IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Asiago»,  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto   il   decreto  ministeriale  29 aprile  2004  con  il  quale
l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  citata  denominazione,  ai  sensi  dell'art. 10 del
citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  Asiago, con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine  protetta  «Asiago»,  nel  quadro  della
procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 63139 del 10 giugno 2003, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  16 giugno  2003,  con  la quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Considerato  che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl»
ha  predisposto  un  piano  dei  controlli che recepisce le modifiche
richieste  dal  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  Asiago al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Asiago»  trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del
10 giugno 2003, numero di protocollo 63139;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta «Asiago», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Asiago»,  secondo  la modifica
richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alla  modifica,  chiesta  dal Consorzio Radicchio di
Treviso, al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta  «Asiago»,  registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione  del  12 giugno  1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  notificata  al  competente organismo
comunitario  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003 ed integrato
con decreto ministeriale 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 234
dell'8 ottobre 2003.