IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»); Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»); Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il quale dispone che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalita' applicative delle disposizioni ivi contenute; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti incaricati della gestione degli immobili (nel seguito indicati come i «Gestori») trasferiti alla SCIP Srl nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351, applicano ai conduttori di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 determinato dall'Agenzia del territorio ridotto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, applicando i coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui e' ubicato l'immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgate mediante affissione presso le sedi dell'Agenzia del territorio. La prima tabella, contenente i coefficienti medi di abbattimento, e' relativa al periodo compreso tra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2003, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I Gestori utilizzano la prima tabella in relazione alle lettere di offerta in opzione, inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla data di entrata in vigore del medesimo, il relativo contratto di compravendita. Per le lettere di offerta in opzione inviate successivamente i Gestori utilizzano l'ultima tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini della determinazione del coefficiente di abbattimento, i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001 sono calcolati sulla base degli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) prima del mese di ottobre 2001; gli altri parametri di mercato, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41, sono quelli rilevati o elaborati da centri di studio del settore immobiliare ovvero da altre fonti di rilevanza nazionale non riconducibili a specifici intermediari immobiliari. Qualora la differenza tra il valore di mercato degli immobili determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, ed il valore di mercato degli stessi nel mese di ottobre 2001, fosse pari a zero ovvero negativa, il relativo coefficiente di abbattimento contenuto nella tabella e' pari a zero. Al prezzo determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 sono applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il conduttore abbia diritto.