IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:
    la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n.
471;
    il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;
    il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
    il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    il decreto interministeriale 4 giugno 2001;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54;
    la legge 28 marzo 2003, n. 53;
    il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, commi 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 268/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla persona sotto
indicata,  nonche'  la documentazione prodotta a corredo dell'istanza
medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del
pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  a  quella  cui la persona interessata e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni,  per  cui  alla  fattispecie  si  applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alle  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi nella seduta del 5/11 settembre 2003, indetta
per  quanto  prescrivono  l'art.  49, comma 3, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 e l'art. 12, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 115/1992:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il  titolo;  l'esperienza  posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  formazione,  «Profesora  de Jardi¨n de Infantes»
rilasciato  il  16 aprile 2002 dalla «Pontificia Universidad Catolica
Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires», posseduto da:
    cognome: Enria;
    nome: Cecilia Susana;
    nata a: San Fernando Del Valle De Catamarca (Argentina);
    il: 3 ottobre 1962;
    cittadinanza comunitaria (italiana),
    comprovante  una  formazione  professionale  al  cui  possesso la
legislazione   dal  Paese  lo  ha  rilasciato  (Argentina)  subordina
l'esercizio  della  professione  di  insegnante,  costituisce, per la
detta  persona,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 49 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente nelle scuole materne.
  2. Il  presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 4 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli