IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 febbraio  2004, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo
2005,  lo  stato  di  emergenza  a  seguito  degli  eventi calamitosi
verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel
territorio della Regione siciliana;
  Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si e'
verificato  lo  straripamento  e  l'esondazione  di fiumi e torrenti,
nonche' violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno
determinato  frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla
viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati;
  Considerato altresi', che in alcune province gli eventi atmosferici
hanno  ulteriormente  inciso su territori gia' colpiti dai precedenti
eventi  alluvionali  e  per i quali sono gia' intervenute le relative
dichiarazioni  di  stato  di  emergenza,  aggravando la situazione di
crisi dei medesimi territori;
  Considerato  che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno  causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle
zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario fronteggiare la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Ritenuto  comunque necessario ed urgente porre in essere interventi
per  favorire  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita delle
popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Regione siciliana e' nominato commissario
delegato  e  provvede,  anche  avvalendosi  di soggetti attuatori che
agiscono  sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite
dal   medesimo   commissario   delegato,   alla  realizzazione  degli
interventi  diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eventi
alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici  di  cui  al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa.
  2.  Il commissario delegato provvede, entro il termine del 1° marzo
2005 e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3:
    a) alla   individuazione   dei   comuni   colpiti   dagli  eventi
alluvionali;
    b) alla   individuazione   delle  opere  e  degli  interventi  da
realizzare  per  il  ripristino,  in  condizioni  di sicurezza, delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   per   la   pulizia  e  la
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua, per la
stabilizzazione  dei  versanti  e  per la prevenzione dei rischi e la
messa  in  sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonche' alla
definizione  ed  approvazione  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti
necessari  e  propedeutici  alla  realizzazione  delle  opere e degli
interventi medesimi;
    c) alla   determinazione   delle   misure   dirette   a  favorire
l'immediata  ripresa  delle  attivita'  produttive  e il ritorno alle
normali   condizioni   di   vita  delle  popolazioni,  prevedendo  la
concessione di contributi per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai
beni   mobili  registrati  ed  ai  beni  immobili  e  per  l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli
eventi calamitosi;
    d) alla  determinazione,  in  relazione ai contributi di cui alla
lettera  b), delle voci ammissibili, dei criteri di priorita' e delle
modalita'  attuative,  nonche'  alla  conseguente  individuazione dei
soggetti beneficiari dei predetti contributi e dell'importo spettante
a   ciascuno,  garantendo  trattamenti  uniformi  rispetto  a  quelli
assicurati in analoghe situazioni emergenziali;
    e) alla  individuazione  dei  soggetti  istituzionali cui computa
provvedere,  in regime di ordinarieta', alla gestione esecutiva degli
interventi conseguenti alle attivita' di cui alle lettere precedenti.
  3.  Il  presidente  della  Regione  siciliana  commissario delegato
assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla
presente  ordinanza  con quelli incidenti su ambiti territoriali gia'
interessati da altri eventi alluvionali.