Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996 nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Associazione dei Produttori Olivicoli di Roma, A.P.O.R., con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 8, dalla Associazione Produttori Olivicoli della provincia di Rieti, A.PR.O.R., con sede in Rieti, viale Morroni n. 28, dalla Associazione Regionale Produttori Olivicoli, A.R.P.O., con sede in Roma, largo Franchellucci n. 63; L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» D.O.P. riguarda l'ampliamento della zona di produzione, relativamente ad una parte di territorio del comune di Roma, l'eliminazione dei riferimenti normativi in contrasto con il regolamento comunitario, la modifica del grado di acidita', l'introduzione sia del parametro dei perossidi che il contenuto minimo di acido oleico, ed una diversa formulazione delle indicazioni sulla designazione e presentazione della denominazione; Considerato che le medesime associazioni dei produttori assicurano che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, con il preciso intendimento di favorire le procedure messe in atto per il controllo della denominazione; Considerato, altresi', che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate; Considerato che la regione Lazio ha espresso parere favorevole alle modifiche del disciplinare di produzione della «Sabina» D.O.P. presentate dalle associazioni dei produttori ed all'ampliamento della zona di produzione che attualmente non tiene conto di un'area storica dell'antica Sabina che ha caratteristiche omogenee al territorio delimitato; Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Sabina», e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il testo del disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 1995 - serie generale - n. 142, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del- l'intero testo del disciplinare di produzione comprensivo anche delle modifiche proposte; Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A D.O.P. «SABINA». Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Sabina» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.