IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente
modificata  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visti  i  decreti  emanati,  ai  sensi  del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, in
data  18 dicembre  2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali
sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della
prima  e  della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai
sensi  del  decreto-legge  n.  351  per  il  tramite della S.C.I.P. -
Societa'  Cartolarizzazione  Immobili  Pubblici  S.r.l.  (nel seguito
indicata come «SCIP Srl»);
  Visto  il  comma  134  dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  23 febbraio  2004, n. 41 (nel
seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);
  Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge
n.  41,  il  quale  dispone che, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono  fissati i criteri e le modalita' applicative delle disposizioni
ivi contenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti del decreto-legge n. 41, i soggetti
incaricati della gestione degli immobili (nel seguito indicati come i
«Gestori»)  trasferiti  alla SCIP Srl nell'ambito delle operazioni di
cartolarizzazione  realizzate  ai  sensi  del  decreto-legge  n. 351,
applicano   ai   conduttori  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 41, il prezzo di vendita di cui al comma 7 dell'art.
3  del  decreto-legge  n. 351 determinato dall'Agenzia del territorio
ridotto,  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41,
applicando  i  coefficienti di abbattimento riferiti al comune in cui
e'  ubicato  l'immobile  e  contenuti  nelle  tabelle  pubblicate con
cadenza   semestrale   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  nonche'  divulgate  mediante  affissione  presso  le  sedi
dell'Agenzia   del   territorio.   La  prima  tabella,  contenente  i
coefficienti  medi  di  abbattimento, e' relativa al periodo compreso
tra  la  data  di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio dei valori
immobiliari (OMI) immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e
la  fine  del  primo  semestre  2003, ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. I Gestori utilizzano la prima tabella
in   relazione  alle  lettere  di  offerta  in  opzione,  inviate  ai
conduttori  fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relative ad immobili per i quali non sia ancora stato stipulato, alla
data  di  entrata  in  vigore  del medesimo, il relativo contratto di
compravendita.   Per   le  lettere  di  offerta  in  opzione  inviate
successivamente  i  Gestori  utilizzano  l'ultima  tabella pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Ai fini della
determinazione  del  coefficiente  di  abbattimento, i valori medi di
mercato  del  mese  di ottobre  2001  sono calcolati sulla base degli
ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)
prima  del  mese  di ottobre 2001; gli altri parametri di mercato, di
cui  al  comma  2  dell'art.  1  del decreto-legge n. 41, sono quelli
rilevati  o  elaborati  da  centri  di studio del settore immobiliare
ovvero  da  altre  fonti  di  rilevanza nazionale non riconducibili a
specifici intermediari immobiliari.
  Qualora  la  differenza  tra  il  valore  di mercato degli immobili
determinato   dall'Agenzia  del  territorio  ai  sensi  del  comma  7
dell'art.  3  del decreto-legge n. 351, ed il valore di mercato degli
stessi  nel  mese di ottobre 2001, fosse pari a zero ovvero negativa,
il  relativo  coefficiente di abbattimento contenuto nella tabella e'
pari a zero.
  Al  prezzo determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 41
sono  applicati gli eventuali ulteriori abbattimenti di prezzo cui il
conduttore abbia diritto.