciascun animale.
- verifica  delle superfici foraggere nel caso in cui il numero degli
  animali  dichiarati  in  domanda prevede tale controllo nonche' nel
  caso di richiesta di premio per l'estensivizzazione.

   Controlli fuori periodo di detenzione obbligatoria.
   Per  quanto  riguarda  i  controlli  svolti  fuori  dal periodo di
detenzione obbligatoria, occorre effettuare un'accurata verifica del:

- registro aziendale, con relative variazioni sulla consistenza, date
  di entrata ed uscita degli animali (nascite, morti, compravendite).
  A  tal proposito il produttore ha l'obbligo di tenere aggiornato il
  registro  con tutte le movimentazioni relative all'intero numero di
  animali presenti in azienda;
- passaporti di ciascun animale presente in azienda;
- documenti fiscali (fatture ecc.);
- documentazione  sanitaria  (moduli  per  trasferimento,  modello 4,
  certificazione  sanitaria  di  eventuale  morte  in  azienda  degli
  animali inseriti nei moduli di cui sopra);
- eventuale denuncia di furto di animali;
- documenti  di  notifica,  inoltrati  all'Agea, con comunicazione di
  diminuzione del numero di animali nella vita della mandria.

Il preavviso

   Ai  sensi  del  Reg.  (CE)  2419/2001,  i controlli in loco devono
essere  effettuati  senza  alcun  obbligo  di  preavviso all'azienda.
Tuttavia   e'  ammesso  in  alcuni  casi,  salvaguardando  sempre  le
finalita'  della verifica, un preavviso che non ecceda le quarantotto
ore che precedono la verifica.
   Nel  caso  di  irreperibilita'  del  produttore o chi per esso, e'
previsto  un  preavviso  a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o telegramma di convocazione indirizzati alla sede legale.

   Il registro aziendale (art. 7 del Reg.(CE) 1760/2000)

   Particolare  importanza riveste la presenza del registro aziendale
sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita della
mandria.  L'assenza  del  predetto  registro comporta l'esclusione di
tutti  i  premi per i bovini. Nel caso in cui durante il controllo in
loco  si riscontrano difformita' tra l'identificazione dei bovini e i
dati  riportati  sul  registro  di  stalla  si  applicano le sanzioni
previste dagli artt. 38 e 39 del Reg. (CE) 2419/2001.

   Constatazione degli animali (art. 25 del Reg.(CE) 2419/2001).

   La  constatazione degli animali prevede la verifica della presenza
in  azienda di tutti i capi dichiarati in domanda e, per i bovini, la
verifica  e' svolta anche sui capi per i quali non e' stato richiesto
l'aiuto. In particolare deve essere verificato:

a) conteggio di tutti i capi presenti in azienda;
b) verifica dell'ammissibilita' a domanda di premio.

A tal proposito si evidenzia che i controlli devono prevedere per::

Bovini maschi

- essere identificati e registrati;
- rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione
  della domanda;
- detenzione  obbligatoria  presso  l'azienda  nel  periodo  di tempo
  previsto dalla normativa;
- non aver gia' chiesto il premio per quella fascia di eta'.

Vacche nutrici e giovenche

- essere identificate e registrate;
- aver partorito almeno una volta per le vacche nutrici;
- avere  almeno  otto  mesi di eta' e non aver partorito alla data di
  presentazione all'AGFA per le giovenche;
- detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo;
- stabilito dall'AGEA competente;
- non aver richiesto il premio per la stessa campagna;
- appartenere  a  razze  diverse da quelle indicate nell'allegato due
  del D.M. 27.11.2001 od ottenuto da un incrocio con una di esse;
- appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per
  la produzione di carne;
- verifica di eventuali sostituzioni.

   Il   rispetto   delle   percentuali  relative  alle  giovenche  e'
verificato dall'AGEA ai sensi del D.M. n. 5 del 27/11/01.
   E'   necessario   accertare   l'avvenuta  notifica  da  parte  del
produttore  dell'eventuale  spostamento  degli  animali  nei  termini
fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

   Diminuzione di capi per circostanze naturali

   Nei  casi  di  diminuzione  dei capi per circostanze naturali deve
essere  verificata  la  notifica  effettuata  all'AGFA,  pena  la non
eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 37 del
Reg. (CE) n. 2419/2001.

   Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.

   Nei  casi  di  diminuzione per cause di forza maggiore deve essere
verificata  la  notifica  effettuata  all'AGEA  compresa  la relativa
documentazione  probatoria,  pena  la  non eleggibilita' a domanda di
premio, come disciplinato dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

   Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche

   La sostituzione di vacca nutrice o giovenca puo' essere effettuata
con l'obbligo di notifica all'AGEA nei tempi previsti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

   Spostamento degli animali.

   In  caso  di  necessita' l'allevatore puo' spostare gli animali in
altro  luogo  comunicandolo  all'AGEA  entro i termini indicati dalla
comunitaria e nazionale.

   Ubicazione dell'azienda.

   Qualora   sussistano  dubbi  legati  all'ubicazione  dell'azienda,
occorre  approfondire  il controllo servendosi di documenti catastali
atti  ad  identificare  con certezza la corrispondenza tra ubicazione
dichiarata ed ubicazione riscontrata in loco.
   Qualora  gli  animali  soggetti a premio siano stati trasferiti in
localita'  diversa  da quella indicata in domanda, occorre verificare
la  presentazione  dell'apposita domanda di trasferimento all'AGEA ed
agli altri organismi territoriali.

   2.14.2. Controlli in loco presso le strutture di macellazione

   Obiettivi

   I  principali  obiettivi  del controllo presso gli stabilimenti di
macellazione sono i seguenti:

- verificare  che  i capi macellati per i quali e' stato richiesto il
  premio,  siano  riportati sul registro di macellazione e registrati
  nella banca dati di identificazione e di registrazione dei bovini
- verificare  la  presenza dei modelli previsti dal DM del 7/6/2002 e
  la  congruenza  dei dati riportati sugli stessi con quelli rilevati
  dal registro di macellazione
- verificare  l'ammissibilita'  all'aiuto  delle  carcasse presentate
  alla pesata.

Il registro di macellazione

   Il  controllo  e'  basato soprattutto sulle informazioni contenute
nel registro di macellazione, in cui vi eannotato:

- numero identificativo e di macellazione di ciascun capo;
- peso della carcassa di ogni capo;
- data di macellazione;
- codice  aziendale  o  del  paese estero di provenienza del capo, se
  importato;

   Tale  registro  puo'  essere presente o creato ex novo, secondo le
disposizioni dall'art. 24 del D.M. del 27/11/01. Se presente in forma
di supporto magnetico, il controllore puo' richiederne la stampa. Una
volta  svolto il controllo, la prima riga del registro va barrata con
apposizione di timbro e firma del controllore.

   Documenti di trasporto degli animali

   Negli  impianti di macellazione devono essere conservate copie dei
documenti sanitari degli animali macellati sottoposti a premio, ed il
controllore  deve  verificarne la congruenza con i dati riportati nel
registro di macellazione.

   Presentazione delle carcasse

   Per   verificare   l'ammissibilita'   all'aiuto   delle   carcasse
presentate alla pesata, l'art. 23 del DM 25 maggio 2000 prevede:

- che   quella   di   vitello  va  presentata  dopo  lo  scuoiamento,
  eviscerazione  e  dissanguamento,  privata della testa e dei piedi,
  con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso;
- il  peso  puo'  essere  a  caldo  e  a freddo, in quest'ultimo caso
  bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%;
- in  caso  di non conformita' della carcassa vanno applicati aumenti
  al  peso  stesso  (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grassi dei
  rognoni).

2.15. Rispetto dei requisiti ambientali

   Il  regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme
comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune' delegando gli Stati membri a stabilire le
misure   in  materia  di  protezione  ambientale  che  essi  reputino
appropriate.
   Il  decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
27   novembre   2001  stabilisce  che  i  pagamenti  dei  premi  sono
riconosciuti  ai  produttori  che  soddisfino i requisiti previsti in
materia  di  protezione  ambientale  di  cui  all'art.  1  del  DM 15
settembre 2000 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del
Reg. CE 1259/99.

   3. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

   I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
   I  diversi  soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla
Legge n. 675/96.
   La  diffusione  dei  suddetti  dati e' consentita con le modalita'
stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

   4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

   4.1. Partecipazione al procedimento

   AGEA provvedera' ad inviare apposita comunicazione, in tempo utile
per consentire la correzione e la successiva liquidazione entro il 30
giugno  2005,  ai produttori le cui domande di premio bovini riferite
alla  campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui
rimozione  richieda  un  intervento di correzione. Tali comunicazioni
saranno effettuate secondo le seguenti modalita':

- in via telematica o informatizzata ai CAA mandatari, con effetto di
  adempimento nei confronti dei produttori mandanti;
- per  il  tramite  del  servizio postale ai produttori che non hanno
  conferito mandato al CAA.

   La  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra' pervenire
all'AGEA  entro  il  termine  perentorio di 30 giorni dal ricevimento
della  comunicazione anzidetta da parte del CAA mandatario o da parte
del  produttore che non ha conferito mandato a nessun CAA. Qualora la
documentazione  richiesta  non venga prodotta entro il termine di cui
sopra,  l'istruttoria  amministrativa  della  relativa pratica verra'
chiusa sulla base degli atti presenti.
   Si  ribadisce  che  per tutte le aziende sottoposte a controllo la
chiusura  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  della  Legge
241/90,   sara'   effettuata   dall'Amministrazione  solo  dopo  aver
sottoposto   i  risultati  dei  controlli  oggettivi  alle  ulteriori
verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal
Reg. CE N. 2419/01.

   4.2. Provvedimento definitivo

   L'AGEA   comunichera',   utilizzando  modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo  a  saldo e relativo alle
domande  di  aiuto  ai  CAA mandatari, con effetto di adempimento nei
confronti  dei  mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che
non   hanno  conferito  mandato  al  CAA  mediante  comunicazione  al
domicilio del richiedente.
   In  entrambi  i  casi,  le  suddette comunicazioni saranno inviate
dall'Amministrazione  successivamente al termine ultimo stabilito per
i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria.

   5. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

   Successivamente  al  ricevimento  della  comunicazione  di  cui al
capitolo  precedente  e'  possibile inoltrare agli Organismi previsti
nel  D.M.  n.  743  del  1/7/2002 pubblicata su G.U.R.I. n. 183 del 6
agosto  2002,  che  consenta  di  accedere, in ipotesi di contenzioso
afferente  la  domanda,  le  istanze  di  riesame  allo  Sportello di
Conciliazione  o  alla  Camera Arbitrale, appositamente istituiti per
garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

                                 Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
                                                            GULINELLI

Roma, 12 maggio 2004