IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza della sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre
1974  a  Roma  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di abogado rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi
d'Avocats de Barcelona» (Spagna) cui e' iscritta dal 18 novembre 2003
ai  fini  dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione
di avvocato in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  dottore  in  giurisprudenza  presso l'Universita' degli studi «La
Sapienza»  di Roma in data 22 aprile 1999 e che detto titolo e' stato
altresi'  omologato  al  titolo  accademico spagnolo di licenciado ed
derecho con delibera del «Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte»
spagnolo del 5 settembre 2003;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Lunedei ha prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Roma;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Lunedei  Federica,  nata  il  25 dicembre 1974 a Roma
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di  abogado  di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.