IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione del vino a
denominazione  di  origine  controllata  «Grignolino  del  Monferrato
Casalese»,   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalle OO.PP. agricole, «Federazione
provinciale   Coldiretti   di   Alessandria»,   «Unione   provinciale
agricoltori  di Alessandria», «Confederazione italiana agricoltori di
Alessandria»,   in  nome  e  per  conto  delle  aziende  vitivinicole
associate,   intesa  ad  ottenere  la  riduzione  del  valore  minimo
dell'acidita'   totale,  previsto  all'art.  6  del  disciplinare  di
produzione  sopra  citato,  da  5,5  g/l  a  4,5  g/l  per  il vino a
denominazione  di  origine  controllata  «Grignolino  del  Monferrato
Casalese» per la sola campagna vitivinicola 2003-2004;
  Visto  il  parere  favorevole  della regione Piemonte protocollo n.
5282/12.2 del 14 aprile 2004 sulla sopra citata domanda;
  Considerato  che  l'andamento climatico del 2003, caratterizzato da
una   forte   siccita'  e  da  un  prolungato  periodo  di  eccessive
temperature,   ha   determinato   sostanziali  variazioni  nel  ciclo
fisiologico  della  vite, influenzando in modo significativo i valori
dell'acidita'  totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate
precedenti;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che
sulle  istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei
vini,  purche'  supportate  dal  parere  della  regione  o  provincia
autonoma  competente  per  territorio,  la sezione amministrativa del
Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  riduzione
dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  «Grignolino  del  Monferrato  Casalese», per la campagna
vitivinicola 2003-2004;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata  «Grignolino  del  Monferrato  Casalese», per la
campagna  vitivinicola  2003-2004, previsto all'art. 6 del rispettivo
disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 25 maggio 2004
                                         Il direttore generale: Abate