Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle note. Restano inviati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza
  1.  Il  Registro  italiano  dighe,  sulla  base  del registro degli
iscritti  di  cui  all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
nonche'  delle  risultanze  dell'attivita'  di vigilanza prevista dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
1° novembre  1959,  n.  1363,  entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, individua, predisponendo
apposito  elenco  con  l'indicazione delle caratteristiche tecniche e
dello  stato  delle  opere,  le  dighe  fuori  esercizio,  aventi  le
caratteristiche  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 8 agosto
1994,  n.  507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994,  n.  584,  per  le quali non sia stata rinnovata o richiesta la
concessione  e  per  le  quali  non  abbia avuto luogo la dismissione
definitiva  della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio
per  le  popolazioni  a  valle.  Ai fini delle disposizioni di cui al
presente  comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la
demolizione  anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti
garantita la sicurezza del sito.
  2.  L'elenco  delle  opere  di  cui  al  comma  1 e' comunicato dal
Registro  italiano  dighe  alle regioni, alle province autonome, alle
prefetture  -  uffici  territoriali  del  Governo e alle autorita' di
bacino  territorialmente  interessate,  anche in relazione al rischio
idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di
bacino  segnalano  al  Registro  italiano  dighe, entro trenta giorni
dalla  comunicazione  dell'elenco  delle  opere di cui al comma 1, la
presenza   nel   loro  territorio  di  eventuali  altre  dighe  fuori
esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche
conto  delle  risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione
lungo   i   corsi   d'acqua  di  cui  all'articolo  2,  comma 1,  del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
                       Riferimenti normativi:
    -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge  1° agosto 2002, n. 166,
recante:  «Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3 agosto  2002,  n.  181
supplemento ordinario n. 158 e' il seguente:
    «Art.  6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1.
Nei  trenta  giorni  successivi  alla  data  di entrata in vigore del
provvedimento  attuativo  del  Registro  italiano  dighe (RID) di cui
all'art.  91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art.
1   del   decreto-legge   8 agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad
iscriversi  al  RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo
per  le  attivita'  di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel
caso  in  cui  i  soggetti  concessionari di cui al primo periodo non
ottemperino  nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e
al  versamento  del  contributo,  nei loro confronti e' applicata una
sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il  contributo  in
questione.  Se  non  ottemperano alla iscrizione e contestualmente al
versamento   del   contributo   e   della  sanzione,  decadono  dalla
concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare
nelle  fasi  di  progettazione  delle  predette  dighe,  e' stabilito
altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla disciplina dei criteri di
determinazione  del  contributo  e  del  diritto previsti al comma 1,
nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del
principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
    3.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  in  sede  di  prima
applicazione  della  presente legge, l'ammontare del contributo e del
diritto  di  cui  al  comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la
copertura  delle  spese  di  funzionamento  del RID nonche' una quota
aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura
compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
    4.  Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari
a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.
    4-bis.  Con il regolamento previsto dall'art. 2 del decreto-legge
8 agosto  1994,  n.  507,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre  1994,  n.  584,  sono  definite  le  modalita' con cui il
Registro  italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle
opere  di  derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni
di  controllo  che  i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle
medesime opere.».
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n.
1363  reca:  «Approvazione  del  regolamento  per la compilazione dei
progetti,  la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1960, n. 72».
    -  Il  testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 21 ottobre 1994, n. 584
reca:  «Misure  urgenti  in  materia  di dighe ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto1994, n. 195» e' il seguente:
    «Art. 1 (Approvazione tecnica del Servizio Nazionale Dighe). - 1.
La  realizzazione  di  opere  di  sbarramento,  dighe  di  ritenuta o
traverse,  che  superano  i  15 metri di altezza o che determinano un
volume  d'invaso  superiore  a  1.000.000  di  metri cubi, di seguito
denominate  dighe,  e'  soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle
delle  opere  stesse,  all'approvazione tecnica del progetto da parte
del  Servizio  nazionale  dighe.  L'approvazione viene rilasciata nel
caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di
progettazione,  costruzione  ed  esercizio  di  dighe. L'approvazione
interviene entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda
e   dall'acquisizione  di  tutta  la  documentazione  prescritta.  Il
provvedimento  puo'  essere  emanato  nella  forma  dell'approvazione
condizionata  all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso
e'  fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la
natura  e  la  complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi   i   controlli   successivi   riguardanti  l'osservanza  delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio  di  residui  industriali,  che  restano  di  competenza del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Ai fini
della  sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano
fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
    2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il Servizio Nazionale Dighe provvede in via esclusiva, anche
nelle  zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti
di  massima,  nonche' al controllo dei progetti esecutivi delle opere
di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di
altezza  o  che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000
di  metri  cubi.  Restano di competenza del Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali.».
    3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario
e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le
attribuzioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
1° novembre  1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15
metri  di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore a
1.000.000  di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio
di  grandi  derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme
le  attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il servizio
nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto».
    4.  Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella  del  punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e'
pari  alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali  paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento
di monte.
    5.  E'  soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni
opera  di  modificazione che incida sulle caratteristiche considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario.
    6.  L'approvazione  tecnica  del  progetto ai fini della pubblica
incolumita'  da  parte  del  Servizio nazionale dighe non sostituisce
obblighi,  oneri  e  vincoli,  gravanti  sul  soggetto  e sulle opere
interessate,  con riferimento alla valutazione di impatto ambientale,
all'assetto  idrografico,  agli interessi urbanistici, paesaggistici,
artistici,  storico-archeologici,  sanitari,  demaniali, della difesa
nazionale,  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  che
restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
    7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la
conferenza  di  servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
    7-bis.  L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio
Nazionale  Dighe  tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici
ed  amministrativi  di  cui  alle  leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2
febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086».
    -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 1 del decreto-legge 12 ottobre
2000,  n.  279  convertito  in  legge,  con  modifiche,  dalla  legge
11 dicembre  2000,  n. 365 recante. «Interventi urgenti per le aree a
rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia  di protezione
civile,  nonche'  a  favore  di  zone colpite da calamita' naturali e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239, e'
il seguente:
    «Art.  2  (Attivita'  straordinaria  di  polizia  idraulica  e di
controllo sul territorio). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
Soggetti  di  cui  al  comma  4 provvedono ad effettuare, nell'ambito
degli  ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria
di  sorveglianza  e  ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative
pertinenze,  nonche'  nelle  aree  demaniali, attraverso sopralluoghi
finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore
pericolo,  incombente  e  potenziale,  per  le persone e le cose ed a
identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.».