Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate dalle seguenti modifiche:
    a) all'articolo  32,  commi  15  e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
    b) nell'allegato  1,  le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004»,  indicate  dopo  le parole: «seconda rata» e «terza rata» sono
sostituite,  rispettivamente,  salle  seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».
 
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  15  e 32
          dell'art.  32 della legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici):
              «Art.  32.  Misure per la riqualificazione urbanistica,
          ambientale    e    paesaggistica,    per   l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche'  per  la definizione degli illeciti edilizi e delle
          occupazioni di aree demaniali.
              Commi 1-14 (Omissis).
              15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad
          ottenere   la  disponibilita'  dello  Stato  alla  cessione
          dell'area  appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
          riconoscimento  al  diritto  al mantenimento dell'opera sul
          suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
          dello  Stato  deve  essere  presentata,  entro il 31 luglio
          2004,     alla    filiale    dell'Agenzia    del    demanio
          territorialmente  competente,  corredata  dell'attestazione
          del  pagamento  all'erario  della  somma dovuta a titolo di
          indennita'   per   l'occupazione   pregressa   delle  aree,
          determinata  applicando  i  parametri  di cui alla allegata
          tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque
          non   superiore  alla  prescrizione  quinquennale.  A  tale
          domanda  deve  essere allegata, in copia, la documentazione
          relativa  all'illecito  edilizio  di  cui ai commi 32 e 35.
          Entro  il  30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata
          copia   della  denuncia  in  catasto  dell'immobile  e  del
          relativo frazionamento.
              Commi 16-31 (Omissis).
              32.  La domanda relativa alla definizione dell'illecito
          edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
          dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
          comune  competente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio
          2004,  unitamente  alla  dichiarazione  di  cui  al modello
          allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
            Commi 33-50 (Omissis).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'allegato 1 annesso
          al citato decreto legge n. 269/2003:

          «Allegato 1
          Tipologia  di  opere abusive suscettibili di sanatoria alle
                        condizioni di cui all'art. 32.
              Tipologia   1.   Opere   realizzate  in  assenza  o  in
          difformita'  del titolo abilitativo edilizio e non conformi
          alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
          urbanistici.
              Tipologia   2.   Opere   realizzate  in  assenza  o  in
          difformita'  del  titolo  abilitativo edilizio, ma conformi
          alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
          urbanistici  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          provvedimento.
              Tipologia  3.  Opere  di ristrutturazione edilizia come
          definite  dall'art.  3, comma 1, lettera d) del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 giugno   2001,  n.  380
          realizzate   in   assenza   o  in  difformita'  dal  titolo
          abilitativo edilizio.
              Tipologia   4.   Opere   di   restauro   e  risanamento
          conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
          abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art.
          2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
              Tipologia   5.   Opere   di   restauro   e  risanamento
          conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c)
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
          abilitativo edilizio.
              Tipologia  6. Opere di manutenzione straordinaria, come
          definite  all'art.  3,  comma 1, lettera b) del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 giugno  2001,  n.  380,
          realizzate   in   assenza   o  in  difformita'  dal  titolo
          abilitativo  edilizio;  opere o modalita' di esecuzione non
          valutabili in termini di superficie o di volume.
                     Procedura per la sanatoria edilizia.
            La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi da
          presentare  al  comune  entro  il 31 marzo 2004 deve essere
          compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
            Alla domanda deve essere allegato:
                a) l'attestazione  del  versamento  del  30 per cento
          dell'oblazione,  calcolata  utilizzando  la  tabella  1 del
          modello  allegato e in base a quanto indicato nella tabella
          C.  Nel  caso  di  oblazione  di  importo  fisso o comunque
          inferiore  a  tali  importi,  l'oblazione  va  versata  per
          intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella
          misura   minima   di   Euro 1.700,00,   qualora   l'importo
          complessivo  sia  superiore a tale cifra, ovvero per intero
          qualora  l'importo  dell'oblazione  sia  inferiore  a  tale
          cifra;
                b) l'attestazione  del  versamento  del  30 per cento
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori,  calcolata
          utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
          a  quanto  indicato  nella  tabella  D.  Il versamento deve
          comunque   essere   effettuato   nella   misura  minima  di
          Euro 500,00,  qualora l'importo complessivo sia superiore a
          tale   cifra,   ovvero   per   intero   qualora   l'importo
          dell'anticipazione  degli  oneri concessori sia inferiore a
          tale cifra.
              L'importo  restante  dell'oblazione deve essere versato
          per importi uguali, entro:
                seconda rata, 30 settembre 2004;
                terza rata, 30 novembre 2004.
              L'importo  restante  dell'anticipazione  degli oneri di
          concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
                seconda rata, 30 settembre 2004;
                terza rata, 30 novembre 2004.
              L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve
          essere  versato  entro  il  31 dicembre  2006,  secondo  le
          indicazioni   fornite   dall'amministrazione  comunale  con
          apposita deliberazione.
              La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi deve
          essere accompagnata dalla seguente documentazione:
                a) dichiarazione   del   richiedente  resa  ai  sensi
          dell'art.  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata
          dalla  documentazione  fotografica,  nella quale risulti la
          descrizione  delle  opere  per le quali si chiede il titolo
          abilitativo  edilizio  in  sanatoria  e lo stato dei lavori
          relativo;
                b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una
          perizia  giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
          e  una  certificazione  redatta  da  un  tecnico  abilitato
          all'esercizio   della  professione  attestante  l'idoneita'
          statica  delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale
          viene   presentata   istanza  di  sanatoria  sia  stata  in
          precedenza   collaudata,   tale   certificazione   non   e'
          necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
          del sindaco;
                c) ulteriore  documentazione eventualmente prescritta
          con norma regionale.
              La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi deve
          essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
                a) denuncia   in  catasto  dell'immobile  oggetto  di
          illecito   edilizio   e   della   documentazione   relativa
          all'attribuzione  della  rendita  catastale  e del relativo
          frazionamento;
                b) denuncia   ai  fini  dell'imposta  comunale  degli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504;
                c) ove  dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
          lo   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani   e  per
          l'occupazione del suolo pubblico.».