LA CONFERENZA UNIFICATA PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, il quale,
all'art.  8,  comma  1,  dispone  che  la  Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i  compiti di
interesse  comune  delle  regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. l 12, il quale,
all'art.  18,  comma  1, lettera r), dispone che sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di
garanzia  di  cui  all'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge
23 dicembre  1996,  n.  662 e che, con delibera di questa Conferenza,
sono  individuate,  tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di
garanzia,  le  regioni  sul cui territorio il Fondo limita il proprio
intervento  alla  controgaranzia  dei  predetti fondi regionali e dei
consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  31 maggio  1999,  n.  248, concernente «Regolamento
recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», il
quale  prevede,  all'art.  2,  comma  8,  che,  nel caso in cui siano
operanti  fondi  regionali  di  garanzia, sono escluse dalla garanzia
diretta del Fondo le operazioni relative alle piccole e medie imprese
e  ai  consorzi  ubicati nel territorio delle regioni individuate con
delibera di questa Conferenza;
  Visto  l'atto  repertorio  n.  486  del 26 luglio 2001 con il quale
questa  Conferenza  ha  individuato,  ai  fini  dell'esercizio  delle
proprie competenze ai sensi del ricordato articolo all'art. 18, comma
1,  lettera r) del decreto legislativo n. 112/1998, delle indicazioni
procedurali  anche  allo scopo di assicurare, da un lato, omogeneita'
nella  valutazione dei diversi sistemi di garanzia operanti a livello
locale,  dall'altro,  parita' di trattamento verso tutte le piccole e
medie imprese operanti sul territorio nazionale;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  140950 del 10 novembre 2003 con la
quale,  in  attuazione  di  quanto  indicato da questa Conferenza nel
citato  atto  n.  486 del 26 luglio 2001, limitazione dell'intervento
del  Fondo  di garanzia alla controgaranzia dei fondi regionali e dei
consorzi di garanzia collettivi fidi ai sensi del richiamato art. 18,
comma  1,  lettera  r) del decreto legislativo n. 112/1998; richiesta
che e' stata inoltrata alle regioni ed agli enti locali;
  Acquisito  il  consenso unanime dei componenti di questa Conferenza
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato  decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
                              Delibera
ai  sensi  dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 112, di individuare la regione Lazio quale regione
sul  cui  territorio  il  Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma
100,  lettera  a),  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, limita i
propri  interventi  alla  controgaranzia  dei  fondi  regionali e dei
consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
    Roma, 10 dicembre 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino