IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTERO DELL'INTERNO Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa; Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica; Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2004 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del 2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'art. 29, comma 10, della suddetta legge n. 289 del 2002 nonche' dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente, attraverso l'applicazione web appositamente predisposta nel sito «www.tesoro.it», entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2004 Il ragioniere generale dello Stato Grilli p. Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno De Martino