IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Capalbo  Maria  Antonia,  nata  il
17 agosto  1944  a  Senise  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina in data
25 ottobre  1978,  come  attestato  dal  certificato di iscrizione al
registro  della  matricola  tenuto  dal  «Ministerio  de  Salud de la
Nacion»  argentino,  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  licenciada  en  psicologia  conseguito presso la «Universidad del
Salvador»  (Buenos  Aires)  in  data  6 dicembre 1977 e rilasciato il
21 agosto 1978;
  Vista l'esperienza professionale svolta in ambito psicologico dalla
sig.ra Capalbo, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Capalbo Maria Antonia, nata il 17 agosto 1944 a Senise
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  psicologi,  sezione  A  e per l'esercizio della professione di
psicologo in Italia.
    Roma, 17 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Mele