IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e
in   particolare   gli   articoli 11,   12,  13,  14  e  15  relativi
all'istituzione  di  un  regime  di  finanziamento comunitario per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
  Visto  in  particolare  l'art.  14  del  citato  regolamento  CE n.
1493/1999  del  Consiglio,  che  stabilisce l'assegnazione annuale da
parte  della  Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro
di  una  dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che
tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1227/2000  della Commissione del 31
maggio  2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento
CE n. 1493/1999;
  Vista la decisione CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003 che fissa
una  ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un
determinato  numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della
riconversione  dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999
del Consiglio per la campagna 2003/2004;
  Visto  il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184  dell'8 agosto  2000,
recante  le  norme  di  attuazione  dei  suddetti  regolamenti  CE n.
1493/1999 e n. 1227/2000;
  Considerato  che,  in  relazione  al  soddisfacimento dei requisiti
previsti  dalla  normativa  comunitaria, occorre stabilire un'analoga
ripartizione,  tra  le  regioni  e  le province autonome, dei 120,110
milioni  di  euro  assegnati  all'Italia  con  la citata decisione CE
C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003;
  Considerata l'opportunita' di procedere al riparto di dette risorse
per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a
sua  volta  distinta  in superficie destinata a vini da tavola per il
60%  e  superficie destinata a VQPRD per il 40% cosi' come risultante
dall'inventario  del  potenziale  produttivo viticolo aggiornato alla
data  del  1° settembre 1999, e per il rimanente 20% sulla base di un
parametro  di efficienza calcolato sullo scostamento tra «previsioni»
e «spese» del triennio 2000/2003;
  Tenuto  conto  delle  previsioni di spesa formulate dalle regioni e
province  autonome  e  trasmesse  alla Commissione entro il 30 giugno
2003, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma
1, lettera c);
  Considerato  che  i  costi  di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti  sono  estremamente  differenziati nell'ambito del territorio
italiano;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  poter  fissare  importi  differenziati, anche
forfettari,  all'interno del territorio di competenza, per consentire
ai   produttori   di   poter   beneficiare  di  un  aiuto  che  possa
corrispondere  al  massimo  al  50% e al 75% delle spese ammissibili,
rispettivamente  nelle  regioni  fuori  obiettivo 1  e  nelle regioni
dell'obiettivo 1;
  Considerato  che  le  regioni e le province autonome dovranno tener
conto  dei  suddetti  parametri  nell'attuazione  delle misure di cui
trattasi;
  Considerato  necessario  garantire  la completa utilizzazione delle
risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata
decisione  CE C(2003) 3047def. del 22 agosto 2003, al fine di evitare
di  incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4, del citato
regolamento CE n. 1227/2000;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  prevedere una rimodulazione della
disponibilita'  finanziaria  e  degli  ettari  assegnati  a  ciascuna
regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli
di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il pieno utilizzo delle
risorse   assegnate   all'Italia   per   la  campagna  2003/2004,  si
autorizzano  le  regioni  e province autonome a presentare elenchi di
liquidazione   aggiuntivi   nell'ordine   del  15%  delle  rispettive
assegnazioni a titolo di «overbooking»;
  Considerato  che  l'entita'  di  detto  «overbooking» potra' essere
aumentata,  qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita'  ed in base alle
previsioni  di  spesa  che dovranno essere aggiornate e verificate in
prossimita'  della  data  fissata  da  AGEA  per  la trasmissione dei
relativi provvedimenti di liquidazione;
  Considerato  il  parere  favorevole  della conferenza Stato regioni
espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  finanziarie  e  gli  ettari  assegnati  all'Italia con
decisione  CE  C(2003)  3047def.  del  22 agosto  2003  ai fini della
ristrutturazione  e  della  riconversione  dei vigneti nel quadro del
regolamento  CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2003/2004,
sulla  base  delle  indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti
tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato.