IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  il  decreto  emanato,  ai  sensi del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, in
data  21 novembre  2002,  mediante  il  quale sono stati trasferiti a
titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa'
Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come
«SCIP   Srl»),   gli   immobili   individuati   da  appositi  decreti
dirigenziali  dell'Agenzia  del  demanio  ed e' stato dato avvio alla
seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n.
351;
  Visto  il  comma  134  dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, in corso
di conversione (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»);
  Considerato,   in   particolare,   il   comma  4  dell'art.  1  del
decreto-legge  n.  41  il quale prevede che con uno o piu' decreti di
natura  non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, si provvede alla definizione dei rapporti con le societa' di
cui  al  comma  1  dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 e puo' essere
concessa la garanzia dello Stato;
  Considerato  che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge
n.  351,  con  i  decreti  di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo
decreto-legge n. 351, puo' comunque essere concessa la garanzia dello
Stato  sui  titoli  emessi  e  sui finanziamenti reperiti dalla «SCIP
Srl»;
  Considerato che, in pendenza dell'emanazione della normativa di cui
al  decreto-legge  n.  41, nonche' di altre normative previste per il
buon    esito    dell'operazione,    si   sono   verificati   ritardi
nell'attuazione  delle  procedure  definite  dal  decreto concernente
Modalita'  e  procedure  di vendita dei beni immobili trasferiti alla
societa'  di  cartolarizzazione, emanato dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali, in data 21 novembre 2002;
  Considerato   in  particolare  l'art.  13  del  citato  decreto  di
trasferimento del 21 novembre 2002, il quale prevede che il Ministero
dell'economia  e  delle finanze per conto degli originari proprietari
degli  immobili,  mantenga  indenne la SCIP Srl dai danni alla stessa
derivanti nelle circostanze ivi previste;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ha
individuato,  ad  esito  di  una  procedura  competitiva tra primarie
banche   nazionali   ed   estere   tenendo  conto  dell'offerta  piu'
vantaggiosa  con  riferimento  alle  condizioni  economiche  ed  alla
documentata  esperienza  in  operazioni  analoghe, Banca OPI S.p.a. e
Depfa  Bank,  anche  per  il  tramite  di  proprie controllate, quali
controparti  della  SCIP  Srl  nei  finanziamenti  di cui al presente
decreto che la stessa contrae nell'ambito delle operazioni accessorie
all'operazione di cartolarizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione la SCIP Srl
contrae  due  finanziamenti  di  durata  quinquennale  per un importo
complessivo  pari ad Euro 800.000.000,00. Ai finanziamenti si applica
un  tasso di interesse in misura fissa pagabile in un'unica soluzione
alla  scadenza dei finanziamenti, equivalente all'Euribor a tre mesi,
maggiorato di un margine massimo di 0,055 punti percentuali per anno,
determinato  sulla  base  delle  condizioni di mercato in prossimita'
della stipula dei relativi contratti.
  La SCIP provvede al rimborso dei finanziamenti e relativi interessi
utilizzando  unicamente  le  somme  di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto di trasferimento del 21 novembre 2002 citato in premessa. Per
la  quota  differita  del  prezzo di trasferimento degli immobili non
utilizzata in relazione al rimborso dei finanziamenti si applicano le
disposizioni di cui al predetto decreto di trasferimento del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002.