IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTERO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  29,  comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi
al  patto  di  stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in
contabilita'  nazionale,  prevede per le regioni a statuto ordinario,
le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la
trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta
giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,  di  informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;
  Visto  l'art.  29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che
prevede  che  il  prospetto in base al quale devono essere fornite le
informazioni  e  le  modalita'  per  la  trasmissione  devono  essere
definite  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
  Considerato  che  le  disposizioni  relative al patto di stabilita'
interno  per  l'anno 2004 sono state fissate per le regioni a statuto
ordinario  dall'art.  29,  comma  2,  della suddetta legge n. 289 del
2002,  e,  per  le  province  ed i comuni con popolazione superiore a
60.000  abitanti, dall'art. 29, comma 10, della suddetta legge n. 289
del 2002 nonche' dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Ravvisata  la  necessita'  di  predisporre prospetti di rilevazione
differenziati  per  le regioni a statuto ordinario, per le province e
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
  Sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e  l'Istituto  nazionale  di
statistica;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  le  province e i comuni con
popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  forniscono  al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge
27 dicembre  2002, n. 289, e all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  con  le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al
presente    decreto;    i    prospetti    devono   essere   trasmessi
trimestralmente,    attraverso   l'applicazione   web   appositamente
predisposta  nel sito «www.tesoro.it», entro trenta giorni dalla fine
di ciascun trimestre.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2004


                                  Il ragioniere generale dello Stato
                                                Grilli

       p. Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
     del Ministero dell'interno
            De Martino