IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                      la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visti  i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003 e 5 dicembre 2003,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di  controllo  denominato «Consorzio di ricerca per la
filiera  lattiero-caseria»,  con  decreto  13 giugno  2000  e'  stata
prorogata fino al 16 maggio 2004;
  Considerato  che  il  Consorzio  di  tutela  della denominazione di
origine protetta, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 13 giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Consorzio
di  ricerca  per  la  filiera  lattiero-caseria», con sede in Ragusa,
viale  Europa  n.  245,  con  decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Ragusano»
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
1° luglio  1996,  gia'  prorogata  20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003 e
5 dicembre  2003,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a
far data dal 16 maggio 2004.