IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  li  articoli 1  e  8  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di avvocato;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Guzman  Garate  Begona,  nata  il
10 novembre  1973  a  Madrid (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  l2  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado»
- rilasciatole in data 22 settembre 1999 dal «Colegio de Abogados» di
Madrid   -   ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di «avvocato»
  Considerato  inoltre  che  la richiedente e' in possesso del titolo
accademico   di   «Licenciada   en   derecho»  conseguito  presso  la
«Universidad Complutense» di Madrid il 18 settembre 1997;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Considerato  il parere del rappresentante di categoria nella seduta
sopra indicata,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla Sig.ra Guzman Garate Begona, nata il 10 novembre 1973 a Madrid
(Spagna), cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati.