IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Zamora Sanhueza Maria Paulina, nata il
17 settembre  1962  a  Santiago  (Cile), cittadina cilena, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  quimico  farmaceutico  conseguito in Cile in data 22 luglio 1988,
come  attestato  dalla  «Universidad de Chile» di Santiago (Cile), ai
fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione
di chimico;
  Preso atto che la richiedente e' in possesso del titulo de magister
en ingenieria sanitaria y ambiental conseguito presso la «Universidad
de Cantabria» di Santender (Spagna) e rilasciato il 2 dicembre 1996;
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra  Zamora  Sanhueza  ha  svolto
attivita' di ricerca, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 gennaio 2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  chimico,  come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato dalla questura di Viterbo in data
28 giugno 2002 con validita', fino al 27 giugno 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Zamora  Sanhueza  Maria Paulina, nata il 17 settembre
1962  a  Santiago (Cile), cittadina cilena, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto
delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 17 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Mele