IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto il decreto emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, mediante il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»), gli immobili individuati da appositi decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio ed e' stato dato avvio alla seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351; Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, in corso di conversione (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 41»); Considerato, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 il quale prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla definizione dei rapporti con le societa' di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 e puo' essere concessa la garanzia dello Stato; Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 351, puo' comunque essere concessa la garanzia dello Stato sui titoli emessi e sui finanziamenti reperiti dalla «SCIP Srl»; Considerato che, in pendenza dell'emanazione della normativa di cui al decreto-legge n. 41, nonche' di altre normative previste per il buon esito dell'operazione, si sono verificati ritardi nell'attuazione delle procedure definite dal decreto concernente Modalita' e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002; Considerato in particolare l'art. 13 del citato decreto di trasferimento del 21 novembre 2002, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze per conto degli originari proprietari degli immobili, mantenga indenne la SCIP Srl dai danni alla stessa derivanti nelle circostanze ivi previste; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato, ad esito di una procedura competitiva tra primarie banche nazionali ed estere tenendo conto dell'offerta piu' vantaggiosa con riferimento alle condizioni economiche ed alla documentata esperienza in operazioni analoghe, Banca OPI S.p.a. e Depfa Bank, anche per il tramite di proprie controllate, quali controparti della SCIP Srl nei finanziamenti di cui al presente decreto che la stessa contrae nell'ambito delle operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione; Decreta: Art. 1. Per il buon esito delle operazioni di cartolarizzazione la SCIP Srl contrae due finanziamenti di durata quinquennale per un importo complessivo pari ad Euro 800.000.000,00. Ai finanziamenti si applica un tasso di interesse in misura fissa pagabile in un'unica soluzione alla scadenza dei finanziamenti, equivalente all'Euribor a tre mesi, maggiorato di un margine massimo di 0,055 punti percentuali per anno, determinato sulla base delle condizioni di mercato in prossimita' della stipula dei relativi contratti. La SCIP provvede al rimborso dei finanziamenti e relativi interessi utilizzando unicamente le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto di trasferimento del 21 novembre 2002 citato in premessa. Per la quota differita del prezzo di trasferimento degli immobili non utilizzata in relazione al rimborso dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto di trasferimento del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002.