IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Consorzio  del  Peperone  di
Carmagnola,  con  sede  in  Carmagnola (Torino), piazza Mazzini n. 1,
intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione «Peperone di
Carmagnola», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 61234 del 28 febbraio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  del  Peperone  di
Carmagnola,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) n.
2081/92  come  integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n.   535/97  sopra  richiamato,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano,  e  per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Peperone di
Carmagnola»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  del Consorzio del Peperone di
Carmagnola,  assicuri  la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Peperone di Carmagnola», secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Peperone di Carmagnola».