IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di abogado rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona» (Spagna) cui e' iscritta dal 18 novembre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma in data 22 aprile 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado ed derecho con delibera del «Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte» spagnolo del 5 settembre 2003; Preso atto che la sig.ra Lunedei ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Roma; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Lunedei Federica, nata il 25 dicembre 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.