IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2000 e' stata prorogata fino al 16 maggio 2004; Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata 20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003 e 5 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2004.