IL CONSIGLIO

  Vista la relazione del settore in data 20 aprile 2004.
Considerato in fatto.
  E'  pervenuta  per  conoscenza  a  questa  Autorita'  l'istanza  di
rettifica  del  bando di gara inviata all'amministrazione comunale di
Bari  dalla  Guastamacchia  S.p.a.  con nota prot. 042/gst-gpp del 27
febbraio 2004.
  La  ditta  ha  posto  in evidenza due ordini di rilievi che possono
essere riassunti come segue:
    1)  Erronea individuazione della prevista categoria OS28 in luogo
della  categoria  OG11  per le seguenti considerazioni. L'impianto di
climatizzazione  a  servizio del palazzo di Giustizia di Bari sito in
piazza  E.  De Nicola, oggetto della gara di appalto di che trattasi,
consterebbe   di   un   insieme  di  impianti  ad  elevato  contenuto
tecnologico richiedente una pluralita' di specifiche lavorazioni.
  La  categoria  OS28,  a  detta  dell'impresa,  «individua  solo  ed
esclusivamente   una   parte   del   processo   realizzativo,  ovvero
l'esecuzione  di  una  singola  specifica  lavorazione»;  nel caso in
specie,  essendo richiesta una pluralita' di specifiche lavorazioni e
capacita',  la  categoria  da  richiedere  alle  imprese partecipanti
sarebbe, invece, la OG11.
  L'esponente evidenzia che la necessita' di pluralita' di specifiche
capacita'  e  competenze in capo all'impresa, e, quindi, del possesso
della  qualificazione  in categoria OG11, risulterebbe anche evidente
dalla  stessa  condizione  posta  nel  bando  di gara, a tenore della
quale:  «per  l'esecuzione degli impianti dovra' essere rilasciata la
dichiarazione   di  conformita'  o  collaudo  cosi'  come  prescritto
dall'art.  1,  comma  1 lettere a) e c) della legge n. 46/1990»; cio'
sottenderebbe  che  il  comune di Bari intenda richiedere all'impresa
esecutrice  un  pluralita'  di  specifiche  lavorazioni  e capacita':
impianti   di   produzione,   trasporto   e   distribuzione,  nonche'
utilizzazione   dell'energia   elettrica  (lettera  a);  impianti  di
riscaldamento e climatizzazione (lettera c).
    2)  Per  altro  verso,  volendo  riconoscere  conforme al dettato
normativo  l'individuazione  della  categoria  OS28,  ad avviso della
Guastamacchia   S.p.a.   «il   bando  non  prevede  espressamente  la
possibilita'  di  far partecipare alla gara anche imprese in possesso
di  adeguata  qualificazione nella categoria OG11 ritenuta ovviamente
assorbente di una o piu' categorie speciali (OS3 - OS5 - OS28 - OS30)
secondo  consolidato  orientamento  dell'Autorita'  di  vigilanza sui
lavori  pubblici  (Det.  48/2000,  Det.  7/2001,  Det.  19/2001, Det.
8/2002,  Det.  31/2002  e  comunicato  n.  12 del 6 luglio 2001 Prot.
38379/01  ed  infine  previsioni  nel  «Bando  tipo»  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  18  della  Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del
28 gennaio   2002);  cosi'  come  analogamente  sancito  da  costante
giurisprudenza amministrativa (C. di S. Sez. V n. 6765 del 30 ottobre
2003,  C. di S. Sez. V n. 2857 del 25 maggio 2003 e TAR Lazio Sez. II
n. 10133 del 17 novembre 2003).».
  In  merito  a  quanto sopra il servizio ispettivo ha richiesto alla
stazione  appaltante  i  chiarimenti  e  le valutazioni di competenza
nonche'  copia  di  eventuali  provvedimenti  adottati  in  relazione
all'istanza della ditta.
  Con  nota  prot. n. 59391 del 15 marzo 2004, anticipata via fax, il
comune di Bari ha evidenziato quanto segue.
  La  scelta  della  categoria  OS28,  in  luogo della OG11, e' stata
frutto di una scelta imputabile al responsabile del procedimento, che
ha ritenuto di dover indicare la categoria OS28, trattandosi di opere
specialistiche,  in  luogo della categoria OG11, volutamente esclusa.
L'Amministrazione,   infatti,  riferisce  di  aver  seguito  l'avviso
espresso  dal  Consiglio  di  Stato,  con  la  sentenza  n.  6760 del
30 ottobre   2003,  secondo  cui  il  possesso  dell'iscrizione  alla
categoria  OG11 non abilita all'esecuzione dei lavori della categoria
OS28.
Ritenuto in diritto
  Le  modalita'  operative seguite dalla stazione appaltante nel caso
di   specie   disattendono,  evidentemente,  gli  indirizzi  espressi
dall'Autorita'  in materia, anche li' dove quest'ultima ha suggerito,
al fine di ovviare a potenziali contenziosi, di far leva sul bando di
gara  che, come e' noto, costituendo la lex specialis della gara, ove
preveda   il   possesso   della  categoria  OG11  e  quale  categoria
equipollente   la   OS28,   ovvierebbe   al   problema  di  eventuali
controversie fondate sulla diversa interpretazione delle norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
  Questa   autorita',  infatti,  con  determinazione  n.  48/2000  ha
affermato che «le parti di cui si compone l'intervento che riguardano
gli  impianti  tecnologici  possono essere indicate nei bandi di gara
con  riferimento  alla categoria generale OG11 oppure con riferimento
ad  una  o  piu'  delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30
(...  omississ ...) la declaratoria della categoria OG11 si riferisce
ad  un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e
che,  pertanto,  ove  non  si ricada in tale situazione, gli impianti
vanno  singolarmente  presi  in  esame e, di conseguenza, considerati
appartenenti  alle  specifiche  categorie specializzate quali le OS3,
OS5, OS28 e OS30».
  Successivamente con la determinazione n. 7/2001 questa Autorita' ha
ulteriormente  precisato  come:  «ai  fini della qualificazione nella
categoria  OG11, in via alternativa rispetto alle condizioni previste
dalla determinazione 48/2000, possano valere, altresi', direttamente,
i  certficati  dei  lavori  eseguiti  in  vigenza  delle disposizioni
antecedenti  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000
alle seguenti condizioni:
    ognuno di essi si riferisca ad un insieme di almeno due impianti,
eseguiti  direttamente, nonche' congiuntamente, secondo la previsione
normativa  vigente  all'epoca,  e  relativi  il primo al sottosistema
degli  «impianti  termofluidici»  ed il secondo al sottosistema degli
«impianti elettrici» in senso lato;
    nel  loro  complesso  riguardino  almeno  tre  tipi  di  impianti
menzionati  nella declaratoria OG11, ognuno dei quali deve concorrere
alla  qualificazione  con presenza significativa e, quindi, in misura
pressoche'  equivalente  ad un quarto dei valori minimi dei requisiti
previsti per la classifica da attribuire.
  Da  ultimo,  con  determinazione  n.  8  del 2002 questa Autorita',
intervenendo  ancora  un  volta  sul  rapporto  intercorrente  tra la
categoria  OG11  e  le  categorie  speciali  OS3, OS5, OS28, OS30, ha
precisato  che  «presupposto per la qualificazione nella categoria di
opera   generale   OG11  e'  l'aver  direttamente  eseguito  impianti
appartenenti  ai  due  sottosistemi di impianti. Sulla base di questo
presupposto  e  del  fatto  che  se  una  impresa  qualificata  nella
categoria  di opera generale OG11 puo' eseguire un insieme coordinato
di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28
e  OS30)  da  realizzarsi  congiuntamente,  la  stessa  non  puo' non
ritenersi  in  possesso  delle  capacita'  economiche  finanziarie  e
tecnico  organizzative  necessarie  per  la esecuzione anche di uno o
piu'  di  uno  dei  suddetti  quattro  impianti  che,  in  quanto non
costituiscono  sul  piano  tecnico un insieme coordinato di impianti,
sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti».
  Il  Consiglio di Stato con sentenza del 26 maggio 2003, n. 2857, ha
aderito  alla  tesi  prospettata  dall'Autorita',  circa  il criterio
dell'assorbimento   della  categoria  OG11  rispetto  alle  categorie
specialistiche  OS28  e  OS30,  nell'ipotesi  che la disciplina della
singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.
  Anche  successivamente,  con sentenza del 30 ottobre 2003, n. 6765,
ha  confermato  l'orientamento  assunto in precedenza secondo cui «al
quesito se, nell'appalto di lavori pubblici, la qualificazione per la
categoria  di  opere generali OG11 assorba quella per la categoria di
opere  speciali  OS30  va  data  soluzione  affermativa,  qualora  la
disciplina  speciale  della singola gara non rechi alcuna clausola in
contrario.   E'   da   ritenersi,  pertanto,  legittimo  il  conforme
orientamento  assunto al riguardo dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici con le determinazioni n. 48 del 2000, n. 7 del 2001 e
n. 8 del 2002».
  Per  contro,  con  sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003 (richiamata
dal  comune  di  Bari)  il  Consiglio  di  Stato  ha espresso diverso
orientamento   ritenendo   che   «non  e'  fondata  l'interpretazione
dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici che, in via
eccezionale,  deroga  al divieto di assorbimento delle qualificazioni
per opere speciali da parte delle qualificazioni per opere generali e
ammette  la  validita'  della  partecipazione  alle  gare da parte di
imprese  che  siano  prive  delle  qualficazioni  per  OS28  e  OS30,
esplicitamente   richiesta   dal   bando,  in  quanto  la  conseguita
qualificazione   per   OG11   dovrebbe   intendersi   sostanzialmente
equivalente.  Cio'  in  quanto  la  OG11  non  da' alcuna garanzia di
particolare  capacita'  tecnica  su tutta l'area afferente alle opere
specializzate che vi si intendono ricomprese».
  Tale opposto orientamento non sembra, pero', decisivo anche perche'
condizionato  dalla particolare situazione esaminata; tale decisione,
infatti,  preso  atto che l'Autorita' con la determinazione n. 7/2001
ha  riconosciuto  che l'effettuazione di opere rientranti in solo tre
delle  categorie speciali indicate nella declaratoria della categoria
OG11  e'  sufficiente  per ottenere la qualificazione in quest'ultima
categoria,  ha osservato che in base a tale sistema la qualificazione
OG11 non poteva dare certezza della effettiva capacita' di realizzare
tutte le opere speciali previste nella declaratoria ed in particolare
quelle di cui all'OS28 e OS30.
  Tale  orientamento  giurisprudenziale  si  risolve, infatti, in una
critica  al  sistema  della legge quadro e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000, che, cosi' come interpretate, consentono
di  conseguire  la  qualificazione  OG11  sulla  base  di una (almeno
parziale)  semplice  presunzione  di  idoneita'  ad eseguire tutte le
categorie  di opere elencate nella relativa declaratoria; critica che
puo' avere un fondamento logico, ma che appare ammissibile in sede di
eventuale    giudizio   costituzionale   sulla   razionalita'   della
disposizione, piuttosto che in sede di giudizio amministrativo.
  Di  recente,  infine,  una  pronuncia  del  TAR  Calabria, sentenza
2 marzo 2004, n. 515, ha espressamente stabilito che «anche alla luce
delle specifiche e ragionevoli determinazioni adottate dall'Autorita'
di   vigilanza   sui  lavori  pubblici  (n.  48/2000  e  8/2002),  va
autorizzata  l'ammissione  alle  gare  per 1'aggiudicazione di lavori
pubblici  di  imprese  concorrenti  in  possesso della qualificazione
nella  categoria  OG11, da considerarsi equivalente alla quallcazione
nelle categorie OS3, OS5, OS28 ed OS30».
  Le   indicazioni   esposte,  alla  luce  delle  precisazioni  della
giurisprudenza    del   giudice   amministrativo,   costituiscono   i
presupposti  di  un  procedimento  di  riesame,  inteso a valutare la
possibilita' di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di
annullamento  o  modifica delle determinazioni che sono state oggetto
delle  indicazioni  suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi
assunti.  Rivalutazione che non potra', ovviamente, non tenere conto,
per  la  scelta  da  adottare,  accanto a quanto sopra rilevato degli
elementi  di  fatto  e dei motivi di specifico interesse pubblico che
attengono alla fattispecie esaminata.
  Dalle  conclusioni  di  questa attivita' di riesame il responsabile
del  procedimento  vorra'  dare  comunicazione  ai sensi dell'art. 4,
comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.
  Inoltre,    sempre    in   conformita'   alle   indicazioni   della
giurisprudenza  amministrativa  si  dispone  l'invio  agli  organi di
governo   e   a  quelli  di  controllo  interno  dell'amministrazione
interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.
  In base a quanto sopra considerato;
                            Il Consiglio:
    ritiene,   alla  luce  della  considerazioni  di  cui  sopra,  di
evidenziare   a   codesta  stazione  appaltante  la  possibilita'  di
partecipazione  delle  imprese  qualificate  nella  categoria OG11 ad
appalti  di  opere  riconducibili  alle categorie specialistiche OS3,
OS5, OS28 e OS30;
    ritiene, nel caso specifico, non condivisibile l'esclusione dalla
partecipazione  alla gara di imprese in possesso della categoria OG11
per classifica adeguata;
    manda  al  responsabile  del  procedimento  per le valutazioni di
competenza  ai  fini del procedimento di riesame e alla stregua delle
indicazioni di cui in motivazione, valutazione da comunicare entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della presente;
    manda  agli  organi di governo dell'amministrazione, nella specie
il  Sindaco,  nonche'  agli  organi  di  controllo  interno  ai  fini
dell'esercizio dei poteri di competenza.

      Roma, 12 maggio 2004

                                                 Il presidente: Garri