IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua   all'articolo   i  requisiti  minimi  dei  laboratori  che
effettuano  analisi  finalizzate  a  detto  controllo  e  tra essi la
conformita'  ai  criteri  generali  stabiliti  dalla norma europea EN
45001;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio
2001,  con  il  quale  il  laboratorio Ismar Chimica Spa, accreditato
dall'organismo  SINAL  (Sistema  Nazionale  per  l'Accreditamento dei
Laboratori)  ad  effettuare  le prove di analisi indicate nell'elenco
allegato  del  predetto decreto, e' stato autorizzato ad eseguire per
l'intero  territorio  nazionale  prove  di  analisi  e  a  rilasciare
certificati  di  analisi  nel  settore  oleico,  effettuati presso il
predetto  laboratorio,  aventi  valore  ufficiale, fino all'11 maggio
2004  a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento
delle prove autorizzate;
  Considerato  altresi',  che su richiesta di questa amministrazione,
il  predetto  organismo  SINAL ha comunicato con nota datata 4 maggio
2004,  numero  di  protocollo  9425/03/PB/pb  che  il  laboratorio in
argomento  non  ha  piu' richiesto l'accreditamento delle prove sugli
oli;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca del predetto
provvedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'autorizzazione  concessa  con decreto ministeriale 30 marzo 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108
dell'11 maggio  2001, al laboratorio «Ismar Chimica Spa», al rilascio
per   l'intero   territorio  nazionale  dei  certificati  di  analisi
ufficiali  nel settore oleico, e' revocata a decorrere dalla data del
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2004
                                         Il direttore generale: Abate