IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
24 aprile  2002  concernente  il  riconoscimento del Consorzio per la
tutela  del  Formaggio  Mozzarella  di  Bufala Campana e attribuzione
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni di cui all'art. 14, comma 15
della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, sulla denominazione di origine
protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  sopra  citato che stabilisce che il
Consorzio  per  la  tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana
non  puo'  modificare  il proprio statuto e gli eventuali regolamenti
interni   senza   il   preventivo  assenso  dell'autorita'  nazionale
competente;
  Vista  l'istanza  prot.  n. 12518/2004 del 31 marzo 2004 presentata
dal  Consorzio  per  la  tutela  del  Formaggio  Mozzarella di Bufala
Campana  con  sede in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III
n.  128,  riguardante le modifiche allo statuto approvato con decreto
24 aprile 2002;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  le  predette  modifiche  in quanto
conformi alla vigente normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Sono  accolte le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela
del  Formaggio  Mozzarella  di  Bufala Campana e conseguentemente gli
articoli 9 e 11 del predetto sono cosi' modificati:
  «All'art. 9 (Obbligo dei soci) e' aggiunta la seguente lettera e):
    e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi
da  ogni attivita' che sia comunque in contrasto con questi e con gli
interessi generali del Consorzio.
  I  soci  del Consorzio, sia direttamente che indirettamente e anche
per  interposta  persona,  e se persone giuridiche i rispettivi soci,
legali  rappresentanti  o  loro  delegati,  non  potranno far parte a
qualunque  titolo  o  ricoprire  cariche  in  enti  e/o  societa' ne'
prendere  parte  ad imprese, in qualunque forma siano costituite, che
abbiano scopi analoghi e/o concorrenziali e/o contrastanti con quelli
perseguiti nel presente statuto»;
  «All'art. 11 (Recesso ed esclusione) alla fine del quarto capoverso
e'  riportata  la  seguente integrazione: "... o sia venuto meno agli
obblighi previsti dall'art. 9 del presente statuto"».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 maggio 2004
                                         Il direttore generale: Abate